Conflitto sociale legale/Tecnica del diritto

Da const.

< Indice >

< prec > < succ >

< 8 - Spoliazione costituzionale >

La tecnica del diritto consiste nella analisi motivata di una legge sotto due aspetti:

  1. aspetto di legittimità costituzionale della legge;
  2. aspetto di legalità nella applicazione della legge.

La tecnica del diritto riferita alla legittimità costituzionale riguarda la tecnica usata dalla Corte Costituzionale per valutare il rispetto in una legge dei parametri costituzionali.

La tecnica del diritto riferita alla applicazione della legge riguarda la valutazione degli aspetti legali ossia nella applicazione della legge vigente.

La tecnica del diritto riferita alla legittimità costituzionale è studiata dal giurista, la tecnica del diritto riferita alla legalità è studiata dall'avvocato.

La tecnica del diritto riferita alla legittimità costituzionale attiene la difesa dei diritti umani o della persona quando violate dall'ordinamento (spoliazione legale), la tecnica del diritto riferita alla legalità attiene la difesa dei diritti soggettivi che nascono dal rapporto giuridico che scaturisce da una legge (spoliazione illegale).

Tecnica del diritto di legittimità costituzionale[modifica | modifica sorgente]

La valutazione della legittimità costituzionale di una legge ha come fondamento la Costituzione e le leggi Costituzionali che gerarchicamente sono al primo livello tra le fonti del diritto.

Essa contempla la valutazioni delle leggi subordinate e viene eseguita dalla Corte Costituzionale.

Le leggi che violano i principi ed i parametri costituzionali, sono leggi di spoliazione legale.

Una legge illegittima non può essere valutata con il principio di legalità riferito alla Costituzione in quanto essa non ha neanche il diritto di esistere.

L'azione della Corte Costituzionale riguarda quindi soltanto l'individuazione e la cancellazione dall'ordinamento dei casi di spoliazione legale.

I principi di base[modifica | modifica sorgente]

La Costituzione e le leggi costituzionali sono il riferimento per la valutazione delle leggi.

Principio di verità[modifica | modifica sorgente]

La motivazione deve essere basata su fatti e non su opinioni.

Principio temporale[modifica | modifica sorgente]

Ogni volta che vi è una riforma della Costituzione, cambiano gli equilibri tra i principi in essa enunciati.

Tutte le leggi vigenti possono incorrere nella questione di legittimità in quanto emanate in base ad una fonte del diritto diversa da quella vigente.

Principio legislativo[modifica | modifica sorgente]

Se nel controllo di legittimità costituzionale si fa riferimento ad altre leggi, prima devono essere verificate anche tali leggi.

Principio della lettura coordinata delle leggi[modifica | modifica sorgente]

Una legge va analizzata nel contesto complessivo dell'ordinamento. Una legge può dire una cosa ma altre leggi possono integrarla, ampliarla o smentirla.

Principio della conoscenza[modifica | modifica sorgente]

Il controllo di legittimità costituzionale non si limita alla conoscenza della Costituzione ma presuppone la conoscenza specifica dei settori su cui si basa la motivazione della sentenza.

Principio di univocità[modifica | modifica sorgente]

Con la stessa stesura della Costituzione e con lo stesso ordinamento, il ragionamento motivato che spiega la legittimità o illegittimità di una legge deve portare chiunque alla stessa conclusione.

Principio di competenza legislativa[modifica | modifica sorgente]

Deve essere verificata in primo luogo la potestà legislativa.

Principio di bilanciamento[modifica | modifica sorgente]

Più principi costituzionali devono essere applicati contemporaneamente.

Il ricorso di costituzionalità deve essere sempre motivato[modifica | modifica sorgente]

Sulla base di detti principi, la questione di legittimità costituzionale di una legge, deve essere motivata.

Tecnica del diritto sulla applicazione di una legge non di rango costituzionale[modifica | modifica sorgente]

L'applicazione di una legge non di rango costituzionale si fonda sul principio di legalità.

Nella applicazione si da per scontato che la legge abbia superato il controllo di legittimità costituzionale, quindi si accettano i termini contenuti nella legge per valutarne l'applicazione.

Differenze tra le due analisi[modifica | modifica sorgente]

La differenza principale tra l'analisi di legittimità costituzionale e quella legale è nella applicazione immediata.

La prima, nella stragrande maggioranza dei casi è e rimane teorica nel senso che il giurista può analizzare una legge, dire se secondo lui è o meno legittima costituzionalmente e tale conclusione rimane un oggetto di studio senza conseguenze pratiche né immediate ne di breve periodo.

