20210101 Il coraggio di fregarsi anche il 5 x mille

Da const.



< Indice >

< prec > < succ >

< prec ind> < succ ind>

< Glossario del conflitto sociale >

< Glossario della previdenza sociale >

< Glossario della neolingua previdenziale>


25 - Guerra culturale (indice)



Il regime imbecillocratico si regge sulla ignoranza istruita. Non esiste una élite di contro potere con una cultura basata sull'ignoranza istruita.



Premessa[modifica | modifica sorgente]

Il caso che segue serve come applicazione del libbrone sulla spoliazione legale e nel contempo come ulteriore occasione di sviluppo di ulteriori voci del glossario del conflitto sociale.

In particolare dovranno essere completate le seguenti voci:


Perché tanti sforzi in questi studi?

Perché quando ho letto la prima volta la definizione di spoliazione legale di Bastiat, che non è quella che sta emergendo su Wikipedia, a testimonianza della attualità del suo pensiero, ho capito che il vero conflitto sociale è legale.

Già in questi anni ho avuto la possibilità di vedere alcuni casi, ora mi piace anticipare il saccheggio o come in questo caso evidenziarlo in corsa.

Questo è un caso interessante perché partendo da una intuizione, sono emersi dei fatti che non conoscevo e che mi hanno subito confermato che avevo visto giusto.

Anche la solita statistica dove dico che il 99% sono imbecilli indotti inconsapevoli è confermata a leggere l'alta adesione a quello che dovrebbe essere uno dei tanti complotti che vedo.

Il caso 5 x mille[modifica | modifica sorgente]

[modifica | modifica sorgente]

Sono rimasto sorpreso l'ultimo dell'anno nel leggere che ad un medico era stato inoltrato l'invito a scegliere la Fondazione ENPAM per devolvere il 5 x mille.


https://const.miraheze.org/wiki/File:Cartolina-5X1000.pdf


Ho fatto una rapida ricerca ed ho scoperto che anche Inarcassa fa la stessa cosa ma non lo fa Cassa Forense.

Ad intuito, dopo aver letto la legge sulle ONLUS (vedi art. 10 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/97460dl.htm)ho subito pensato ad una situazione illegale, poi è emerso un decreto ove si estendeva la possibilità anche alle fondazioni ed alle associazioni ed infine è comparsa una circolare 56/E dell'Agenzia delle Entrate che mi ha confermato l'intuizione.

https://const.miraheze.org/wiki/File:Circolare-n-56E-10dicembre2010.pdf


Stralcio Circ. A.E. 56/E 2010[modifica | modifica sorgente]

(Segue lo stralcio di un intero capitolo della circolare)


1.1.1 Enti associativi con personalità giuridica di diritto pubblico.


Nel ribadire l’orientamento espresso dalle citate circolari n. 30 e n. 57 del 2007, si precisa altresì che il requisito del possesso della personalità giuridica deve intendersi riferito solo ai soggetti con personalità giuridica di diritto privato, con esclusione, quindi, degli enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. L’interpretazione fornita si fonda in primo luogo sulla formulazione letterale della norma che, riferendosi in modo specifico alle “associazioni e fondazioni riconosciute”, richiama l’espressione utilizzata nel libro primo, titolo secondo, capo secondo, del codice civile, rubricato “Delle associazioni e fondazioni”. La definizione di associazioni riconosciute assume, inoltre, rilievo nell’ambito privatistico in contrapposizione alle associazioni non riconosciute disciplinate dall’articolo 36 e seguenti del codice civile.


6 Sotto il profilo logico-sistematico l’orientamento espresso trova conferma nella collocazione delle associazioni e fondazioni riconosciute nella categoria di soggetti destinatari del cinque per mille che comprende le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, cioè le organizzazioni di natura privatistica che operano senza scopo di lucro in settori di attività di rilevanza sociale. Al riguardo si richiama, altresì, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1730/2010, secondo la quale “deve escludersi … che possa essere ricompresa nelle organizzazioni di volontariato” un’associazione che è dotata “di personalità giuridica pubblica e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina degli enti pubblici”. Da quanto sopra consegue che non possono annoverarsi tra le associazioni riconosciute, operanti nei settori individuati dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 e beneficiarie del cinque per mille, gli enti associativi con personalità giuridica di diritto pubblico, ancorché operanti nei medesimi settori. Gli enti associativi di diritto pubblico non possono, pertanto, essere iscritti nell’elenco dei soggetti destinatari del cinque per mille e non possono accedere alla ripartizione delle relative quote. Ove il contributo sia stato già corrisposto lo stesso, in mancanza dei requisiti prescritti da parte dell’ente beneficiario, deve essere recuperato.

2 segue[modifica | modifica sorgente]

In primis si dice che le associazioni o fondazioni devono essere riconosciute ai sensi di una legge del 2000 sugli elenchi e con gli statuti conservati in prefettura , ma gli elenchi e gli statuti delle Casse dove sono conservati?

L'albo delle Casse presso il Ministero del Lavoro, ma alcune Casse ed Enti sono registrate, con mia molta sorpresa anche in prefettura.

Significa che il governo ha approvato e continua ad approvare il riconoscimento della personalità giuridica in base a due leggi inconciliabili ossia la 509/1994 e quella del 2000.

Poiché questa ultima fa riferimento a leggi superiori e deroghe, la solita minestra incomprensibile è servita.

Ossia si definisce il riconoscimento di una persona giuridica privata facendo riferimento ad una norma di diritto pubblico in quanto la 509/1994 impone l'obbligo di iscrizione e contribuzione.

Tornando al 5 x 1000 esce fuori una circolare dell'Agenzia delle Entrate che facendo riferimento al TAR esclude, come pensavo le pubbliche amministrazioni.


A questo punto , mentre cercavo nel registro delle persone giuridiche riconosciute, alla ricerca della voce ENPAM escono fuori due fondazioni, una con la dicitura Onlus.

Faccio una ulteriore ricerca e salta fuori la conferma delle intuizioni proprio nel bilancio sociale ENPAM 2020, fresco fresco.


Esclusione ENPAM[modifica | modifica sorgente]

(Estratto dal bilancio sociale ENPAM 2020)


Il 5 per mille: un modo per aiutare i colleghi in difficoltà

Tutti gli iscritti, a decorrere dal 2008 hanno potuto devolvere ad Enpam il 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il numero di iscritti che hanno scelto di destinare il proprio cinque per mille alla Fondazione è risultato nel corso degli ultimi anni:

3.690 contribuenti versanti nel 2012

4.372 contribuenti versanti nel 2013

4.343 contribuenti versanti nel 2014

6.345 contribuenti versanti nel 2015

7.026 contribuenti versanti nel 2016

7.656 contribuenti versanti nel 2017

La significativa crescita dimostra l’interesse dalla categoria a tutelare i colleghi in difficoltà. Fino all’accredito del novembre 2016, relativo all’esercizio 2014, Enpam ha sempre ottemperato agli obblighi previsti dalla legge, destinando le somme incassate all’erogazione dei sussidi per assistenza domiciliare a soggetti non autosufficienti e trasmettendo agli organismi competenti i relativi rendiconti.

