Bilancio tecnico attuariale

Da const.

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Il bilancio tecnico attuariale, nell'ordinamento italiano, è un bilancio di previsione di un ente di gestione di forme di previdenza obbligatorie (Primo pilastro della previdenza) o di fondi pensione, sviluppato per un periodo futuro fino a 30 anni, oppure a 50 anni o a 90 anni,[1] che tiene conto per le entrate contributive o fiscali o dei premi degli assicurati e le uscite previdenziali previste della legislazione vigente o delle rendite previste dai contratti; esso è sviluppato partendo dai dati iniziali di patrimonio e popolazione degli iscritti, reali, e sulla base delle tabelle attuariali di mortalità della popolazione e dei parametri di sviluppo dell'economia (variazione del PIL, inflazione, rendimento del patrimonio) e delle spese di gestione, valuta l'equilibrio della gestione finanziaria dell'ente o del fondo pensione cui è riferito. Il bilancio tecnico attuariale è redatto dagli attuari.

Bilancio tecnico attuariale degli enti di gestione di forme di previdenza obbligatorie con sistema di gestione a ripartizione[modifica | modifica sorgente]

Il bilancio tecnico attuariale è fondamentale per la valutazione della stabilità finanziaria di enti gestori di forme di previdenza obbligatoria con la gestione finanziaria a ripartizione| in quanto le prestazioni sono totalmente scollegate alle entrate finanziarie-fiscali. Per gli enti o i fondi pensione gestiti a capitalizzazione, il bilancio tecnico attuariale assume una valenza di tipo assicurativo o di verifica delle previsioni statistico-finanziarie.

Normativa di riferimento per la redazione dei bilanci tecnici[modifica | modifica sorgente]

  1. Art. 2 c. 2 L. 509/1994[2] "2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicita' almeno triennale."
  2. Decreto 29 novembre 2007[3] del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
  3. Circolare 16 giugno 2012[4] del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Glossario[modifica | modifica sorgente]

Il decreto 27 novembre 2007 prevede il riepilogo del bilancio tecnico attuariale secondo un allegato che contiene le seguenti voci:

  • Entrate
    • Contibuti
      • Contributi soggettivi
      • Contributi integrativi
      • Contributi per ricongiunzioni, riscatti, contribuzioni volontarie
    • Rendimenti
    • Altre entrate
  • Totale entrate
  • Uscite
    • Prestazioni
      • Prestazioni pensionistiche
      • Altre prestazioni (inclusi i montanti restituiti)
    • Altre uscite (ricongiunzioni passive)
    • Spese di gestione
  • Totale uscite
  • Saldo previdenziale (differenza tra i contributi correnti e le prestazioni previdenziali correnti)
  • Saldo totale (differenza tra le entrate e le uscite)
  • Patrimonio a fine anno (patrimonio dell'anno precedente sommato al saldo totale dell'anno corrente)(da confrontare con le riserve tecniche o la riserva legale)

Stabilità della gestione finanziaria - Indicatori[modifica | modifica sorgente]

La stabilità della gestione finanziaria è valutata con gli indicatori[5] previsti dalla normativa vigente per le annualità richieste (50 anni).[6]

Adeguatezza delle prestazioni pensionistiche[modifica | modifica sorgente]

Il bilancio tecnico attuariale deve valutare anche l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche attraverso l'analisi del tasso di sostituzione.[7]
La norma non indica dei valori di riferimento.

Bilancio tecnico attuariale e debito pubblico pensionistico implicito[modifica | modifica sorgente]

In letteratura si distinguono diverse modalità di redazione del bilancio tecnico in base alla situazione economico finanziaria da analizzare:

  1. bilancio tecnico riferito al gruppo chiuso comprensivo dei lavoratori che sono in pensione o attivi al momento della valutazione;
  2. bilancio tecnico riferito al gruppo aperto di tutte le generazioni nate e non ancora nate di pensionati e di lavoratori attivi;
  3. bilancio tecnico riferito al gruppo chiuso di coloro che sono in pensione.

Bilancio tecnico a gruppo chiuso comprensivo dei lavoratori che sono in pensione o attivi al momento della valutazione[modifica | modifica sorgente]

In questo caso il bilancio tecnico mette in evidenza se ci sono squilibri finanziari relativi ai partecipanti al momento della valutazione, squilibri che rappresentano il debito pensionistico implicito.

Si distingue il caso delle gestioni senza patrimonio di previdenza da quelle con patrimonio di previdenza.

Nel caso dei sistemi pensionistici pubblici senza patrimonio di previdenza, il bilancio tecnico evidenzia il debito pubblico pensionistico implicito che sarà trasferito alle generazioni future.

Quando è effettuato per i fondi pensione che seguono il principio della capitalizzazione integrale il patrimonio di previdenza dovrebbe coprire per intero le obbligazioni in essere e l'indice di patrimonializzazione dbe essere uguale o superiore al 100%.

Bilancio tecnico riferito al gruppo aperto di tutte le generazioni nate e non ancora nate di pensionati e di lavoratori attivi[modifica | modifica sorgente]

Viene utilizzato solo per le gestioni di sistemi pensionistici pubblici a redistribuzione dei tributi e senza patrimonio di previdenza dove le prestazioni sono stabilite con un metodo predefinito e serve per evidenziare il debito pubblico pensionistico implicito e valutarne la sostenibilità fiscale.

Bilancio tecnico riferito al gruppo chiuso di coloro che sono in pensione[modifica | modifica sorgente]

Evidenzia il costo delle obbligazioni in essere che possono essere coperte dal patrimonio di previdenza oppure rappresentano il debito pubblico pensionistico implicito riferito ai soli pensionati.


