Abuso di diritto
< A1 - Glossario della previdenza sociale>
L'abuso di diritto consiste nell'utilizzare la norma giuridica al fine di distruggere o limitare i diritti e le libertà protette da altre norme giuridiche di rango superiore ovvero nella interpretazione di norme di pari rango con la stessa finalità.
Sinonimi sono abuso legale o spoliazione legale.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Gazzetta ufficiale n. C 364 del 18/12/2000
Articolo 54
Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
ARTICOLO 17
Divieto dell’abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.
Questo articolo non è presente nella Costituzione della Repubblica Italiana.
Non bisogna confondere l'abuso di diritto con l'abuso del diritto soggettivo [1] [2].
Spoliazione legale e spoliazione costituzionale[modifica | modifica sorgente]
La spoliazione costituzionale e la spoliazione legale non sono altro che il risultato della violazione del divieto di abuso di diritto.