Gestione separata INPS
La gestione separata INPS è una delle molteplici gestioni INPS destinato ad erogare le assicurazioni sociali obbligatorie come previsto per i lavoratori atipici o parasubordinati dalla sua istituzione con la riforma del sistema pensionistico obbligatorio Dini.[1]
La gestione separata INPS avviene con gestione finanziaria senza copertura patrimoniale.
La riduzione delle tutele previdenziali rispetto agli altri lavoratori, l'hanno fatta definire dalla Camusso "ghetto di precari" meritevole di chiusura.[2]
Norme di riferimento[modifica | modifica sorgente]
Art. 2 c. 26 Legge 339/1995[modifica | modifica sorgente]
26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.
Art. 1 c. 35 L. 243/2004[modifica | modifica sorgente]
35. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l'obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari".
Art. 1 c. 36 L. 243/2004[modifica | modifica sorgente]
36. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.
Art. 1 c. 37 L. 243/2004[modifica | modifica sorgente]
37. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla fine della lettera b), e' aggiunto il seguente periodo: "l'aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale deducibilita' fiscale del contributo, puo' essere modulata anche in misura differenziata, con facolta' di opzione degli iscritti;".
Art. 18 c. 11 D.L. 98/2011[modifica | modifica sorgente]
11. Per i soggetti gia' pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorieta' dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo.
Art. 18 c. 12 D.L. 98/2011[modifica | modifica sorgente]
12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attivita' il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attivita' non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti gia' effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
INPS Circ. n. 99 del 22.07.2011[modifica | modifica sorgente]
L’INPS (circ. n. 99 del 22.07.2011, punto 2 dal titolo: “soggetti destinatari della norma di cui alla legge n. 335/1995 art. 2 co. 26”) chiarisce (testualmente): “rientrano nell’ambito della Gestione Separata tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali.” “Vi rientrano, inoltre, tutti coloro che, pur svolgendo attività ascrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la CASSA di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti.”
INPS Circ. n. 709/2012[modifica | modifica sorgente]
Con circ. n. 709/2012, poi, l’INPS precisa ulteriormente: “qualora le disposizioni statutarie delle singole Casse prevedano l’iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione del soggetto interessato non è, da sola, elemento sufficiente a incardinare obbligo contributivo alla gestione separata; poiché infatti l’obbligo è strettamente legato alla volontà del contribuente stesso e alle disposizioni che regolamentano le modalità di iscrizione alle Casse stesse, il contribuente potrà esplicitare anche ora per allora la sua scelta, chiedendo alla Cassa di categoria di poter versare la contribuzione omessa”. “In presenza però di regimi previdenziali che escludano la possibilità di iscrizione alla Cassa per alcune tipologie di professionisti, rimane confermato l’obbligo contributivo alla gestione separata”.
Storia[modifica | modifica sorgente]
La Gestione separata INPS, nel panorama del sistema pensionistico obbligatorio in Italia è una delle ultime creazioni di gestioni previdenziali e per certi versi celebra l'apoteosi dell'applicazione del modello previdenziale corporativo fascista in Italia.
Infatti, come in tutti i sistemi pensionistici senza copertura patrimoniale, la fase di avvio diventa quella in cui la gestione può garantire migliori prestazioni ai suoi iscritti.
Nella gestione separata INPS ciò per la prima volta in Italia, non accade ma anzi accade il contrario. La cassa è stata infatti definita "la gallina dalle uova d'oro" in quanto il surplus viene destinato ad altre gestioni INPS in deficit, gestioni che garantiscono ai propri iscritti prestazioni previdenziali superiori a quelle degli iscritti alla gestione separata INPS.
Quindi un caso in cui i meno abbienti con lavori precari, finanziano le baby pensioni, le pensioni di anzianità, le pensioni gonfiate, i vitalizi dei parlamentari e pensioni di vecchiaia con il metodo di calcolo retributivo.
La gestione separata INPS è quindi uno degli ultimi casi di spoliazione legale realizzati in Italia.
Ciò avviene grazie alle normative sui contratti di lavoro che hanno creato una moltitudine di precari senza una minima protezione sindacale e quindi vittime del conflitto intergenerazionale.
Ma ancora recentemente Angelino Alfano affermava che l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori va abrogato per i nuovi assunti in quanto totem degli anni settanta, maggiore ostacolo all'assunzione dei giovani nonostante il decreto Poletti lo abbia di fatto già reso inutile visto che i nuovi assunti a tempo indeterminato sono ormai una solida minoranza.