Dialoghi[modifica | modifica sorgente]

Oltretutto anche il D.M. 29 novembre 2007 (G.U. 6 febbraio 2008 n. 31), “Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria”, se ci fosse bisogno, chiarisce che l’applicazione del contributo soggettivo è condizionato all’esistenza di un reddito professionale imponibile: v. ad esempio all’art. 3, Ipotesi economiche, demografiche e finanziarie, dove al comma 1, lett. a), si legge, circa i dati che si devono assumere per l’elaborazione delle proiezioni “gli andamenti della numerosità dei contribuenti e del reddito medio imponibile ai fini dell'applicazione del contributo soggettivo (…)”. Ed ancor più chiaro è alla lettera b) del medesimo comma 1: “il rapporto fra il volume d'affari dichiarato ai fini IVA ed il reddito professionale imponibile ai fini dell'applicazione del contributo soggettivo è stimato come media dei valori osservati nell'ultimo quinquennio e mantenuto costante per l'intero periodo di previsione;”. Non solo. All’art. 5, al comma 2, esplicita, per le Casse della L. 509/94, tra cui Cassa Forense, che: “Al fine di verificare la congruità dell'aliquota contributiva vigente, la differenza tra la spesa per prestazioni previdenziali e le entrate per contribuzioni previdenziali va rapportata al monte reddituale imponibile.”. Questo significa che ogni altro Collega “sottosoglia” non viene già conteggiato ai fini della determinazione della aliquota contributiva e neppure per la c.d. sostenibilità del sistema previdenziale del predetto Ente. E questo non solo per via della specialità della professione funzione, come sopra esplicitato, ma anche perché il legislatore ha voluto escludere dal sistema proprio quei soggetti privi di reddito e o con reddito marginale che, de facto, non potrebbero comunque foraggiare il sistema in assenza di entrate reali se non finendo per conteggiare somme ipotetiche che poi inficerebbero i principi fondamentali che riguardano le modalità di rappresentazione dei valori del bilancio stesso. Viepiù che imporre ai sottosoglia somme che non possono pagare perché non sono state guadagnate e che non possono essere pagate spesso neppure avendo riguardo alla situazione reddituale complessiva del soggetto, avvallerebbe solo la condotta illegale di riportare nei bilanci, e in quello tecnico, dati non veritieri e non sostenibili che poi si ripercuoteranno con grave danno di tutti gli iscritti alla gestione e sulla cittadinanza




UNA PRESA PER IL CULO INSOMMA 😅

Sottotitolo: se e solo se

  1. dilloadandreamascherin
  1. lavvocaturaèavvelenata
  1. consiglionazionaleforense #radiomaria #giallozafferano #ikea #LuigiDiMaio #codicedeontologicoforense #paolonesta #laleggepertutti #studiocataldi #robertocataldi #andreamascherin #amici #piazzapulita #Salvinetor #matteosalvini #matteo #primagliitaliani #domenicalive #premier #gioiadilello #roccosiffredi #amazon #amazonbuyvip #cnf #congressoforense #vialemanideimariuolidallecasseprevidenziali #Mef

(...) Singolare che lo stesso attuario dott. Coppini, evidentemente per salvarsi “dai reati” contestabili, altrimenti non si spiegherebbe, chiarisce che i dati proiettati a 50 anni nel predetto bilancio tecnico e le sue risultanze non potranno mai verificarsi, o meglio, potranno concretamente verificarsi a condizioni reddituali che l’Avvocatura non potrà mai concretizzare (Cfr. bilancio tecnico attuariale, pag. 34: “…si manifesterà nella misura descritta se, e solo se, le numerose ipotesi demografiche e finanziarie poste a base delle elaborazioni troveranno integrale conferma nella realtà…”). E senza neppure nascondere, sempre a pag. 34 del bilancio attuariale, che “Scostamenti anche di modesta entità rispetto alle ipotesi fatte possono produrre forti differenze sui risultati”. L’attuario che, contattato dallo scrivente, ovviamente preferisce tacere e non fornire alcuna risposta in merito. (...)


attuari di collodiana memoria, mai lette tante minkiate tutte insieme


loro lo hanno sempre detto. o si verigficano esattamente le ipotesi prospettate, che non si potranno mai realizzare, o il bt non serve ad una minch...biioooppp..a


Ma la legge è stata previdenziale, dopo 3 anni lo rifai


Mario Paolo Rossi Rossi aggiustano il tiro, dopo 3 beta non ci resta più nulla della previsione iniziale, la cosa divertente è che sono diametralmente opposti allo storico, sarebbe come a dire sono stato sempre un asino ma da oggi in poi sarò un genio, queste mostruosità solo in Italia sono possibili

Note[modifica | modifica sorgente]

  1. Libero 15/01/2014, La riforma seria e sostenibile del sistema previdenziale è materia da statisti - con un orizzonte di 50, 100 anni - non da parvenu della politica, che gettano lo sguardo al prossimo (imminente) giro elettorale.
  2. D.Lgs.509/1994, art.2 c.2
  3. D.29/11/2007allegati
  4. Circolare 16/6/2012
  5. D.29/11/2007, art. 5
  6. D.L.201/2011, art. 24 c. 24
  7. D.29/11/2007, art. 4

Bibliografia[modifica | modifica sorgente]

Leggi[modifica | modifica sorgente]

Circolari[modifica | modifica sorgente]

News[modifica | modifica sorgente]

Web[modifica | modifica sorgente]


Documenti[modifica | modifica sorgente]

https://www.dottnet.it/articolo/32531097/gestione-fondi-enpam-lo-stato-di-salute-delle-casse/


Collegamenti[modifica | modifica sorgente]

A1 - Glossario