Al riguardo, però, in data 18 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco degli esclusi dall’accreditamento del suddetto beneficio per l’anno 2015 ed Enpam, senza che fosse esplicitato alcun motivo per il suddetto diniego, ha appreso con sorpresa di esservi inserita. L’Ente si è prontamente attivato presso la suddetta Agenzia per aver contezza delle motivazioni, in mancanza delle quali, restano la gravità dell’episodio e il danno che la Fondazione e soprattutto gli iscritti subirebbero essendo le suddette somme (pari nel triennio 2015/2017 ad oltre 2 milioni di euro) destinate, come sempre, all’assistenza dei colleghi che versano in condizioni di assoluto disagio. In data 14 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato le motivazioni dell’esclusione dal 5 per mille relativamente agli esercizi finanziari 2015/2019. In particolare, si evidenzia come: “l’attività di assistenza svolta dalla Fondazione Enpam non è riconducibile nell’ambito dell’assistenza sociale di cui all’art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460”; un ricorso avverso tale decisione è in corso a cura della funzione legale della Fondazione.

Al fine di evitare che questa quantità rilevante di fondi resti congelata in attesa delle decisioni delle autorità competenti, la Fondazione ha deciso, con delibera del Consiglio di amministrazione del 13 dicembre 2018, di approvare la costituzione della “Fondazione Enpam 5X1000”, che è stata iscritta all’Anagrafe delle Onlus con effetto dal 14 aprile 2020.



3 Segue[modifica | modifica sorgente]

In effetti nel motore di ricerca compare la nuova Fondazione Enpam 5 x mille onlus


https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/elenco-permanente-degli-iscritti


Non ho più trovato Inarcassa né le altre casse facendo anche la ricerca per codice fiscale indicato nell'avviso che segue che non ha una data.


https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo6615.html

Mi viene da ipotizzare che le uniche due casse che hanno provato la strada del 5 x mille siano state bloccate e che ENPAM abbia trovato la costituzione di una nuova fondazione come scudo legale.

Se fate la ricerca per denominazione troverete:


FONDAZIONE ENPAM 5X1000

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 78

ROMA ROMA 00185

96413820588 A

Casualmente è allo stesso indirizzo di un'altra fondazione.


https://www.enpam.it/contatti/


Fondazione Enpam

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 – 00185 Roma –

Codice Fiscale 80015110580


È interessante questo uso spregiudicato della Persona giuridica da parte di una Cassa di previdenza amministrazione pubblica.


Lo scudo legale per le fondazioni

4 La persona giuridica fondazione[modifica | modifica sorgente]

Più approfondisco la vicenda e infiniti diventano gli spunti per lo studio sociale del libbrone ossia gli imbecilli indotti inconsapevoli nel regime imbecillocratico.

Alcune domande che sorgono spontanee:

Il dlgs del 1993 cui era seguita la 509/1994 era nato per semplificare il sistema previdenziale obbligatorio.

Vi ricordate l'epoca degli enti inutili?

Gli stessi che li combattevano e criticavano sono diventati quello che fanno Fondazioni a raffica.

Sarebbe interessante leggere lo Statuto e vedere il patrimonio con cosa è stato costituito.


Ma qui la cosa è più grave perché abbiamo un ente pubblico che ha lo scudo del Ministero del Lavoro due volte, visto che il 5 x mille è controllato dallo stesso ministero che le vigila.

Quindi lo stesso ministero che per voce del dirigente Concetta Ferrari è un ente privato ma per l'Agenzia delle Entrate non ha titolo al 5 x mille che viene erogato dallo stesso ministero .

5 Come andrà a finire?[modifica | modifica sorgente]

In base alla legge i fondi che non spettano di diritto vanno restituiti.

Ed ora?

Visti i tempi della giurisdizione non lo sapremo prima di altri 20 anni.

6 Persona ficta[modifica | modifica sorgente]

La "Persona ficta" ...

7 La perversione del sistema di spoliazione legale[modifica | modifica sorgente]

La fondazione ha deciso di costituire la fondazione Onlus.

Ma vi sembra un paese normale?

Naturalmente ci sarà un altro presidente, un altro ufficio e sede e funzionari per catturare le imposte del 5 x 1000.

Chi è più bravo nella organizzazione della spoliazione legale vince.

E vogliamo discutere di come questi enti parlano delle Loro fondazioni come se ci fosse una holding delle fondazioni, a testimonianza della degenerazione cui siamo arrivati?

Poi ci stupiamo delle teste di legno a capo di società fallite o di finte sedi estere per ridurre le imposte, ma in questo caso la diseducazione nasce nello Stato, avallata dalla politica.

Ma in quanto caso la sorpresa è doppia perché le ONLUS sono organizzazioni di volontariato private nate per integrare le carenze delle amministrazioni pubbliche ed in questo caso abbiamo l'amministrazione pubblica che si fa la ONLUS in house a testimonianza che il suo intervento è sicuramente limitato.

È ovvio che chi ha concepito questa iniziativa non ha la più pallida idea di cosa è il diritto è la Costituzione, quindi sorge spontaneo il dubbio sulla correttezza di tutte le altre infinite iniziative giuridiche prese.

8 La spoliazione della giurisdizione[modifica | modifica sorgente]

Il caso è interessante per il libbrone non solo per la spiegazione della spoliazione illegale fatta e della spoliazione legale futura, ma anche per la spoliazione della giurisdizione.

Infatti l'ENPAM che è una pubblica amministrazione che ha subito un rifiuto dalla Agenzia delle Entrate che è un'altra pubblica amministrazione annuncia il ricorso ma crede così tanto nella giurisdizione che preferisce fare una nuova fondazione in attesa del giudizio.

Ora se ciò fosse per via di una errata richiesta sarebbe grave perché ad una violazione di legge si sopperisce con un artificio legale.

Se invece è perché lo Stato non crede nella sua amministrazione della giurisdizione è ancora più grave.


9 Il ruolo dell'AdEPP[modifica | modifica sorgente]

Tra i tanti enti che dovrebbero intervenire mi incuriosisce l'AdEPP.

Poiché normalmente si coordinano, è strano che una simile iniziativa non sia stata condivisa.

