Il conflitto pensionistico/Assicurazione generale obbligatoria
< A1 - Glossario della previdenza sociale >
L'assicurazione generale obbligatoria[1] (in acronimo AGO), nell'ordinamento giuridico italiano, è un istituto giuridico che prevede per i suoi iscritti molteplici forme di tutela sociale attraverso le assicurazioni sociali per la vecchiaia, l'invalidità e la disoccupazione involontaria dei lavoratori dipendenti e con forme diverse, altre tutele sociali sempre in forma di assicurazione sociale, agli artigiani, i commercianti, i lavoratori dell'agricoltura e di altri lavoratori atipici. È stata istituita con Regio Decreto Legge n. 636 del 14 aprile w:1939, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. n. 105 del 3 maggio 1939 e confermata dalla Legge 9/2009 e dalle successive leggi di modifica ed integrazione.
Rappresenta il principale istituto di assistenza e previdenza sociale che attua l'art. 38 della Costituzione.
In Italia, l'INPS è l'ente previdenziale che attua tale assicurazione. Gli enti previdenziali che forniscono l'AGO o forme sostitutive dell'AGO, ovvero l'AGO per i liberi professionisti, fanno parte del w:sistema pensionistico obbligatorio.
Aspetti normativi[modifica | modifica sorgente]
Scopo[modifica | modifica sorgente]
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ha per scopo l'assegnazione di una pensione agli assicurati nel caso di invalidità o di vecchiaia e di una pensione ai superstiti nel caso di morte dell'assicurato o del pensionato. Essa ha inoltre lo scopo di prevenzione e cura dell'invalidità.[2]
Obbligatorietà dell'assicurazione obbligatoria[modifica | modifica sorgente]
L'assicurazione è obbligatoria per i dipendenti.[3]
Il regime generale[modifica | modifica sorgente]
L'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS è definita anche regime generale.
Altri enti gestiscono le assicurazioni sociali obbligatorie in base a leggi speciali, come previsto dall'articolo 1886 del C.C. e sono definiti regimi sostitutivi (es. INPGI o regimi esclusivi INPDAP.
Note[modifica | modifica sorgente]
- ↑ R.D.L.636/1939, art.1
- ↑ R.D.L.636/1939, art.2
- ↑ R.D.L.636/1939, art.3
Bibliografia[modifica | modifica sorgente]
Leggi[modifica | modifica sorgente]
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (in Gazz. Uff., 3 maggio, n. 105). -- Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria., diritto.it. URL consultato il 26 aprile 2014.
Web[modifica | modifica sorgente]
- R.D.L. n. 636 del 14 aprile 1939 (PDF), espertorisponde.ilsole24ore.com. URL consultato il 20 aprile 2013.