D.L. 189-2016/Art. 8

Da const.

< D.L. 189-2016 >

< prec > < succ >

Art. 1 previgente

Testo in vigore

dal: 19-10-2016

al: 17-12-2016

Art. 8

Interventi di immediata esecuzione

1. Al fine di favorire il rientro nelle unita' immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni di cui articolo 1, per gli edifici con danni lievi classificati con livello di inagibilita' B delle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalita' tra il sisma del 24 agosto 2016 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilita' degli edifici e delle strutture.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate disposizioni operative per l'attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1.

3. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi, i soggetti interessati comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonche' dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purche' le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di trenta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che non sia stata gia' allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.

4. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento in materia di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2, i soggetti che hanno avviato i lavori ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo presentano agli uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalita' ed i termini ivi indicati. Il mancato rispetto del termine e delle modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della domanda di contributo.

5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:

a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresi' prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;

c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

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