Documenti[modifica | modifica sorgente]

Cartolina[modifica | modifica sorgente]

https://const.miraheze.org/wiki/File:Cartolina-5X1000.pdf


Elenco enti[modifica | modifica sorgente]

https://const.miraheze.org/wiki/File:File_Enti_archivio_per_sito_Internet_16_Ottobre_2020.pdf



Bilancio sociale ENPAM[modifica | modifica sorgente]

https://www.enpam.it/bilanci-sociali/bilancio-sociale-2020/capitolo-3/


Fondazione Enpam | Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri Numeri Fatti Regole Aree Riservate CAPITOLO 3 – L’ASSISTENZA You are here:

Flourish logoA Flourish data visualization


L’Assistenza


Le attività assistenziali costituiscono un nodo centrale del servizio agli iscritti in situazioni di disagio e accompagnano ogni medico e odontoiatra, inclusi i componenti del nucleo familiare, lungo tutto il suo percorso di vita e lavorativo.

In particolare, nel corso dell’anno, sono proseguite le attività del “progetto Quadrifoglio”, tramite il quale Enpam sta lavorando per assicurare ai propri iscritti un nuovo sistema di welfare che risponda pienamente ai bisogni di scenario e garantisca un riequilibrio tra generazioni.

L’assistenza avrà sempre di più un approccio strategico, qualificandosi come reale e sostanziale sostegno agli iscritti nelle difficoltà che possono incontrare nel percorso formativo e durante la carriera.

Capitolo precedente

Capitolo successivo

Assistenza tradizionale e prestazioni erogate

Le prestazioni assistenziali tradizionali che Enpam eroga in favore degli iscritti, in via generale ed esemplificativa, consistono in:

prestazioni assistenziali straordinarie per interventi chirurgici, malattie che abbiano richiesto cure non a carico del Sistema sanitario nazionale, assistenza per anziani, malati non autosufficienti e portatori di handicap che fanno parte del nucleo familiare, difficoltà contingenti del nucleo familiare che si sono verificate entro i dodici mesi successivi alla malattia o al decesso dell’iscritto, spese funerarie per il decesso di un familiare convivente e altre spese straordinarie sostenute per eventi imprevisti; borse di studio per gli orfani degli iscritti in qualità di studenti di corsi universitari di laurea o di scuole secondarie di primo e secondo grado, anche sotto forma di pagamento, in tutto o in parte, della retta di ammissione nei collegi/convitti o nei pensionati universitari dell’Opera nazionale per l’assistenza agli orfani dei sanitari italiani (Onaosi); prestazioni assistenziali per il concorso nel pagamento dell’ospitalità in case di riposo per il pensionato e il coniuge o per i familiari dell’iscritto deceduto che hanno più di 65 anni; contributi per l’assistenza domiciliare al pensionato, al coniuge o ai familiari dell’iscritto deceduto che non siano in condizioni fisiche o psichiche tali da poter autonomamente provvedere ai propri bisogni; prestazioni assistenziali per calamità naturali destinate agli iscritti residenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi che abbiano riportato danni alla prima abitazione o allo studio professionale; prestazioni assistenziali fino a due anni per invalidità temporanea dovuta a malattie o infortuni che determinino la temporanea e totale inabilità all’esercizio dell’attività libero professionale (cfr. capitolo precedente); nuove prestazioni a sostegno della genitorialità (come descritte nel focus dedicato); nuovi sussidi al pagamento della retta dei collegi universitari di merito (come descritto nel focus dedicato).


L’andamento della spesa assistenziale riferito alla quota A, come evidenziato nel grafico di seguito riportato, mostra un notevole aumento della stessa negli anni, anche in conseguenza dei nuovi presidi previsti dall’Enpam in favore degli iscritti e in particolare della polizza Ltc e dei sussidi per la genitorialità.



Flourish logoA Flourish data visualization



Sussidi a sostegno della genitorialità

Un importante obiettivo è stato raggiunto con l’approvazione definitiva all’inizio del 2020, da parte dei ministeri vigilanti, del Regolamento Enpam a tutela della genitorialità, adottato in via sperimentale nel corso del 2017 e tramite il quale la Fondazione si è dotata di uno strumento organico e sistematico in merito agli istituti a tutela della maternità e paternità, in modo da adattare la normativa di cui al Testo unico n. 151/2001 alle specifiche esigenze delle diverse categorie di professionisti iscritti all’Enpam.

Di notevole rilievo è l’introduzione di una nuova fonte di finanziamento dell’indennità, nel caso di gravidanza a rischio e dei sussidi a sostegno della genitorialità. Tali prestazioni, infatti, oltre a essere assicurate dalle somme già accantonate nei precedenti esercizi e iscritte in bilancio consuntivo nel fondo erogazioni assistenziali, nonché da una quota dello stanziamento annuo per le prestazioni assistenziali, di cui all’articolo 31 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale, sono garantite da una percentuale pari nel massimo al 5% dei proventi patrimoniali, al netto delle imposte e dei relativi oneri, risultanti dall’ultimo bilancio consuntivo della Fondazione.

In particolare, le principali misure introdotte nel testo regolamentare, di natura sia previdenziale che assistenziale, sono di seguito indicate:

il riconoscimento di una nuova prestazione, pari a 1.000 euro annualmente indicizzati, a favore dei soggetti che percepiscono un reddito inferiore a 18mila euro; l’integrazione dell’indennità per le lavoratrici part-time fino al minimo garantito; la possibilità di riconoscere un sostegno economico alle lavoratrici nel caso di “gravidanza a rischio”, pari ad € 33,50 al giorno per un periodo massimo di 6 mesi senza limiti di reddito (nel 2019 sono state tutelate 194 professioniste per un importo di poco superiore a 300mila euro); la contribuzione volontaria per i periodi scoperti da contribuzione a causa dell’interruzione dell’attività; la concessione di un sussidio, il cosiddetto “bonus bebè”, per agevolare la fruizione di servizi di baby-sitting e della rete pubblica o privata accreditata dei servizi per l’infanzia ovvero per favorire l’allattamento e l’assistenza ai neonati entro i primi dodici mesi di vita del bambino o di ingresso del minore in famiglia. Il sussidio per l’anno 2019 è pari a € 1.500; la concessione di un sussidio agli studenti del V e VI anno della Facoltà di medicina e chirurgia e di odontoiatria, iscritti all’Enpam, in caso di maternità, adozione o affidamento, interruzione della gravidanza spontanea o volontaria, di importo pari all’indennità minima prevista per ciascuna fattispecie. In relazione a ciò, nel 2019 l’Enpam ha effettuato il terzo bando per la concessione di sussidi a sostegno della genitorialità agli iscritti, da erogarsi entro i primi 12 mesi di vita del bambino per le spese di baby-sitter e nido (al riguardo, sono stati erogati 761 sussidi, per complessivi Euro 1.141.500).

Il sussidio per la genitorialità nel 2019, come già a partire dal 2018, è esteso alle studentesse del 5°e 6°anno di Medicina e Odontoiatria iscritte all’Enpam; alle stesse studentesse è stato riconosciuto anche il sussidio per maternità, adozione nazionale o internazionale, affidamento di minori e interruzione della gravidanza spontanea o volontaria (al riguardo, sono state erogate 9 prestazioni per un totale di € 54.716,13).