Infatti secondo la Costituzione Italiana solo chi è coinvolto in un processo può proporre la questione. Se si è danneggiati indirettamente da una legge di spoliazione legale non ci si può difendere, secondo l'ordinamento costituzionale italiano, in difesa dei propri diritti riconosciuti dalla Costituzione.

Nel caso della analisi legale, essa ha un impatto immediato e può riguardare l'applicazione di una legge sia in via preventiva che in sede di violazione di legge.

Il legislatore[modifica | modifica sorgente]

Il legislatore, nel redigere una legge deve quindi valutare come regolare una situazione socio economica o tecnica ed infine verificare se la nuova norma è coerente con i principi della Costituzione e le leggi costituzionali vigenti.

Se nel regolare un settore è libero di scegliere le modalità, la tecnica, i mezzi e normarli, poi questa legge deve superare la verifica di legittimità costituzionale.

Il conflitto legislativo[modifica | modifica sorgente]

Quando si arriva di fronte alla Corte Costituzionale per un giudizio, in difesa della legge interviene la Presidenza del Consiglio quale portatrice di interesse in difesa della legittimità dell'atto.

Se in alcuni casi l'azione politica può giustificare tale posizione, nei casi in cui si ravvisa un palese errore materiale, la difesa dell'indifendibile fa solo perdere di credibilità alle istituzioni coinvolte.

Sarebbe opportuno da parte del Governo una analisi delle leggi in caso di sospensione dei processi per sospetto vizio di legittimità.

Molte richieste fatte dai giudici vengono bocciate dalla Corte Costituzionale, sarebbe auspicabile che nel caso di dubbio del giudice, il Governo potesse essere chiamato per chiarimenti prima di innescare un inutile conflitto tra istituzioni.

Il glossario costituzionale[modifica | modifica sorgente]

Il glossario costituzionale è l'insieme dei termini che servono per poter compiere l'analisi di legittimità costituzionale di una legge.

Così come una legge ordinaria contiene una serie di termini che devono avere un significato univoco per poter permettere l'interpretazione di una legge, anche nel campo della analisi di legittimità costituzionale di una legge deve esserci un glossario univoco.

Imposte. Prestazione patrimoniale imposta obbligatoriamente per legge. (art. 23 Cost.)

Ente pubblico. Organizzazione che attua un servizio pubblico finanziando la spesa pubblica con le imposte.

Servizi pubblici. Sono i servizi che dipendono dallo Stato (art. 5 Cost.) e possono essere servizi pubblici essenziali (art. 43 Cost.).

Spesa pubblica. Spesa sostenuta da un ente pubblico. (art. 53 Cost.)

I limiti e le finalità del controllo di legittimità costituzionale[modifica | modifica sorgente]

Se la Costituzione fissa dei principi, il controllo sulla legge è limitato alla rispondenza a detti principi.

Ad es. se la tassazione deve essere progressiva, non si dice quali debbano essere gli scaglioni o le aliquote. Quindi il legislatore è libero di fissare i parametri numerici, nel rispetto del principio costituzionale di progressività.

Ma una legge che propone una tassazione regressiva sarà sempre incostituzionale.

La Corte Costituzionale, nel suo giudizio non fissa le modalità che dovrebbe rispettare una legge su un certo settore.

Essa si limita a dire se la legge è conforme o meno ai principi costituzionali.

Resta quindi compito del legislatore di trovare, con la più ampia discrezionalità, un altro modo di risolvere il problema.

Esempi[modifica | modifica sorgente]

I contributi previdenziali obbligatori[modifica | modifica sorgente]

R. D. L. n. 1827-1935 CONTRIBUTI OBBLIGATORI - Art. 47 - Si provvede agli scopi indicati nel capo precedente col contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il datore di lavoro è responsabile, per tutte le assicurazioni obbligatorie contemplate dal presente decreto, del pagamento del contributo, anche per la parte a carico del lavoratore. Qualunque patto in contrario è nullo. Dal regolamento è stabilito chi debba intendersi per datore di lavoro.

Questo articolo del 1935, tuttora vigente definisce i contributi obbligatori.

Uno studioso del diritto che definisce i contributi obbligatori un "tributo di scopo" fa la semplice traduzione letterale della norma ove si dice della destinazione prevista dalla legge.

Ma questa è una analisi di "legalità" della legge ossia della applicazione, quella che fa un avvocato o un giudice, non di legittimità costituzionale, ossia di valutazione del contenuto, appunto da giurista.

Nella analisi di "legittimità costituzionale" della legge, importa di capire se il contributo obbligatorio è un tributo o no.

La Costituzione non distingue se un tributo è di scopo, se è una tassa o se è una imposta.

