D.P.R. 361/2000

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25 - Guerra culturale (indice)


Il regime imbecillocratico si regge sulla ignoranza istruita. Non esiste una élite di contro potere con una cultura basata sull'ignoranza istruita.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2000, n. 361

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Vigente al: 29-9-2020


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 17, e successive modificazioni;

Viste le norme del titolo II, capi I e II, del codice civile;

Viste le norme del capo I, sezione I, delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dall'adunanza generale l'11 marzo 1999 e dalla sezione consultiva per gli affari normativi il 30 agosto 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 ottobre 1999 e del 4 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le attivita' culturali;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Procedimento per l'acquisto della personalita' giuridica

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalita' giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali e' conferita la rappresentanza dell'ente, e' presentata alla prefettura nella cui provincia e' stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.

3. Ai fini del riconoscimento e' necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.

6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessita' di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne da' motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento puo' essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.

10. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.

Art. 2.

Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo

1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalita' e nei termini previsti per l'acquisto della personalita' giuridica dall'articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della personalita' giuridica per atto legislativo.

2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21, secondo comma, del codice civile.

3. Per le fondazioni, alla domanda e' allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.

Art. 3.

Registro delle persone giuridiche

 1. Il registro di cui all'articolo 1, comma 1, consta di due parti,

l'una generale e l'altra analitica.

 2.  Nella  prima  parte  del  registro  sono  iscritte  le  persone

giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.

 3.  L'iscrizione  e'  contrassegnata  da  un  numero d'ordine ed e'

accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della parte generale il registro e' munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa e' iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro .

 4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona

giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nell'articolo 4.

 5.  Ad  ogni persona giuridica e' riservato nella seconda parte del

registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una persona giuridica e' esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.

 6.  Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato

e vidimato in ciascun foglio dal prefetto ovvero da un funzionario da questi delegato con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina il prefetto indica il numero dei fogli di cui e' composto il registro.

 7.  Per  ottenere  l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 4,

comma 2, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in prefettura e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.

 8.  Il  registro e i documenti relativi possono essere esaminati da

chiunque ne fa richiesta. La prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

 9.  Agli  adempimenti  di  cui  al  presente  regolamento  e'  data

attuazione, ove possibile, mediante l'utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.

                              Art. 4.
                      Iscrizioni nel registro
 1.   Nel   registro   devono  essere  indicati  la  data  dell'atto

costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza.

 2.  Nel  registro  devono altresi' essere iscritte le modificazioni

dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione e' espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

                              Art. 5.
                   Decentramento amministrativo
 1.   Le   funzioni  amministrative  gia'  attribuite  all'autorita'

governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle province autonome competenti.

                              Art. 6.
                Estinzione della persona giuridica
 1.   La   prefettura,  la  regione  ovvero  la  provincia  autonoma

competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile e da' comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

 2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale

provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.

                              Art. 7.
        Competenze delle regioni e delle province autonome
 1.  Il  riconoscimento delle persone giuridiche private che operano

nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, e' determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.

 2.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del

presente regolamento le regioni a statuto ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non abbiano provveduto, le regioni applicano le norme del presente regolamento.

 3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e

di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti.

                              Art. 8.
  Coordinamento con il codice civile e con le norme di attuazione
 1.  I  richiami a norme abrogate dal presente regolamento contenuti

nel codice civile e nelle leggi speciali s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento medesimo. Ogni riferimento a competenze dell'autorita' giudiziaria in tema di acquisto della personalita' giuridica, di tenuta del registro delle persone giuridiche e di iscrizioni nello stesso s'intende fatto alla prefettura ovvero alla regione o provincia autonoma competenti.

 2.  Le  sanzioni  di  cui  all'articolo  35  del  codice  civile si

applicano alle ipotesi di mancata richiesta di iscrizione nei termini e secondo le modalita' previste nel presente regolamento.

                              Art. 9.
                          Norme speciali
 1.   Le   norme   del  presente  regolamento  sono  applicabili  ai

procedimenti di riconoscimento delle associazioni previste dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo.

 2.  Nulla  e'  innovato  nella  disciplina degli enti ecclesiastici

civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' degli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Nei confronti di tali enti trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4.

 3.  Sono  fatte  comunque salve le altre norme speciali derogatorie

rispetto alla disciplina delle persone giuridiche di cui al libro I, titolo II, del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle norme del presente regolamento.

                             Art. 10.
                    Norme finali e transitorie
 1.  I  compiti  spettanti  in  base  alle disposizioni del presente

regolamento al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti, per le province autonome di Trento e di Bolzano ai commissari di governo e ai rispettivi uffici, e per la regione Valle d'Aosta al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio.

 2.  Le amministrazioni dello Stato provvedono, entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a trasmettere alle prefetture competenti per territorio gli atti relativi ai procedimenti pendenti, nonche' quelli concernenti le persone giuridiche private che hanno conseguito il riconoscimento nel vigore della precedente disciplina.

 3.   Entro  il  medesimo  termine,  le  cancellerie  dei  tribunali

trasmettono alle prefetture, alle regioni ovvero alle province autonome, secondo le rispettive competenze, gli atti relativi alle persone giuridiche iscritte nel registro.

 4.  I  termini di conclusione di tutti i procedimenti pendenti alla

data di entrata in vigore del presente regolamento, nonche' di quelli relativi a domande presentate nelle more dell'istituzione del registro decorrono dalla data di istituzione del medesimo.

 5.  Fino al momento dell'effettivo trasferimento dei registri e dei

relativi atti alle prefetture, ovvero alle regioni o province autonome, al rilascio dei certificati concernenti le persone giuridiche provvede la cancelleria del tribunale.

                             Art. 11.
                            Abrogazioni
 1.  Al  sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,

n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:

   a) articolo 12 del codice civile;
   b) articolo 16, terzo comma, del codice civile;
   c) articolo 27, terzo comma, del codice civile;
   d) articoli 33 e 34, del codice civile;
   e)  articolo  35, limitatamente alle parole: "dagli articoli 33 e

34, nel termine e secondo le modalita' stabilite dalle norme di attuazione del codice";

   f)  articoli  1, 2, 4, 10, 20, secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 29 e 30 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

                             Art. 12.
                         Entrata in vigore
 1.  Il  presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

   Dato a Roma, addi' 10 febbraio 2000
                              CIAMPI
                             D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                             Ministri
                             Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                             pubblica
                             Bellillo,   Ministro   per  gli  affari
                             regionali
                             Bianco, Ministro dell'interno
                             Diliberto, Ministro della giustizia
                             Melandri,  Ministro  per  i  beni  e le
                             attivita' culturali

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

 Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2000
 Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 2



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