Sussidi per il pagamento della retta nei collegi universitari di merito

Il decreto legislativo 68 del 2012 e i decreti ministeriali del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (Miur) 672 e 673 del 2016 hanno definito (e regolamentato) i cosiddetti collegi universitari di merito come strutture a carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l’interculturalità della preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi.

Il 24 maggio 2019, la Fondazione ha approvato il secondo bando per i sussidi al pagamento della retta nei collegi universitari di merito riconosciuti e accreditati dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca (Miur), riservato ai figli ed equiparati degli iscritti alla Fondazione Enpam per il 2019.

A fronte di 24 nuove domande pervenute, 11 sono state accolte per un totale di € 59.069. Sono state inoltre pagate 7 posizioni già accese nel 2018, per un esborso di € 34.999,00, per una spesa totale pari a complessivi 94.068 euro.


Riorganizzazione dei regolamenti

Durante l’intero corso del 2019 sono stati sviluppati tutti gli studi e gli incontri con il Comitato consultivo del Fondo di previdenza della libera professione che hanno consentito di pervenire, alla fine dello scorso anno, alle nuove norme in materia di prestazioni assistenziali aggiuntive della gestione “Quota B” deliberate.

La nuova declinazione delle norme assistenziali riguardante gli iscritti alla “quota B” rappresenta un passo importante, reso necessario dall’obsolescenza del precedente dettato regolamentare, dal già citato passaggio dell’inabilità temporanea in Previdenza che ha liberato gran parte delle risorse disponibili e dalla necessità di adeguare i presidi assistenziali al più ampio progetto di welfare, già in parte implementato.

In quest’ottica, per consentire interventi il più possibile mirati in alcuni particolari campi, le nuove norme prevedono, oltre al potenziamento dell’assistenza tradizionale, interventi economici erogati per il tramite di appositi bandi di gara, deliberati annualmente dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.



Incremento dei tetti reddituali per invalidità

Nei casi in cui i componenti del nucleo familiare presentino un’invalidità riconosciuta pari o superiore all’80% è stato previsto un innalzamento del limite reddituale per accedere ai sussidi. Il limite di reddito complessivo del nucleo del beneficiario è stato incrementato di un terzo per ognuno dei componenti affetti dall’invalidità e non più solo di un sesto e quindi un più facile accesso agli stessi.

A titolo esemplificativo, per un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli, di cui uno invalido oltre l’80%, il limite di reddito per le prestazioni assistenziali passerà da euro 59.368,14 a euro 79.157,52.


I servizi integrativi: convenzioni finanziarie e commerciali

Enpam si occupa anche di fornire servizi integrativi che riguardano bisogni di carattere generale degli iscritti. Questa linea di attività prevede la ricerca, lo studio e l’attivazione di convenzioni per l’acquisto, a prezzi vantaggiosi, di prodotti e servizi ottenuti senza erogazione di spesa diretta da parte della Fondazione e, pertanto, senza impatto sul bilancio economico ma con un evidente beneficio indiretto per gli iscritti.

Convenzioni finanziarie

Le convenzioni finanziarie, costantemente aggiornate allo scopo di ampliare la gamma dei prodotti e dei servizi bancari e finanziari offerti a medici e odontoiatri, sono indirizzate sia alle attività professionali (conti correnti, leasing, pos, assistenza fiscale) che all’ambito domestico (conti correnti, carte di credito, mutui ipotecari, prestiti chirografari e personali).

Convenzioni commerciali

Alle convenzioni finanziarie si aggiungono quelle commerciali, che appartengono alla sfera dei bisogni più generali della platea degli iscritti e delle loro famiglie, passando dalle convenzioni alberghiere a quelle finalizzate ai viaggi, fino ai servizi informatici e assicurativi. Tutte le convenzioni attive e le modalità attraverso cui gli iscritti possono aderire sono disponibili sul sito Enpam nella sezione Convenzioni e servizi.

Nel corso del 2019, su richiesta del presidente dell’Epap – ente di previdenza e assistenza pluricategoriale degli attuari, dei chimici e fisici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geologi – sono state estesi i contenuti di diverse convenzioni agli iscritti del suddetto ente.


Assistenza strategica: “Progetto Quadrifoglio”

Il modello che Enpam ha costruito per sviluppare il proprio sistema di assistenza strategica è fondato su quattro pilastri fondamentali contenuti nel progetto Quadrifoglio:

la previdenza complementare; l’assistenza sanitaria integrativa; le coperture dei rischi professionali e biometrici; l’accesso al credito agevolato. Previdenza complementare: FondoSanità

Forte della convinzione che la previdenza complementare ricoprirà in futuro, specialmente per i più giovani, un ruolo sempre più importante, la Fondazione ha proseguito il percorso di sostegno, sensibilizzazione e promozione per incentivare l’adesione a FondoSanità, un fondo pensione complementare di tipo chiuso, cioè riservato ai professionisti del settore sanitario e ai soggetti fiscalmente a loro carico.

La consapevolezza del fatto che la categoria di iscritti che può sfruttare al meglio i benefici di un’adesione precoce alla previdenza integrativa è quella dei giovani (che tuttavia per ragioni economiche e culturali tendono a considerarne meno l’importanza), ha spinto Enpam a farsi carico dell’iscrizione al primo anno a FondoSanità (attivazione e quota di iscrizione) di ciascun medico neolaureato con meno di 35 anni di età, con la facoltà, per gli anni successivi, di sospendere la contribuzione volontaria in qualsiasi momento e senza l’impegno a versamenti annuali minimi.

L’adesione a FondoSanità implica anche benefici fiscali per gli aderenti e i familiari a carico, dal momento che i versamenti sono deducibili fino a 5.164,57 euro all’anno.

Il 2019 ha confermato la crescita costante del numero degli iscritti al Fondo, in linea con quanto avvenuto negli ultimi anni, con un incremento di circa il 12% rispetto all’anno precedente: dei quasi 900 nuovi aderenti (che hanno portato il totale degli iscritti a circa 7.500), oltre 200 sono quelli di età non superiore a 35 anni.

Investire una parte del proprio reddito in una pensione integrativa è una scelta che nel tempo si conferma conveniente. Il 2019 è stato particolarmente positivo per i mercati: è stato l’anno della ripresa dopo il deludente andamento dell’anno precedente.

Una ripresa robusta che ha caratterizzato tutte le asset class e ha beneficiato di un calo significativo dei tassi di interesse, di un restringimento degli spread e dell’aumento generalizzato delle materie prime. A livello globale i fattori di maggior rilievo sono stati: un’omogenea impostazione di politica monetaria in senso espositivo, lo smorzarsi delle tensioni geopolitiche e l’allontanamento della possibilità di un rallentamento del ciclo economico.