La Costituzione definisce le prestazioni patrimoniali imposte che possono essere imposte solo per legge.

Quindi il contributo previdenziale obbligatorio è una prestazione patrimoniale imposta.

Poiché la Costituzione definisce l'obbligo di partecipare alla spesa pubblica i tributi servono per finanziare tale spesa.

Quindi a livello di analisi costituzionale della legge, i contributi obbligatori sono tributi che finanziano la spesa pubblica.

Da notare che la il Regio Decreto è del 1935 mentre la Costituzione è quella vigente con le ultime modifiche del 2012.

La pensione di Stato come servizio pubblico[modifica | modifica sorgente]

D.Lgs. 509/1994 violazione delle competenze di potestà legislativa[modifica | modifica sorgente]

Art. 2. (D.Lgs. 509/1994)

Gestione

1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attivita' svolta. 2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicita' almeno triennale.

Con questo articolo di legge si concede l'autonomia gestionale alle casse privatizzate, in un settore che riguarda la previdenza sociale dei liberi professionisti.

Art. 117 Costituzione

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

...

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

...

o) previdenza sociale;

...

Ora se l'articolo 2 del D.Lgs. 509/1994 lascia l'autonomia alle casse in merito la gestione sia dei livelli essenziali delle prestazioni sociali in denaro che nella previdenza sociale pubblica, ha eseguito un eccesso di delega?

Può un privato gestire secondo gli interessi di una maggioranza coinvolta nella gestione previdenziale, stabilire i livelli di assistenza e previdenza sociale che sono diritti di tutti i cittadini?

Le casse di previdenza dei liberi professionisti come amministrazioni pubbliche[modifica | modifica sorgente]

La legge delega art.1 c.32 p. 4 L.537/1993[modifica | modifica sorgente]

LEGGE 24 dicembre 1993, n. 537 Interventi correttivi di finanza pubblica. (GU n.303 del 28-12-1993 - Suppl. Ordinario n. 121 ) note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1994

Art. 1.

Organizzazione della pubblica amministrazione


32. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.

33. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 32 il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti, anche mediante:

1) la fusione di enti che esercitano funzioni previdenziali o in materia infortunistica, relativamente a categorie di personale coincidenti ovvero omogenee, con particolare riferimento alle Casse marittime;

2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, secondo le rispettive competenze, in enti similari già esistenti;

3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

4) l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario e la privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti;

5) il risanamento degli enti che presentano disavanzo finanziario, attraverso:

5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente;

5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni;

5.3) misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali;

b) distinzione fra organi di indirizzo generale e organi di gestione;

c) eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti pensionistici, con esclusione delle pensioni di reversibilita', fatti comunque salvi i diritti acquisiti;

d) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate;

e) eliminazione a parita' di spesa delle sperequazioni fra le categorie nel trattamento previdenziale;

f) soppressione degli enti.

......

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 509[modifica | modifica sorgente]

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 509 Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. (GU n.196 del 23-8-1994 )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.


Enti privatizzati

1. Gli enti di cui all'elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1 gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario. 2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalita' giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse.

3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attivita' previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorieta' della iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.

...


Analisi legale[modifica | modifica sorgente]

Queste sono le parole del presidente della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale in data 21 luglio 2016.

Noi abbiamo già presentato una serie di iniziative, che riguardano la definizione giuridica delle casse, anche se non ce ne sarebbe bisogno, perché il decreto n. 509 è chiaro. È praticamente assurdo definire pubblica una cassa che è già privata.

 È chiaro che noi su queste situazioni ci siamo mossi e ci muoveremo con grande determinazione, perché sappiamo benissimo quali sono le incidenze che questo tipo di definizione può determinare sulle casse e sulla loro stabilità.

E' chiaro che l'analisi letterale dell'art. 1 del D.Lgs. 509/1994 coincide con il giudizio sopra espresso.

Analisi di legittimità Costituzionale[modifica | modifica sorgente]

Nella analisi di legittimità il primo principio da applicare è il principio temporale ossia valutare il significato della legge sulla base dell'ordinamento vigente, sia costituzionale che legislativo.

Ora viene da chiedersi, ci sono degli articoli della Costituzione, e di conseguenza dell'ordinamento da essa scaturito, diversi da quella del 1993 che possono avere cambiato il significato attribuito dal legislatore alla legge?

LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1[modifica | modifica sorgente]

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. (12G0064) (GU n.95 del 23-4-2012 )

Art. 1[modifica | modifica sorgente]

1. L'articolo 81 della Costituzione e' sostituito dal seguente: «Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale».

Art. 2[modifica | modifica sorgente]

1. All'articolo 97 della Costituzione, al primo comma e' premesso il seguente: «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico».

