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NEWSLETTER DEL CNF DEL 15-11-2019 .TANTA ROBA. CAPITE I FURBACCHIONI COME UTILIZZANO I MEZZI PROMOZIONALI? 😅

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CNF - Newsletter Codice Deontologico
1. I componenti del CNF esercitano legittimamente la funzione giurisdizionale e, in via congiunta, quella amministrativa
   

2. La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono conformi ai principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice

3. Il CNF esercita legittimamente la propria funzione giurisdizionale anche in assenza di una sezione disciplinare

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1. I componenti del CNF esercitano legittimamente la funzione giurisdizionale e, in via congiunta, quella amministrativa

Posted: 14 Nov 2019 05:00 AM PST

Allorché pronuncia in materia disciplinare, il Consiglio Nazionale Forense è un giudice speciale, sicché la disciplina della relativa funzione giurisdizionale, anche per quanto attiene al momento della formazione dell’organo, è coperta da riserva assoluta di legge ex art. 108, primo comma, della Costituzione. Deve in ogni caso ritenersi che la mancata esclusione, da parte dell’ordinamento professionale previgente (RDL n. 1578/1933) ed attuale (L. n. 247/2012), del congiunto esercizio delle funzioni giurisdizionali ed amministrative in capo ai componenti del C.N.F. sia costituzionalmente legittima nonché conforme al diritto comunitario, giacché non priva detto giudice dei requisiti della terzietà e della imparzialità, analogamente a tutte le magistrature. (In applicazione dei principi di cui in massima, la S.C. ha confermato Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 63/2013).

Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. San Giorgio), SS.UU, sentenza n. 12064 del 29 maggio 2014

2. La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono conformi ai principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice

Posted: 14 Nov 2019 03:00 AM PST

L’attuale assetto del Consiglio Nazionale Forense risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice, atteso che la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi in posizione sovraordinata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto manifestamente infondata la q.l.c. sollevata dall’incolpato “dell’ordinamento forense per violazione dell’art. 111 Cost. in materia di giusto processo”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), sentenza del 22 aprile 2013, n. 63

3. Il CNF esercita legittimamente la propria funzione giurisdizionale anche in assenza di una sezione disciplinare

Posted: 14 Nov 2019 01:00 AM PST

La mancata costituzione di un’apposita sezione disciplinare all’interno del Consiglio nazionale forense ex art. 61, comma 1, L. n. 247/2012 non incide sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, né sull’imparzialità e sull’autonomia dell’organo giudicante, le quali sono comunque assicurate dalla sua composizione collegiale e dalla natura elettiva dei suoi componenti.

Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Doronzo), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019

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