FondoSanità si è rivelato sin qui la risposta giusta all’esigenza di integrare la propria pensione obbligatoria: offre bassi costi di gestione e rendimenti soddisfacenti. Le commissioni di gestione variano tra lo 0,26 e lo 0,31 per cento, valori nettamente inferiori a quelli dei Fondi aperti i cui costi oscillano tra lo 0,60 e il 2 per cento, come è dato anche riscontrare dalle rilevazioni Covip sugli indicatori sintetici dei costi. Scarti percentuali che portano a sensibili differenze nei rendimenti accumulati e quindi nell’importo della rendita vitalizia.

Il Fondo è strutturato secondo una gestione multi-comparto in modo da assicurare agli iscritti una ampia possibilità di scelta di investimento in base alla propria propensione al rischio.

Che FondoSanità sia la risposta giusta ha spesso trovato riscontro anche presso autorevoli testate giornalistiche a livello nazionale. Di recente, peraltro, nell’ambito della cerimonia “Milano Finanza Insurance & Previdenza Awards 2019”, che si è tenuta a Milano nello scorso mese di ottobre, è stato assegnato al Fondo il seguente premio: Tripla A 1° posto nella categoria “Fondi pensione negoziali – Fondi pensione a maggior rendimento medio a dieci anni”.

I buoni risultati della gestione del Fondo sono asseverati anche dalla Covip-Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sul cui sito è possibile prendere visione dei rendimenti conseguiti da tutti i Fondi pensione e, quindi, anche da FondoSanità.

Oltre al primario obiettivo di assicurare ai propri iscritti una integrazione della rendita pensionistica di base, il Fondo, ai sensi della normativa di riferimento, è tenuto nel corso della vita lavorativa dell’aderente a corrispondere, su richiesta del medesimo, anticipazioni del montante maturato nella misura del 30 per cento, a fronte di qualsivoglia esigenza manifestata. In caso di documentata necessità per spese mediche, acquisto o ristrutturazione di prima casa ed almeno otto anni di permanenza al Fondo, l’iscritto può invece chiedere una anticipazione sino al 75 per cento del proprio accumulo previdenziale.

Assistenza sanitaria integrativa

Per assicurare ai medici e agli odontoiatri un’assistenza sanitaria integrativa del Servizio sanitario nazionale, nel corso del 2015 Enpam ha promosso la costituzione di un Fondo sanitario integrativo, il quale, nell’ottobre dello stesso anno, ha costituito una società di mutuo soccorso denominata SaluteMia.

SaluteMia fornisce una tutela sanitaria per grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi, con una copertura base che può essere ampliata con ulteriori protezioni ed estesa ai familiari degli iscritti senza limite di età. Gli iscritti possono aderire online andando sulla pagina web www.salutemia.net, attraverso la quale è anche possibile richiedere preventivi su misura.

Le iscrizioni sono in costante aumento e sono state attivate diverse iniziative per migliorare ulteriormente le prestazioni offerte agli iscritti e rendere disponibili nuovi piani sanitari, che possano rendere sempre più conveniente l’iscrizione alla società di mutuo soccorso.

Grazie all’azione di mutualità, l’avanzo di gestione degli anni passati è stato utilizzato per fornire agli aderenti un’ulteriore garanzia in caso di grave malattia imprevista (critical illness).

Le coperture assicurative per i rischi professionali

La Fondazione, consapevole dell’oggettiva difficoltà da parte di alcuni iscritti ad ottenere un’assicurazione professionale medica adeguata, obbligatoria per poter esercitare la professione, ha avviato – insieme con la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri (Fnomceo) – un lavoro comune per definire una copertura che tuteli i professionisti di tutte le specialità.

L’obiettivo finale è quello di giungere ad una convenzione con il mondo delle assicurazioni che consenta la tutela assicurativa di tutte le categorie di medici e di odontoiatri. Il percorso descritto è stato rallentato dall’entrata in vigore del disegno di legge 24/2017 (cosiddetta legge Gelli) che reca “disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” e condizionato alla emissione dei decreti attuativi.

Nel 2019 è stato commissionato uno specifico studio a Eurispes.

Long term care (Ltc)

La Fondazione Enpam, proseguendo le politiche di welfare integrato che cercano di dare risposta alle difficoltà che gli iscritti possono incontrare nella loro vita quotidiana, ha deciso di tutelare i propri iscritti, a partire dal 2016, con una copertura Long term care per la non autosufficienza.

Tutto questo grazie alla sottoscrizione di una polizza Ltc con Emapi (Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani) con costo totalmente a carico della Fondazione (l’esborso complessivo per la polizza LTC a competenza 2019 ammonta ad Euro 5.857.353,23).

Il nuovo contratto, effettuato nel 2019, ha durata triennale con scadenza a fine aprile 2022 e prevede una rendita vitalizia di 1.200 euro, non soggetta a Irpef né a rivalutazione, da aggiungere alle tutele già previste dall’Enpam e a ogni altro eventuale reddito.

La convenzione contiene importanti elementi migliorativi rispetto alle normali condizioni di mercato come il riconoscimento all’assistenza Ltc in caso di impedimento allo svolgimento di sole tre attività ordinarie di vita quotidiana, le cosiddette activities of daily living (adl), consistenti in: lavarsi, vestirsi/svestirsi, nutrirsi, andare in bagno, muoversi e spostarsi, necessarie per la definizione di non autosufficienza e l’inclusione di patologie come il morbo di Parkinson e Alzheimer tra le cause di non autosufficienza, a condizione che non siano insorte prima del momento di attivazione della copertura. In un primo momento l’assicurazione è stata considerata valida solo per i medici attivi (e per i pensionati che proseguono l’attività lavorativa) i quali, al momento dell’attivazione della stessa, non avessero compiuto i 70 anni di età.

Il limite anagrafico vale come requisito d’ingresso ma non di permanenza. Chi è entrato sotto copertura seguiterà ad essere tutelato anche nel futuro. È anche possibile garantirsi una rendita maggiore, peraltro anch’essa non soggetta a tassazione, su base volontaria, versando un contributo aggiuntivo. L’adesione alla copertura volontaria aggiuntiva è subordinata alla compilazione di un questionario sanitario e all’accettazione dell’adesione da parte della Compagnia di assicurazione.

Accesso al credito agevolato: mutui ipotecari a favore degli iscritti

L’accesso al credito agevolato rientra in un più ampio programma di welfare strategico con il quale l’Enpam punta a facilitare la vita lavorativa degli iscritti come garanzia di un futuro più sicuro e sostenibile. Infatti, solo recentemente e dopo quasi 40 anni, recependo le istanze più volte rappresentate dalla categoria, l’Enpam è tornata a erogare mutui ai propri iscritti a sostegno del credito, inizialmente per la prima casa e successivamente anche, per lo studio professionale.