Art. 3[modifica | modifica sorgente]

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema tributario e contabile dello Stato;» sono inserite le seguenti: «armonizzazione dei bilanci pubblici;»; b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e» sono soppresse.

....

Art. 5[modifica | modifica sorgente]

1. La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare: a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica; b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali; c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione; d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamita' naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro; e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica; f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio; g) le modalita' attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali. 2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresi': a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato; b) la facolta' dei Comuni, delle Province, delle Citta' metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale; c) le modalita' attraverso le quali i Comuni, le Province, le Citta' metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni. 3. La legge di cui ai commi 1 e 2 e' approvata entro il 28 febbraio 2013. 4. Le Camere, secondo modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonche' alla qualita' e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.

Analisi[modifica | modifica sorgente]

Che cosa significano questi nuovi articoli della Costituzione riguardo alla previgente norma ossia al D.Lgs. 509/1994?

Se il legislatore nel 1993 era intenzionato con la privatizzazione delle Casse dei liberi professionisti, anche se con una serie di particolarità che la rendevano molto ma molto speciale come privatizzazione, non possono i legislatori successivi avere cambiato idea?

Una privatizzazione speciale[modifica | modifica sorgente]

Innanzi tutto la privatizzazione era speciale in quanto le Casse avevano un debito pensionistico latente non indifferente ed esse si impegnavano a coprire un debito senza una ragione.

In quali casi un privato si accolla un debito dello Stato?

In questo caso il privato rappresentato da nuove Associazioni o Fondazioni si impegnava a gestire un preciso settore prima di competenza dello Stato, mantenendo lo stesso privilegio dello Stato ossia quello di imporre i tributi e di imporre l'iscrizione obbligatoria.

In cosa consisteva quindi la privatizzazione? In una autonomia gestionale, ma tale autonomia gestionale rimaneva soggetta agli stessi identici controlli che la Corte dei Conti esercita per i precedenti enti pubblici che svolgevano la medesima funzione.

La privatizzazione manteneva di fatto il controllo pubblico in un nuovo ambito privato.

Poiché i precedenti enti erano sostituiti, di fatto la legge aveva esteso il controllo pubblico su qualcosa che si pensava potesse essere privato ma che non poteva esserlo.

Perché fare il controllo pubblico su un privato? Forse perché aveva in affidamento i tributi? Ovvio che si.

E cosa dire del campo in cui agiscono questi privati?

Se guardate la normativa che regolano le casse, esposta sul sito del ministero, sono tutte leggi di diritto pubblico, dalla Riforma delle pensioni Fornero, al Codice degli Appalti pubblici, alla spending review. Forse i privati sono soggetti a queste norme?

L'Europa[modifica | modifica sorgente]

Il Patto di stabilità e crescita del 1997, è stato un ulteriore passaggio successivo alla norma del 1993 che ha ribaltato la situazione delle casse.

Tale accordo intergovernativo ha cambiato la vita di tutti gli italiani, le casse possono restarne indenni?

In tale accordo i paesi si impegnano al rispetto di particolari vincoli di bilancio.

Per omogeneizzare le modalità di verifica sono stati implementati dei regolamenti di contabilità prima Sec 95 ora Sec 2010 che definiscono il perimetro della Amministrazione pubblica.

In una prima fase le Casse di previdenza dei liberi professionisti rilevavano che tale innovazione aveva valore statistico e che non era cambiata la persona giuridica delle Casse in Amministrazioni Pubbliche.

Le ultime leggi della Repubblica Italiana[modifica | modifica sorgente]

Le ultime leggi della Repubblica Italiana hanno cambiato totalmente la visione privatistica del legislatore del 1993 definendo compiutamente l'elenco delle amministrazioni pubbliche, basato sul regolamento prima Sec 95 ora Sec 2010.


Conclusioni[modifica | modifica sorgente]

Come viene definita dalla Costituzione l'iniziativa privata?

Art. 41

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

In che cosa si ravvisa la libertà della iniziativa privata tanto rivendicata dalle casse?

Se così fosse, avremmo un monopolio con obbligo di partecipazione, cosa che obiettivamente non ho mai sentito dire come forma di mercato.

Il tutto controllato dallo Stato, per erogare un servizio pubblico in quanto la pensione di Stato è un servizio pubblico.

L'aiuto di Stato[modifica | modifica sorgente]

Bibliografia[modifica | modifica sorgente]

Scienza e tecnica del diritto, Norberto Bobbio, Torino, 1934, Memorie Università di Torino

8 - Spoliazione costituzionale

< Indice >