Il sistema pensionistico obbligatorio "gestione separata INPS"[modifica | modifica sorgente]
Scopo[modifica | modifica sorgente]
Destinatari[modifica | modifica sorgente]
Prestazioni[modifica | modifica sorgente]
Critiche al sistema pensionistico "gestione separata INPS"[modifica | modifica sorgente]
Operazione Poseidone[modifica | modifica sorgente]
La nuova normativa inserita in un contesto legislativo di difficile lettura per la mancanza di un testo unico nel campo della previdenza sociale (l'ultimo testo unico risale al 1936), ha fatto si che nel caso dei liberi professionisti che hanno una propria cassa di previdenza, sorgessero difficoltà di interpretazione circa l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS. Ciò ha determinato una ampia evasione dell'obbligo cui l'INPS ha cercato di porre ai ripari con quella che è stata definita Operazione Poseidone. Il problema principale ha riguardato le sanzioni per gli omessi contributi obbligatori che hanno creato ovvie proteste da parte dei sanzionati e tentativi di ricorsi in sede giudiziaria.
Il caso Inarcassa[modifica | modifica sorgente]
All'interno dell'operazione di recupero dei crediti da parte dell'INPS merita attenzione il caso degli iscritti ad Inarcassa.[3] Inarcassa è una cassa di previdenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti ed infatti circa 40 anni fa, gli ingegneri e gli architetti dipendenti privati furono cancellati dai ruoli della cassa ed iscritti all'INPS. Tra i tecnici lavoratori dipendenti, è ammessa in Italia la possibilità di svolgere anche la libera professione, con l'autorizzazione del datore di lavoro.
L'obbligo di iscrizione ad Inarcassa[modifica | modifica sorgente]
L'obbligo di iscrizione ad Inarcassa sorge in seguito al verificarsi di tre condizioni:
- Iscrizione all'Albo professionale;
- non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
- Possesso della partita IVA;
Se non si verificano contemporaneamente tutti i requisiti elencati, Inarcassa non può iscrivere il lavoratore ingegnere o architetto libero professionista. In definitiva Inarcassa gestisce le assicurazioni sociali obbligatorie previste dalla legge per gli ingegneri e gli architetti esclusivamente liberi professionisti.
Essendo comunque un ente previdenziale con gestione finanziaria propria dei sistema pensionistico senza copertura patrimoniale, lo Stato assegna ad essa anche altri finanziamenti di origine fiscale che derivano dal versamento ad Inarcassa del contributo integrativo nel caso di svolgimento di attività professionali riservate agli ingegneri ed agli architetti liberi professionisti.
Secondo Inarcassa gli obbligati a tali versamenti sono definiti "contribuenti non iscritti" che operano come sostituto d'imposta per conto dei committenti. Rientrano tra tali obbligati:
- Le società di ingegneria;
- I lavoratori dipendenti iscritti ad altra cassa di previdenza.
Secondo il bilancio consuntivo 2013 di Inarcassa, il versamento del contributo integrativo ha rappresentato circa il 36% delle entrate fiscali.
La normativa di Inarcassa non è immediatamente comprensibile, pertanto chi versa i contributi integrativi in qualità di sostituto d'imposta, pensa di essere iscritto all'ente previdenziale, quando in realtà non lo è mai stato (figura del contribuente non iscritto).
Un istituto previdenziale non al passo con i tempi[modifica | modifica sorgente]
Nel caso dei lavoratori precari della scuola che possono avere più incarichi durante l'anno scolastico e contemporaneamente svolgono l'attività di libera professione alternativamente in forma esclusiva e in forma non esclusiva, sono alternativamente soggetti all'obbligo di:
- Nel caso di attività di libero professionista in forma esclusiva
- Iscrizione ad Inarcassa in forma esclusiva
oppure
- Nel caso di attività di libero professionista in forma non esclusiva
- Iscrizione all'INPS per l'attività di lavoro dipendente
- Iscrizione alla gestione separata INPS per l'attività di lavoro di libero professionista
- Obbligo di versamento del contributo integrativo ad Inarcassa in qualità di sostituto d'imposta.
Nel caso dei supplenti si ha quindi l'obbligo di cancellarsi o iscriversi a tre enti previdenziali ovvero ade uno con la complicazione di determinare gli importi normalmente neanche troppo elevati.
Chiaramente la politica ignora tale situazione burocratica amministrativa per cui a fronte di esigui contributi si hanno per gli enti e per il cittadino notevoli carichi di lavoro.
Questo caos normativo ha prodotto presso il Tribunale di Rieti con una recente sentenza, la n. 311/2013 che ha ribaltato la precedente interpretazione sostenuta dall'INPS.