L’esperienza, indirizzata in particolare ai giovani iscritti, è proseguita nel 2019 con la pubblicazione di un bando con il quale sono stati stanziati 40 milioni di euro (di cui 10 milioni riservati esclusivamente per l’acquisto e la ristrutturazione dello studio professionale).

Nel 2019 sono state accolte 78 richieste di muto, di cui 45 per la prima casa e 33 per lo studio professionale, per complessivi 13.122.872 euro.



Accesso al Fondo di garanzia PMI per gli iscritti

Il 13 dicembre 2019, Adepp e Cassa depositi e prestiti (Cdp) hanno firmato un protocollo d’intesa per supportare l’accesso al credito da parte dei professionisti iscritti alle casse e agli enti previdenziali in sinergia con il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (fondo PMI).

Seppur non rientrante strettamente nell’arco temporale oggetto del presente bilancio, Enpam, che ha fornito un sostanziale supporto per il raggiungimento del risultato, il 24 gennaio 2020 ha deliberato di mettere a disposizione proprie risorse per attivare due distinte linee di operatività del Fondo PMI, in modo tale da realizzare il proprio obiettivo istituzionale e statutario di sostegno agli iscritti che desiderano effettuare investimenti per lo sviluppo delle proprie attività professionali; in breve, le due operatività individuate sono:

operatività loan by loan: nell’ambito della quale Enpam affida proprie risorse a Cdp per incrementare la percentuale di garanzia riconosciuta dal Fondo Pmi sulle operazioni a favore dei propri iscritti; operatività di portafoglio: con la quale Enpam affida proprie risorse a Cdp per incrementare la copertura fornita dal Fondo PMI attraverso garanzie di portafoglio, in collaborazione con altre Casse ed Enti di previdenza associati all’Adepp; in tale operatività Cdp riveste il ruolo di strutturatore e coordinatore dell’iniziativa e gestisce le risorse apportate degli enti assicurando a Enpam e alle altre casse ed enti professionali aderenti che le risorse apportate vengano utilizzate unicamente a beneficio dei propri iscritti. Le due iniziative identificano modalità operative complementari del Fondo Pmi, la cui attuazione congiunta consente di massimizzare l’efficacia dell’intervento a supporto degli iscritti alla Fondazione.

La Fondazione ha stanziato per le due operatività fino a due milioni di euro nel biennio 2020-2021; gli apporti dell’Enpam produrranno i benefici attesi dagli iscritti all’incirca a metà dell’anno in corso, dopo che Cdp avrà svolto tutte le attività previste dal Mise e dal Mef.

Fondi europei a sostegno dei professionisti

A partire dal 2017 un nuovo servizio, realizzato in collaborazione con Adepp e rientrante nel perimetro delle iniziative che, negli ultimi anni, sono state avviate per promuovere politiche a sostegno della libera professione, è stato messo a disposizione degli iscritti Enpam: infatti, nell’area riservata, medici e odontoiatri hanno a disposizione un elenco comprendente i bandi per accedere ai fondi europei per i professionisti e alcune pubblicazioni monografiche per approfondire la conoscenza dei programmi dell’Unione europea. I contenuti sono organizzati in due sezioni differenti.

La sezione “Bandi europei per i professionisti” contiene tutti gli avvisi regionali e nazionali finanziati attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei, tanto quelli già pubblicati ancora in vigore che quelli pubblicati nelle ultime tre settimane. La seconda sezione contiene invece pubblicazioni monografiche inerenti i programmi dell’Unione europea.


Il 5 per mille: un modo per aiutare i colleghi in difficoltà

Tutti gli iscritti, a decorrere dal 2008 hanno potuto devolvere ad Enpam il 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il numero di iscritti che hanno scelto di destinare il proprio cinque per mille alla Fondazione è risultato nel corso degli ultimi anni:

3.690 contribuenti versanti nel 2012 4.372 contribuenti versanti nel 2013 4.343 contribuenti versanti nel 2014 6.345 contribuenti versanti nel 2015 7.026 contribuenti versanti nel 2016 7.656 contribuenti versanti nel 2017 La significativa crescita dimostra l’interesse dalla categoria a tutelare i colleghi in difficoltà. Fino all’accredito del novembre 2016, relativo all’esercizio 2014, Enpam ha sempre ottemperato agli obblighi previsti dalla legge, destinando le somme incassate all’erogazione dei sussidi per assistenza domiciliare a soggetti non autosufficienti e trasmettendo agli organismi competenti i relativi rendiconti.

Al riguardo, però, in data 18 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco degli esclusi dall’accreditamento del suddetto beneficio per l’anno 2015 ed Enpam, senza che fosse esplicitato alcun motivo per il suddetto diniego, ha appreso con sorpresa di esservi inserita. L’Ente si è prontamente attivato presso la suddetta Agenzia per aver contezza delle motivazioni, in mancanza delle quali, restano la gravità dell’episodio e il danno che la Fondazione e soprattutto gli iscritti subirebbero essendo le suddette somme (pari nel triennio 2015/2017 ad oltre 2 milioni di euro) destinate, come sempre, all’assistenza dei colleghi che versano in condizioni di assoluto disagio. In data 14 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato le motivazioni dell’esclusione dal 5 per mille relativamente agli esercizi finanziari 2015/2019. In particolare, si evidenzia come: “l’attività di assistenza svolta dalla Fondazione Enpam non è riconducibile nell’ambito dell’assistenza sociale di cui all’art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460”; un ricorso avverso tale decisione è in corso a cura della funzione legale della Fondazione.

Al fine di evitare che questa quantità rilevante di fondi resti congelata in attesa delle decisioni delle autorità competenti, la Fondazione ha deciso, con delibera del Consiglio di amministrazione del 13 dicembre 2018, di approvare la costituzione della “Fondazione Enpam 5X1000”, che è stata iscritta all’Anagrafe delle Onlus con effetto dal 14 aprile 2020.

