Contributi figurativi

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I contributi figurativi o contributi nozionali detti anche contributi previdenziali figurativi o contributi sociali figurativi, in Italia, nell'ambito della previdenza di primo pilastro consistono nel riepilogo dei contributi versati, contributo soggettivo, contributo integrativo per gli iscritti alle casse dei liberi professionisti e i contributi previdenziali in genere versati individualmente o dal datore di lavoro per gli iscritti all'INPS o da quelli accreditati gratuitamente in specifiche situazioni.[1]

Applicazione[modifica | modifica sorgente]

I contributi figurativi consistono nelle registrazioni riepilogate nel casellario centrale delle posizioni previdenziali attive. Essi consistono nella registrazione degli importi:

  1. contributi| versati dal lavoratore e dal datore di lavoro per gli iscritti all'AGO;
  2. contributo soggettivo versato dal professionista iscritto agli enti previdenziali;
  3. contributo integrativo versato dal professionista iscritto agli enti previdenziali;
  4. contributi oggetto di riscatto;
  5. contributi oggetto di ricongiunzione;
  6. contributi accreditati senza il pagamento a seguito di norme specifiche (mobilità, militare, malattia)[1]

Nel caso di accredito gratuito, si procede assegnando un reddito fittizio ed applicando ad esso l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento. Il riepilogo annuale dei contributi figurativi è utilizzato per la determinazione della pensione, secondo il metodo di calcolo retributivo utilizzando l'anzianità contributiva e il riepilogo dei redditi, reali o fittizi, oppure utilizzando il metodo di calcolo contributivo a capitalizzazione simulata sulla crescita, basandosi sulla registrazione dei versamenti figurativi accreditati con la determinazione del montante contributivo individuale secondo le leggi vigenti, al momento del pensionamento.

Il caso della capitalizzazione simulata sulla crescita[modifica | modifica sorgente]

Nel caso di applicazione del metodo di calcolo contributivo a capitalizzazione simulata sulla crescita i contributi figurativi da capitalizzare derivano dalla applicazione al reddito dell'aliquota contributiva pensionistica di computo.

Note[modifica | modifica sorgente]

  1. PROPOSTA DI LEGGE 53072013, in Camera dei Deputati. URL consultato il 23 novembre 2014.
    «Con l'articolo 2 si riconoscono periodi di contribuzione figurativa per ogni figlio, naturale o adottivo, nonché un incremento del 10 per cento della pensione maturata per chi abbia avuto almeno due figli. Gli oneri relativi all'attuazione della legge sono posti a carico della fiscalità generale.».

Bibliografia[modifica | modifica sorgente]

Leggi[modifica | modifica sorgente]

News[modifica | modifica sorgente]

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