Accordo Economico Collettivo 1958

Da const.


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per la modifica dell'Accordo Collettivo Economico per la disciplina di agenzia e Rappresentanza commerciale del 30 giugno 1938

Legge 14-7-59 n. 141 - Decreto Presidente Repubblica 26-12-1960 n. 1842

Supplemento 6. U. n. 51 dei 27-2-61

Il giorno 13 ottobre 1958 in Roma

TRA

la Confederazione Generale Italiana del Commercio rappresentata dal Vice,Presi-dente Gr. Uff. Vincenzo Aliotta con l'intervento di una delegazione composta dai Sigg. Avv.. Amatore Battaglia, Dott. Guido Mella, Rag. Ugo Liverani, Comm. Umberto De Giglio, Avv. Giacomo -Giannoni, how Mario Lironcurti, Dott. Antonio Per-rone, Dott. Giorgio San Fiorenzo, Dott. Renato Di Selle, Rag. Marco Da Rios, Avv. Giuseppe D'Avossa, Rag. Filippo Costa, Rag. Domenico Gini, Comm. Alfredo Ru-bei, Comm. Rag. Aldo Ciravegna, assistiti dal Capo dei Servizi Sindacali Dott. Manlio Lo Vecchio Musti.

E

la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio, rappresentata dal Presidente Cav. Uff. Ugo Volpi, dal Vice-Presidente Francesco Bon-fardeci e dal Consigliere Comm. Giuseppe Zuckermann assistiti dal Segretario Vittorio Frediani.

visto l'Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 30 giugno 1938

approvato con Decreto del Capo del Governo 17 Novembre 1938, n. 1784 (In Gazzetta Ufficiale n. 273 del 30 Novembre 1938)

rimasto in vigore in virtù dell' art. 43 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369;

visto l'Accordo stipulato il 29 Ottobre 1947 tra

la Confederazione Generale della Industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Commercio da una parte

e

la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio dall'altra,

contenente una modifica dei massimali di cui all'art. 10 dell'Accordo economico collettivo del 30 Giugno 1938;


visto l'accordo stipulato il 15 Maggio 1951 tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio da una parte e la Federazione Nazionale Associazioni Agenti

e

Rappresentanti di Commercio dall'altra, contenente parziali modifiche dell'Accordo economico colletivo 30 Giugno 1938; visto lo Statuto dell'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (E.N.A.S.A.R:C.0.)

approvato con R.D. 6 Giugno 1939, n. 1505 (in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 Settembre 1939) modificato con Decreto 22 Giugno 1949, n. 388, non-chè il Regolamento della Cassa di Previdenza fra Agenti e Rappresentanti di Commercio del 16 Febbraio 1939 e in particolare l'art. 10, contenente norme per la chiusura e liquidazione dei conti tra Case mandanti e Agenti allo scioglimento dei contratti, e gli art. 11 e 13 contenenti norme per la restituzione alle Case mandanti dei contributi versati dalle aziende stesse, nel caso di scioglimento del contratto per dimissioni, fatto o colpa dell'Agente;

visto il Regolamento dell'E.N.A.S.A.R.C.O. approvato con Decreto Ministeriale 2 Maggio 1953 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 18 Giugno 1953) e in particolare gli art. 14 e 15 relativi al rimborso alle Case mandanti dei contributi da esse versati;

considerata l'esigenza, già avvertita in occasione della stipulazione degli Accordi 29 Ottobre 1947 e 15 Maggio 1951 sopra citati, di adeguare i massimali stabiliti nello Accordo del 30 Giugno 1938 tuttora vigenti in virtù dell'art. 43 del D.L.L. 23 Novembre 1944, n. 369;

ravvisata l'opportunità di istituire, a favore degli Agenti e Rappresentanti di commercio, un vero e proprio Fondo di Previdenza;

SI E' CONVENUTO

Art. 1.

Il contratto di agenzia e di rap- presentanza commerciale tra le aziende commerciali e gli' agenti e rappresentanti di commercio è disciplinato dalle norme contenute nel Capo X del Titolo III del LibM IV del vigente Codice Civile (art. 1742 1752) e nell'Accordo economico collettivo 30 giugno 1938 tuttora vigente in virtù del-l'art. 43 del D.L.L. 23 novembre 1944, numero 369.

Art. 2.

