Assicurazioni sociali obbligatorie
< A1 - Glossario della previdenza sociale >
Le assicurazioni sociali obbligatorie, nel sistema pensionistico obbligatorio, ai sensi dell' art. 1886 del C.C. sono dei rapporti giuridici disciplinati da leggi speciali di diritto pubblico per la tutela dagli eventi e situazioni economico-sociali contemplate nell'art. 38 della Costituzione| che recita "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.".
La forma più estesa di assicurazione sociale obbligatoria è l'assicurazione generale obbligatoria in acronimo A.G.O. gestita dall'INPS per la tutela della vecchiaia, l'inabilità e i superstiti ed altre situazioni di disagio sociale dei lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti. Altre forme di assicurazioni sociali estese a più situazioni di disagio sono stabilite per varie categorie di lavoratori autonomi o dipendenti con specifiche leggi speciali sempre di diritto pubblico, previste nell'ordinamento italiano.
Tipologie di eventi tutelati dalle assicurazioni sociali obbligatorie[modifica | modifica sorgente]
Le tipologie di eventi e situazioni tutelate dalle assicurazioni sociali in Italia sono:
- per situazioni al termine o con la sospensione del rapporto di lavoro:
- per i rischi o eventi durante l'attività lavorativa:
Elementi costitutivi delle assicurazioni sociali obbligatorie gestite da pubbliche amministrazioni - 1° pilastro[modifica | modifica sorgente]
Gli elementi costitutivi dell'assicurazione sociale obbligatoria o previdenza di primo pilastro sono stabiliti dalla legge speciale che la regola:
1) gli enti gestori, detti enti previdenziali sono pubbliche amministrazioni di personalità giuridica pubblica o privata, secondo quanto stabilito dalla legge speciale;
2) inizio del rapporto di assicurazione sociale con l'inizio di una attività lavorativa;
3) i soggetti beneficiari sono obbligati a parteciparvi;
4) termine del rapporto di assicurazione con il termine dell'attività lavorativa;
5) le indennità sono stabilite dalla legge speciale;
6) il finanziamento avviene con l'imposizione fiscale, diretta, indiretta (contributi previdenziali) o con trasferimenti dello Stato;
7) i contribuenti che finanziano l'ente di gestione possono coincidere o meno con i beneficiari dell'assicurazione.
Classificazione delle assicurazioni sociali obbligatorie in base alla tipologia dei lavoratori e dei contratti[modifica | modifica sorgente]
In Italia, le leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie sono state sviluppate su un modello corporativo dividendo quindi le provvidenze e i costi sociali delle stesse per categorie di lavoratori. Le principali categorie di lavoratori tutelate da leggi speciali sono:
Lavoratori dipendenti[modifica | modifica sorgente]
- Dipendenti privati e pubblici - A.G.O. gestita dall'INPS di personalità giuridica pubblica con il Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti;
- Altre tipologie - Previdenza sociale integrativa gestita dall'INPS attraverso appositi fondi;
- Altre tipologie di lavoratori dipendenti - A.G.O. gestita dall'INPS con appositi Fondi Sostitutivi;
Lavoratori autonomi[modifica | modifica sorgente]
- Gestione previdenziale per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli - A.G.O. gestita dall'INPS con apposita gestione speciale
- Gestione previdenziale per artigiani - A.G.O. gestita dall'INPS con apposita gestione speciale
- Gestione previdenziale per commercianti - A.G.O. gestita dall'INPS con apposita gestione speciale
- Altre forme di lavoratori autonomi (L.335/1995) - forma sostitutiva dell'A.G.O. gestita dall'INPS con una gestione separata;
- INPS Gestione ex ENPALS (dal 1/1/2012) per ilavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico
Liberi professionisti[modifica | modifica sorgente]
Forme sostitutive dell'A.G.O. gestite dagli enti previdenziali di personalità giuridica privata;
- L. 509/1994
- Addetti e impiegati in agricoltura
- Agenti e rappresentanti di commercio
- Agenti spedizionieri e corrieri
- Architetti e ingegneri
- Assistenza agli orfani dei sanitari italiani
- Avvocati
- Consulenti del lavoro
- Dottori commercialisti
- Farmacisti
- Geometri
- Giornalisti
- Medici e odontoiatri
- Notai
- Ragionieri e periti commerciali
- Veterinari
- Spettacolo e sport professionistico - fino al 31/12/2011 ENPALS, dal 1/1/2012 INPS Gestione ex ENPALS
- L. 103/1996
- Attuari, chimici, dottori agronomi e dei dottori forestali, geologi (ente pluricategoriale)
- Addetti e impiegati in agricoltura (gestione separata)
- Biologi
- Giornalisti (gestione separata)
- Infermieri
- Periti industriali e periti industriali laureati
- Psicologi
Note[modifica | modifica sorgente]
Bibliografia[modifica | modifica sorgente]
Leggi[modifica | modifica sorgente]
- Costituzione della Repubblica Italiana
- art. 1886 C.C
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421."
Web[modifica | modifica sorgente]
- Diritto della previdenza sociale, esselibri.it, dirittoPS. URL consultato il 15 settembre 2013.