Contributo di solidarietà

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Il contributo di solidarietà, nell'ambito della previdenza di primo pilastro con sistema di gestione a ripartizione è la quota di pensione richiesta dagli enti stessi per finanziare la gestione del servizio in situazioni di disavanzo dovuto al debito pensionistico latente non più sostenibile. Il contributo di solidarietà non da diritto a future prestazioni pensionistiche.

Applicazione[modifica | modifica sorgente]

Il contributo di solidarietà, serve per finanziare gli enti previdenziali con sistema di gestione a ripartizione, andando direttamente ad integrare il patrimonio netto dell'ente. Non vi è quindi un accantonamento del capitale versato a garanzia delle prestazioni future.

Il contributo di solidarietà nella Riforma delle pensioni Fornero[modifica | modifica sorgente]

comma 21 - contributo di solidarietà a carico dei pensionati dal 2012 al 2017


21. A decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e' determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarieta' complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.


comma 24 - verifica della sostenibilità delle casse dei professionisti


24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1º gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.


La sentenza della Corte Costituzionale 116/2013 di annullamento del contributo di solidarietà come modificato dalla riforma Fornero[modifica | modifica sorgente]

La Corte Costituzionale con sentenza del 3/6/2013 dichiarava la norma illegittima.[1]

Il contributo di solidarietà nella L. 27 dicembre 2013, n. 147[modifica | modifica sorgente]

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014). (13G00191) (GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87 )

Comma 486 dell'art. 1 della L. 147/2013 (Finanziaria 2014)


486. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarieta' a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta e' preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e' tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarieta', secondo modalita' proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo.

Il contributo di solidarietà nel dibattito sul mito dei diritti acquisiti[modifica | modifica sorgente]

Affrontare il dibattito sul contributo di solidarietà significa quindi affrontare il tema dei diritti acquisiti nel campo del diritto della previdenza sociale.

Mentre dalle pronunce della Corte di Cassazione si è sempre ribadito l'intangibilità dei diritti acquisiti, nell'opinione pubblica nel 2014 nasceva un sentimento contrario mai rilevato prima, sicuramente dovuto alle modifiche al sistema pensionistico pubblico in Italia dopo la riforma delle pensioni Fornero.[2]

Note[modifica | modifica sorgente]

  1. Template:Cita pronuncia costituzionale
  2. Italia Oggi 22/08/2014, Ixè, l'83% degli italiani dice sì al prelievo sulle pensioni

Bibliografia[modifica | modifica sorgente]

Leggi[modifica | modifica sorgente]

News[modifica | modifica sorgente]

Sentenze[modifica | modifica sorgente]

Web[modifica | modifica sorgente]

Sentenza Cassazione 31875[modifica | modifica sorgente]

Illegittimo il contributo di solidarietà istituito dalla Cassa di previdenza dei dottori comercialisti perché non è previsto dalla legge. E l'ente non può pretendere di istituire nuove forme di contribuzione proprio perché spettano al legislatore.

La vicenda. Lo chiarisce la Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 31875. La Corte ricorda che le casse se da un lato sono “privatizzate” per quanto riguarda gli aspetti gestionali, organizzativi e contabili dall'altro devono tenere conto della natura pubblica dell'attività svolta. E allora i Supremi giudici ricordano come il Dlgs 509/1994 preveda che la Cassa, per fare fronte a eventuali crisi economiche, possa variare le aliquote contributive, riparametrare i coefficienti di rendimento, ma non abbia la possibilità di istituire nuovi contributi. Questo perché la previsione di nuove forme di contribuzione spetta esclusivamente al legislatore.

L’equilibrio economico. I Supremi giudici, poi, dopo aver sancito l'illegittimità del contributo, hanno rilevato anche come, sulla base della legge 296/2006, si intendono legittimi ed efficaci gli atti finalizzati ad assicurare l'equilibrio economico di lungo termine. Finalità quest'ultima che non poteva essere assolta da un contributo straordinario di solidarietà.



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