- L'indennità di scioglimento del contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 8 dell'Accordo economico collet- tivo 30no 1938 e dell'art. 1751 del vigente Co ice Civile, resta stabilita nella misura del 3% dell'ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante nel .corso del contratto , nei seguenti limiti: non oltre L. 50.000 di provvigioni liquidate per ciascun anno fino al 30 Settembre 1947: qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 50.000 è elevato a L. 70.000 di provvigionni annue; non oltre L. 500.000 di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° Ottobre 1947 al 30 Giugno 1951; qualora l'agente o rappresentante sia impegnato a esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di Lire 500.000 è elevato a L. 600.000 di provvigioni annue; non oltre L.2.000.000 di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° Luglio 1951 al 31 Dicembre 1958; qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di Lire 2.000.000 è elevato a L. 2.500.000. A decorrere dal 1° Gennaio 1959 l'indennità per scioglimento del contratto a tempo indeterminato sarà corrisposta nella misura dell'l% dell'intero ammontare delle provvigioni liquidate all'agente .0 rappresentante, e integrata nella misura del 3% fino al limite di L. 2.000.000 di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell'1% per la parte di provvigioni liquidate per ciascun

anno fra le L. 2.000.000 e L. 3.000.000; per gli agenti o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di Lire 2 milioni e di L. 3.000.000, saranno elevati rispettivamente a L. 2.500.000 e Lire 3 milioni 500.000; il tutto secondo l'allegata tabella, redatta a titolo di chiarimento, allo scopo di facilitare i relativi calcoli. Le parti si danno atto che con i versamenti di cui ai precedenti capoversi è assolto ogni obbligo gravante sulle Case mandanti in virtù dell'art. 1751 C:C. e degli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 dell'Accordo economico collettivo 30 Giugno 1938, rimasto in vigore •ai sensi dell'art. 43 del DI.L. 23 Novembre 1944, n. 369.

Art. 3.

- L'ammontare delle indennità di cui all'articolo precedente, già versato dalle Case mandanti all' ENASARCO resterà accantonato presso l'Ente stesso. Ferma restando l'obbligatorietà' del versamento all'ENASARCO nei limiti stabili- jti10 dell' Accordo economico 30 Cingilo 1938, con decorrenza 1. Gennaio 1959 il versamento delle eccedqpie diverrà facoltativo e sarà regolato da apposita Convenzione che la Confederazione Generale Italiana del Commercio si riserva di stipulare con l'Ente, in guisa da assicurare alle aziende versanti un congruo interesse annuo comunque non inferiore al 4% sulle somme depositate a tale titolo._ _

Art. 4,

- A favore degli Agenti e Rappresentanti di commercio, che dell'attività di agenzia e rappresentanza facciano oggetto esclusivo della loro attività professionale, e gestiscano in proprio le 'loro agenzie, sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato, le Case commerciali mandanti devolveranno, a decorrere dal 1° gennaio 1959, un contributo nella misura del 3% dell'ammontare delle provvigioni liquidate nell'anno fino al limite 'di L. 2.000.000, con esclusione dal computo delle somme corrisposte a titolo di rimborso di spese. Pari contributo, posto a carico dell'agente o rappresentante, sarà trattenuto dalla 'Casa mandante all' atto della liquidazione delle provvigioni. I contributi di cui al primo comma del presente articolo saranno versati a cura delle Case mandanti all'ENASARCO, allo scopo di istituire un vero e proprio Fondo di previdenza, a mezzo di. conti individuali vincolati: a tal fine la Confederazione Generale Italiana del Commercio e la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio si riservano di stipulare con 1' Ente predetto apposita Convenzione. Dal tratainento di cui sopra, dato il carattere di forma previdenziale ad personam, restano in ogni caso escluse le società commerciali comunque costituite o denominate, che esercitano I' attività di agenzia o rappresentanza commerciale. Il trattamento di cui al presente articolo per la parte a carico del proponente, conserva il carattere degli atti di previdenza di cui al secondo comma dell'art. 1751 del Codice 'Civile, e non è cumulabile con alcun altro trattamento che non sia espressamente stabilito o definito, nei suoi limiti e nelle sue misure, nel presente accordo.

Art. 5.

- Il Presente Accordo ha decorrenza dal 1° Gennaio 1959; in pari data si intendono decaduti ad ogni effetto gli accordi 29 Ottobre 1947 e 15 Maggio 1951 citati in premessa. Le norme tutte contenute nel presente Accordo sono correlative e insdindibili, e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La durata del presente Accordo è stabilita in anni uno; ove non ne sia data disdetta da una delle parti a mezzo di lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza, l'accordo stesso si intenderà rinnovato per altri sei mesi, e così via di sei mesi in sei mesi.

DICHIARAZIONE A VERBALE

I rappresentanti della Federàzione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio danno atto all'altra parte, che il presente Accordo rappresenta una disciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le possibilità dell'economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata, e pertanto l'accordo stesso è da considerarsi come lo strumento più idoneo per la disciplina dei rapporti tra gli agenti e rappresentanti e Case commerciali mandanti. In relazione a quanto sopra, i rappresentanti della Confederazione Generale Italiana del Commercio dichiarano a loro volta, e i rappresentanti della Federazione contraente sopra citata ne prendono atto, che, ove venisse intrapresa un'azione legislativa tendente a disciplinare altrimenti i rapporti tra agenti e rappresentanti e Case mandanti, o che comunque comportasse nuovi oneri per le aziende, o anche in caso di consolidarsi di una difforme giurisprudenza, la Confederazione Generale Italiana del Commercio dovrà considerare decaduta ogni pattuizione collettiva in atto e regolarsi in conseguenza.


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