Dlgs 460 1997[modifica | modifica sorgente]

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/97460dl.htm

Circolare Agenzia delle Entrate 56/E del 10 dicembre 2010[modifica | modifica sorgente]

https://const.miraheze.org/wiki/File:Circolare-n-56E-10dicembre2010.pdf

CIRCOLARE N. 56/E

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell’Irpef

2 INDICE PREMESSA 1. ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE 1.1. Riconoscimento 1.1.1 Enti associativi con personalità giuridica di diritto pubblico 1.2 Operatività nei settori dell’art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 1.3 Non lucratività 2. CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ DA PARTE DEGLI ENTI DESTINATARI DEL CINQUE PER MILLE O DELL’ATTIVITÀ CHE DÀ DIRITTO AL BENEFICIO 2.1 Cessazione dell’attività da parte dell’ente beneficiario 2.1.1 Cessazione dell’ attività che dà diritto al beneficio 2.1.2 Decorrenza


3 PREMESSA Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell’Irpef. In particolare, vengono affrontate le problematiche, evidenziate in fase di controllo delle dichiarazioni sostitutive prodotte e di erogazione del contributo, riguardanti: � l’individuazione degli enti riconducibili fra le associazioni e fondazioni riconosciute che operano in uno dei settori indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; � la cessazione dell’attività da parte degli enti destinatari della quota del cinque per mille ovvero dell’attività che dà diritto al beneficio. 1. ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE Si osserva in premessa che i beneficiari del contributo del cinque per mille, sia nella previsione che lo ha introdotto in via sperimentale per l’esercizio 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266 – legge finanziaria 2006) sia nelle successive disposizioni che lo hanno confermato per gli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009 e 2010, sono stati individuati per categorie soggettive in funzione della finalità di utilità sociale perseguita. Le associazioni e le fondazioni sono state costantemente ricondotte nella tipologia soggettiva indicata sotto la lettera a), che comprende le organizzazioni private senza scopo di lucro che operano in settori di rilevanza sociale, sinteticamente individuata come sostegno al “volontariato”.


4 Possono iscriversi negli elenchi degli enti destinatari del cinque per mille le associazioni e le fondazioni che presentino i seguenti requisiti: -

abbiano ottenuto il riconoscimento; 

-

operino senza scopo di lucro nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, 

lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997. 1.1 Riconoscimento In merito al requisito del riconoscimento si richiamano preliminarmente i chiarimenti forniti con le circolari n. 30 del 22 maggio 2007 e n. 57 del 25 ottobre 2007. In particolare, con la circolare n. 30, al punto 4, è stato precisato che “la norma istitutiva del 5 per mille, fa unico riferimento alle associazioni e alle fondazioni riconosciute; per tali soggetti, dunque, l’unica forma di riconoscimento non può che essere quella che attribuisce ai medesimi la personalità giuridica e che viene attualmente disciplinata nel DPR n. 361 del 7 dicembre 2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione dell’atto costitutivo)”. Con la successiva circolare n. 57 del 2007 è stato chiarito che “I riscontri sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dai rappresentanti degli enti in parola devono in via prioritaria acclarare se gli stessi siano dotati del riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi del DPR n. 361 del 2000. A tal fine occorre prendere gli opportuni contatti con gli Uffici Territoriali di Governo, presso i quali potranno essere reperiti gli Statuti delle singole associazioni. Analoga indagine va effettuata presso le Regioni e le Province autonome che – in base all’art. 7 del citato DPR 361 – sono tenutarie del registro delle persone giuridiche ... L’eventuale


5 individuazione di soggetti privi di riconoscimento comporterà l’esclusione degli stessi dall’elenco curato da questa Agenzia.” Al punto 3.3.1 della medesima circolare, viene confermato che “nella considerazione che l’art. 1, comma 1234, della legge 296 del 2006 fa esclusivo riferimento alle associazioni riconosciute, si precisa che l’unica forma di riconoscimento della personalità giuridica è quella disciplinata dal DPR 361 del 7 dicembre 2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione dell’atto costitutivo)”. In sostanza, in base ai richiamati documenti di prassi, per “associazioni e fondazioni riconosciute”, ai fini del riparto della quota del cinque per mille, devono intendersi le associazioni e le fondazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361. 1.1.1 Enti associativi con personalità giuridica di diritto pubblico. Nel ribadire l’orientamento espresso dalle citate circolari n. 30 e n. 57 del 2007, si precisa altresì che il requisito del possesso della personalità giuridica deve intendersi riferito solo ai soggetti con personalità giuridica di diritto privato, con esclusione, quindi, degli enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. L’interpretazione fornita si fonda in primo luogo sulla formulazione letterale della norma che, riferendosi in modo specifico alle “associazioni e fondazioni riconosciute”, richiama l’espressione utilizzata nel libro primo, titolo secondo, capo secondo, del codice civile, rubricato “Delle associazioni e fondazioni”. La definizione di associazioni riconosciute assume, inoltre, rilievo nell’ambito privatistico in contrapposizione alle associazioni non riconosciute disciplinate dall’articolo 36 e seguenti del codice civile.


6 Sotto il profilo logico-sistematico l’orientamento espresso trova conferma nella collocazione delle associazioni e fondazioni riconosciute nella categoria di soggetti destinatari del cinque per mille che comprende le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, cioè le organizzazioni di natura privatistica che operano senza scopo di lucro in settori di attività di rilevanza sociale. Al riguardo si richiama, altresì, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1730/2010, secondo la quale “deve escludersi … che possa essere ricompresa nelle organizzazioni di volontariato” un’associazione che è dotata “di personalità giuridica pubblica e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina degli enti pubblici”. Da quanto sopra consegue che non possono annoverarsi tra le associazioni riconosciute, operanti nei settori individuati dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 e beneficiarie del cinque per mille, gli enti associativi con personalità giuridica di diritto pubblico, ancorché operanti nei medesimi settori. Gli enti associativi di diritto pubblico non possono, pertanto, essere iscritti nell’elenco dei soggetti destinatari del cinque per mille e non possono accedere alla ripartizione delle relative quote. Ove il contributo sia stato già corrisposto lo stesso, in mancanza dei requisiti prescritti da parte dell’ente beneficiario, deve essere recuperato. 1.2 Operatività nei settori dell’art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 I settori di attività che, ricorrendo il presupposto del riconoscimento della personalità giuridica, danno titolo alle associazioni e fondazioni riconosciute a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’IRPEF sono i seguenti: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;


7 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (vedasi ora decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”); 8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell’arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta in ambiti e secondo modalità definite con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135. L’esclusività o la prevalenza dell’operatività negli anzidetti settori è stata prevista dalle disposizioni in materia di cinque per mille per l’esercizio finanziario 2008, dall’art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Relativamente agli esercizi 2006, 2007, 2009 e 2010 le associazioni e fondazioni riconosciute possono accedere al beneficio del cinque per mille anche se