Il caso della sentenza del Tribunale di Rieti n. 311/2013[modifica | modifica sorgente]
Secondo la recente sentenza l'inquadramento previdenziale per il lavoratore dipendente che svolge anche l'attività di libero professionista è la seguente:
- Nel caso di attività di libero professionista in forma non esclusiva
- Iscrizione all'INPS per l'attività di lavoro dipendente
- Obbligo di versamento del contributo integrativo ad Inarcassa in qualità di sostituto d'imposta.
Secondo questa situazione, i lavoratori dipendenti svolgono l'attività di libero professionista operando una concorrenza sleale rispetto a chi svolge l'attività di libero professionista in forma esclusiva in quanto risulterebbero esonerati dal versamento del contributo soggettivo ormai arrivato al 14,5%.
Tale situazione vanifica quindi la motivazione alla base della istituzione della gestione separata INPS per quanto riguarda i redditi prodotti dai dipendenti che svolgono anche l'attività di libera professione andando in contrasto con la Costituzione e con tutta la normativa sul diritto della previdenza sociale che fa sorgere l'obbligo contributivo con la nascita del rapporto di lavoro subordinato o meno.
Un caso legato all'operazione Poseidone di un architetto che docente iscritto all'INPDAP (ora INPS). L'INPS aveva effettuato la iscrizione d'ufficio alla gestione separata per gli anni di svolgimento della libera professione in concomitanza con lo svolgimento del lavoro dipendente, notificando un importo da recuperare pari ai contributi non versati maggiorati delle sanzioni.
La difesa eccepiva che nel periodo contestato l'architetto era stato iscritto ad Inarcassa. Già in questa esposizione del caso si rileva una incongruenza in quanto chi è lavoratore dipendente non può essere iscritto ad Inarcassa.
I versamenti relativi ai contributi obbligatori che si effettuano ad Inarcassa hanno valenza diversa:
- Il contributo soggettivo è un'imposta diretta sul reddito del professionista ed a carico del professionista;
- Il contributo integrativo è un'imposta indiretta sul fatturato del professionista a carico dal committente e riversata dal professionista ad Inarcassa in qualità di sostituto d'imposta.
Il contributo soggettivo nasce dal rapporto giuridico di contribuzione specificato dall'art. 4 del Regolamento Generale di Previdenza 2012.
"Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA."
Il contributo integrativo nasce dal rapporto giuridico di contribuzione specificato dall'art. 4 del Regolamento Generale di Previdenza 2012.
"Tutti gli iscritti all’Albo degli Ingegneri ovvero all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono applicare una maggiorazione percentuale, indicata nella tabella C allegata, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari professionale ai fini dell’I.V.A., e versarne ad INARCASSA l’ammontare indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte del debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest’ultimo."
Quindi il contributo soggettivo è l'unico contributo dovuto per l'iscrizione ad Inarcassa, mentre l'integrativo è dovuto per l'iscrizione all'Albo e la maggiorazione si applica al cliente, come l'IVA si applica al cliente e tale imposta viene versata quale sostituto d'imposta.
La difesa INPS ritiene che la recente circolare 99/2011 conferma la correttezza dell'operato dell'ente.
Il fatto che una attività sia soggetta al versamento ad un ente previdenziale, dovrebbe essere un requisito soggettivo ossia che l'obbligo di contribuzione sia in carico a chi esercita l'attività.
Il contributo soggettivo viene pagato dal libero professionista in forma esclusiva iscritto ad Inarcassa con i suoi redditi.
Il contributo integrativo inteso come un qualsiasi contributo versato alla cassa, non è altro che il trasferimento in qualità di sostituto d'imposta di tasse pagate da altri ossia dai committenti con una aliquota contributiva pensionistica di finanziamento.
Quindi secondo l'interpretazione della sentenza, la semplice funzione di effettuare i versamenti per obbligazioni altrui significa aver ottemperato agli obblighi di legge per "attività non soggette agli obblighi contributivi" agli enti D.Lgs. 509/1994.
Al pari della sentenza, il fatto che l'attività del dipendente anche libero professionista svolga l'attività che non è soggetta al versamento del contributo soggettivo in quanto vietato dal regolamento di Inarcassa, dovrebbe facilmente essere considerato sufficiente per far scaturire l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS.