8 svolgono attività nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto n. 460 del 1997 in maniera non esclusiva o non prevalente. Al riguardo si richiamano le circolari n. 30 e n. 57 del 2007 con le quali sono state fornite indicazioni in merito alla necessità di accertare l’effettivo svolgimento dell’attività nell’ambito dei settori indicati nonché la rilevanza della stessa attività anche se non esercitata in maniera esclusiva o prevalente. In particolare la circolare n. 30, paragrafo 7, riferendosi alle fondazioni operanti in maniera non esclusiva o prevalente nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 460 del 1997, ha chiarito che i controlli delle dichiarazioni sostitutive devono accertare tra l’altro “che tra i fini istituzionali sia previsto lo svolgimento di attività nei settori indicati nel comma 1, lettera a), dell’articolo 10 del Dlgs n. 460 del 1997” e “che le fondazioni oggetto d’esame operino concretamente in uno dei settori previsti dal richiamato articolo 10.” La circolare n. 57, in relazione alle associazioni riconosciute, ha evidenziato l’esigenza di “approfondimenti di carattere amministrativo, tesi ad acclarare la tipologia dell’attività, l’effettivo svolgimento della stessa” anche attraverso le consultazione di atti o documenti quali l’atto costitutivo, lo statuto e l’ultimo rendiconto annuale. Ribadendo gli indirizzi forniti con i richiamati documenti di prassi, si precisa che ai fini dell’accesso al beneficio del cinque per mille: a) nell’atto costitutivo o nello statuto devono essere indicate le attività che l’ente svolge nei settori stabiliti dalla norma; b) le attività in argomento, ancorché non prevalenti, non devono, tuttavia, avere carattere di occasionalità, marginalità o sussidiarietà, ma devono concorrere a realizzare gli scopi propri dell’ente;

9 c) l’esplicita previsione statutaria deve trovare riscontro in concreto nell’attività effettivamente svolta. 1.3 Non lucratività Le associazioni e fondazioni riconosciute, al pari degli altri soggetti ricondotti dalle disposizioni in materia del cinque per mille alla lettera a) nella categoria individuata come sostegno al “volontariato”, sono, come accennato nei precedenti paragrafi, organizzazioni di natura privatistica senza fine di lucro. In merito alla non lucratività, si precisa che detto requisito, ancorché non espresso, costituisce carattere essenziale costantemente attribuito alle associazioni e fondazioni riconosciute beneficiarie del cinque per mille. Ciò comporta in concreto per tali enti, come per tutti gli altri soggetti connotati dalla assenza di fini di lucro, il divieto di distribuzione, anche indiretta, q[1 degli utili e avanzi di gestione nonché di fondi riserve o capitale e, in caso di scioglimento, il vincolo di devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. 2. CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ DA PARTE DEGLI ENTI DESTINATARI DEL CINQUE PER MILLE O DELL’ATTIVITÀ CHE DÀ DIRITTO AL BENEFICIO Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, concernente “finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l’anno finanziario 2010”, disciplina, tra l’altro, le ipotesi in cui i soggetti ammessi al beneficio del cinque per mille all’atto dell’erogazione delle somme risultino aver cessato l’attività o aver cessato l’attività che dà diritto al beneficio.


10 In particolare, l’articolo 11, comma 5, del citato DPCM stabilisce che “L’ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell’erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l’attività o non svolgere più l’attività che dà diritto al beneficio”. Il successivo comma 6 dello stesso articolo 11 prevede che “la disposizione di cui al comma 5 si applica anche agli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009”. L’articolo 13, comma 1, lettera e), individua tra le circostanze per le quali è possibile procedere al recupero delle somme erogate l’ipotesi in cui l’ente “dopo l’erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l’attività o non svolgere più l’attività che dà diritto al beneficio, prima dell’erogazione delle somme medesime”. Le disposizioni esaminate stabiliscono, in sostanza, che, nel caso in cui prima dell’erogazione delle somme il soggetto abbia cessato la propria attività o non svolga più le attività che hanno costituito il presupposto per l’accesso al beneficio, le somme attribuite non dovranno essere erogate. Laddove, invece, le somme siano state già erogate, ma il soggetto prima dell’erogazione delle somme stesse risulti aver cessato l’attività o non svolgere più l’attività che dà diritto al beneficio, l’amministrazione competente dovrà procedere al recupero degli importi erogati. Si evidenzia al riguardo che la fase dell’erogazione delle somme e quella del recupero delle stesse rientrano, nel caso degli enti appartenenti alla categoria individuata come sostegno al volontariato, nelle attribuzioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al quale competono, altresì, le necessarie e definitive determinazioni in merito all’esclusione dall’erogazione delle somme attribuite.

11 Le presenti istruzioni sono quindi dirette a fornire un indirizzo interpretativo unitario in considerazione delle funzioni attribuite all’Agenzia delle entrate per la predisposizione dell’elenco dei soggetti beneficiari e del rapporto di collaborazione della stessa Agenzia con il competente Ministero ai fini delle attività necessarie all’erogazione degli importi agli aventi diritto. 2.1 Cessazione dell’attività da parte dell’ente beneficiario. La prima ipotesi, che comporta la perdita del diritto all’erogazione delle somme attribuite o il recupero delle somme già percepite, è data dalla cessazione dell’attività da parte dell’ente beneficiario prima dell’erogazione delle somme. La fattispecie comprende tutti i casi di estinzione per qualsiasi causa del soggetto beneficiario. L’espressione cessazione dell’attività consente di ricondurre, peraltro, nella fattispecie in esame anche enti che, all’atto dell’erogazione delle somme, sono in fase di liquidazione e, pertanto, hanno di fatto cessato l’attività. Per quanto riguarda l’ipotesi di fusione per incorporazione, segnalata in riferimento ad alcune cooperative sociali, si ritiene che, permanendo l’attività esercitata, le somme possano essere attribuite all’incorporante, sempre che quest’ultima risulti ammessa fra i beneficiari del cinque per mille. 2.1.1 Cessazione dell’ attività che dà diritto al beneficio. La seconda fattispecie considerata dalle norme in commento riguarda le ipotesi in cui ai fini dell’accesso al contributo del cinque per mille è necessario accertare la presenza congiunta del requisito soggettivo ed oggettivo.

12 L’ente destinatario, pur continuando a esistere e a operare, perde uno dei requisiti richiesti per l’ammissibilità al beneficio. E’ il caso delle associazioni e fondazioni riconosciute, per le quali, come precisato nel paragrafo 1.2, l’operatività negli specifici settori individuati dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997 costituisce un’ulteriore condizione, oltre a quella del riconoscimento della personalità giuridica, per fruire del beneficio del cinque per mille. Pertanto, qualora risulti che gli anzidetti enti per modifica statutaria o di fatto non operano più nei settori di attività che hanno consentito l’ammissione al contributo del cinque per mille, le somme loro destinate non devono essere corrisposte e quelle eventualmente già erogate devono essere recuperate. 2.1.2 Decorrenza. La perdita del beneficio per cessazione dell’attività o per il venir meno dell’attività che dà diritto al beneficio si applica a decorrere dall’esercizio finanziario 2006 e, pertanto, le somme relative al cinque per mille non devono essere erogate qualora ricorrano nei confronti dell’ente beneficiario le condizioni sopra descritte. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA



Circolare Agenzia delle Entrate n. 30 del 2007[modifica | modifica sorgente]

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={E7931C92-758F-42C9-A125-D343A7CF4F8C}

Collegamenti[modifica | modifica sorgente]


25 - Guerra culturale (indice)


< Glossario del conflitto sociale >


< Glossario della previdenza sociale >


< Glossario della neolingua previdenziale>

Indice