La sentenza del Tribunale di Rieti n. 311/2013[modifica | modifica sorgente]
E' da rilevare che dalla riforma Dini, tutta la legislazione è stata sviluppata per ampliare la contribuzione obbligatoria da lavoro in tutte le sue forme che si sono sviluppate con le nuove norme sul lavoro al fine di garantire un più ampio gettito contributivo e in prospettiva maggiori tutele previdenziali. In tal senso è stato concepito sia l'art. 2 c.26 della L.335/1995 e la sua interpretazione autentica del 2011. Come è possibile che la sentenza del tribunale di Rieti riesce ad interpretare in modo opposto quella che è manifestamente la volontà che si è sviluppata in Italia in 15 anni e che in tal senso è stata interpretata dallo Stato attraverso sue emanazioni quale l'INPS con tutte le circolari interpretative in tal senso e con l'INPS che ha mobilitato tre avvocati in difesa di tale interpretazione, mentre il tribunale riesce a leggere la norma nel senso opposto?
Come è possibile che un Parlamento riesca a scrivere una interpretazione autentica che poi viene interpretata nel senso contrario in sede giurisdizionale.
La sentenza ritiene fondato il ricorso sulla base delle seguenti leggi:
- Art. 2 c. 26 Legge 339/1995
- Art. 18 c. 12 D.L. 98/2011 (i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attività di lavoro autonomo, tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS, sono esclusivamente i soggetti che svolgono ... attivita' non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11)
si prende atto dell'iscrizione ad Inarcassa in base alla seguente legge:
- Art. 21 c.1 L. 6/1981 (L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la liberar professione con carattere di continuita'.)
ignorando il comma successivo
- Art. 21 c. 5 L. 6/1981 (Sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attivita' esercitata.)
il quale vieta per il lavoratore dipendente l'iscrizione ad Inarcassa.
È evidente che se non è possibile l'iscrizione ad un ente previdenziale, non è neanche possibile effettuare i versamenti dei contributi obbligatori nel caso denominato contributo soggettivo.
Ma nella realtà il non iscritto ad Inarcassa effettua, come detto, il versamento del contributo integrativo ancorché in veste di sostituto d'imposta.
E' da capire se tale versamento è fatto in funzione dell'attività o come obbligo di legge per obblighi altrui e non per la propria attività.
Quindi poiché la sentenza è legge, l'attività di libero professionista svolta dal lavoratore dipendente, non è soggetta al contributo soggettivo, quindi su tali redditi la tutela previdenziale non è demandata ad istituti dello Stato come è invece previsto per tutti gli altri lavoratori dipendenti o autonomi.
Note[modifica | modifica sorgente]
- ↑ L.335/1995, v. art. 2 comma 26
- ↑ Il Fatto Quotidiano 06/05/2014, L’abolizione della gestione separata, invece, è avanzata in nome di un ripristino della solidarietà “in un sistema universale” che abolisca quello che oggi è “un ghetto di precari”.
- ↑ Lavoro e Fisco 07/09/2014, Tipico esempio Inarcassa (la Cassa degli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti) che esclude dalla tutela previdenziale chi sia assoggettato ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di un rapporto di lavoro subordinato o di altra attività esercitata.
Bibliografia[modifica | modifica sorgente]
Leggi[modifica | modifica sorgente]
- Decreto-legge 8 agosto 2011, n. 98, articolo 18, in materia di "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria."
- Decreto-legge 23 agosto 2004, n. 243, articolo 1, in materia di "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria."
- Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in materia di "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione."
- Legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2, in materia di "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare."
- Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in materia di "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza."
- Legge 3 gennaio 1981, n. 6, in materia di "Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti."
News[modifica | modifica sorgente]
- Pensioni, Camusso: “Abolire gestione separata e rivedere coefficienti”, in Il Fatto Quotidiano. URL consultato il 10 agosto 2014.
- Guglielmo Preve, Gestione separata INPS ... "Poseidone, chi era costui?", in Cassaforense. URL consultato il 18 luglio 2014.
Web[modifica | modifica sorgente]
- INPS: avviata l’Operazione Poseidone, lavorofisco.it. URL consultato il 7 settembre 2014.
- Tribunale di Rieti sentenza n. 339/2013 (PDF), ingegneri.chieti.it. URL consultato il 19 luglio 2014.
Statuti[modifica | modifica sorgente]
- Statuto di Inarcassa 2012, docs.google.com. URL consultato il 20 marzo 2013.
- Statuto di Inarcassa precedente 2012, inarcassa.it. URL consultato il 20 marzo 2013.
Regolamenti[modifica | modifica sorgente]
- Regolamento generale di previdenza Inarcassa 2012, docs.google.com.
Template:Diritto della previdenza sociale in Italia Template:Portale