Il conflitto pensionistico/Bilancio tecnico attuariale

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Il bilancio tecnico attuariale, nell'ordinamento italiano, è un bilancio di previsione di un ente di gestione di forme di previdenza obbligatorie (Primo pilastro della previdenza) o di fondi pensione, sviluppato per un periodo futuro fino a 30 anni, oppure a 50 anni o a 90 anni,[1] che tiene conto per le entrate contributive o fiscali o dei premi degli assicurati e le uscite previdenziali previste della legislazione vigente o delle rendite previste dai contratti; esso è sviluppato partendo dai dati iniziali di patrimonio e popolazione degli iscritti, reali, e sulla base delle tabelle attuariali di mortalità della popolazione e dei parametri di sviluppo dell'economia (variazione del PIL, inflazione, rendimento del patrimonio) e delle spese di gestione, valuta l'equilibrio della gestione finanziaria dell'ente o del fondo pensione cui è riferito. Il bilancio tecnico attuariale è redatto dagli attuari.

Bilancio tecnico attuariale degli enti di gestione di forme di previdenza obbligatorie con sistema di gestione a ripartizione[modifica | modifica sorgente]

Il bilancio tecnico attuariale è fondamentale per la valutazione della stabilità finanziaria di enti gestori di forme di previdenza obbligatoria con la gestione finanziaria a ripartizione| in quanto le prestazioni sono totalmente scollegate alle entrate finanziarie-fiscali. Per gli enti o i fondi pensione gestiti a capitalizzazione, il bilancio tecnico attuariale assume una valenza di tipo assicurativo o di verifica delle previsioni statistico-finanziarie.

Normativa di riferimento per la redazione dei bilanci tecnici[modifica | modifica sorgente]

  1. Art. 2 c. 2 L. 509/1994[2] "2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicita' almeno triennale."
  2. Decreto 29 novembre 2007[3] del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
  3. Circolare 16 giugno 2012[4] del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Glossario[modifica | modifica sorgente]

Il decreto 27 novembre 2007 prevede il riepilogo del bilancio tecnico attuariale secondo un allegato che contiene le seguenti voci:

  • Entrate
    • Contibuti
      • Contributi soggettivi
      • Contributi integrativi
      • Contributi per ricongiunzioni, riscatti, contribuzioni volontarie
    • Rendimenti
    • Altre entrate
  • Totale entrate
  • Uscite
    • Prestazioni
      • Prestazioni pensionistiche
      • Altre prestazioni (inclusi i montanti restituiti)
    • Altre uscite (ricongiunzioni passive)
    • Spese di gestione
  • Totale uscite
  • Saldo previdenziale (differenza tra i contributi correnti e le prestazioni previdenziali correnti)
  • Saldo totale (differenza tra le entrate e le uscite)
  • Patrimonio a fine anno (patrimonio dell'anno precedente sommato al saldo totale dell'anno corrente)(da confrontare con le riserve tecniche o la riserva legale)

Stabilità della gestione finanziaria - Indicatori[modifica | modifica sorgente]

La stabilità della gestione finanziaria è valutata con gli indicatori[5] previsti dalla normativa vigente per le annualità richieste (50 anni).[6]

Adeguatezza delle prestazioni pensionistiche[modifica | modifica sorgente]

Il bilancio tecnico attuariale deve valutare anche l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche attraverso l'analisi del Il conflitto pensionistico/Tasso di sostituzione.[7]
La norma non indica dei valori di riferimento.

Bilancio tecnico attuariale e debito pubblico pensionistico implicito[modifica | modifica sorgente]

In letteratura si distinguono diverse modalità di redazione del bilancio tecnico in base alla situazione economico finanziaria da analizzare:

  1. bilancio tecnico riferito al gruppo chiuso comprensivo dei lavoratori che sono in pensione o attivi al momento della valutazione;
  2. bilancio tecnico riferito al gruppo aperto di tutte le generazioni nate e non ancora nate di pensionati e di lavoratori attivi;
  3. bilancio tecnico riferito al gruppo chiuso di coloro che sono in pensione.

Bilancio tecnico a gruppo chiuso comprensivo dei lavoratori che sono in pensione o attivi al momento della valutazione[modifica | modifica sorgente]

In questo caso il bilancio tecnico mette in evidenza se ci sono squilibri finanziari relativi ai partecipanti al momento della valutazione, squilibri che rappresentano il debito pensionistico implicito.

Si distingue il caso delle gestioni senza patrimonio di previdenza da quelle con patrimonio di previdenza.

Nel caso dei sistemi pensionistici pubblici senza patrimonio di previdenza, il bilancio tecnico evidenzia il debito pubblico pensionistico implicito che sarà trasferito alle generazioni future.

Quando è effettuato per i fondi pensione che seguono il principio della capitalizzazione integrale il patrimonio di previdenza dovrebbe coprire per intero le obbligazioni in essere e l'indice di patrimonializzazione dbe essere uguale o superiore al 100%.

Bilancio tecnico riferito al gruppo aperto di tutte le generazioni nate e non ancora nate di pensionati e di lavoratori attivi[modifica | modifica sorgente]

Viene utilizzato solo per le gestioni di sistemi pensionistici pubblici a redistribuzione dei tributi e senza patrimonio di previdenza dove le prestazioni sono stabilite con un metodo predefinito e serve per evidenziare il debito pubblico pensionistico implicito e valutarne la sostenibilità fiscale.

Bilancio tecnico riferito al gruppo chiuso di coloro che sono in pensione[modifica | modifica sorgente]

Evidenzia il costo delle obbligazioni in essere che possono essere coperte dal patrimonio di previdenza oppure rappresentano il debito pubblico pensionistico implicito riferito ai soli pensionati.

Note[modifica | modifica sorgente]

  1. Libero 15/01/2014, La riforma seria e sostenibile del sistema previdenziale è materia da statisti - con un orizzonte di 50, 100 anni - non da parvenu della politica, che gettano lo sguardo al prossimo (imminente) giro elettorale.
  2. D.Lgs.509/1994, art.2 c.2
  3. D.29/11/2007allegati
  4. Circolare 16/6/2012
  5. D.29/11/2007, art. 5
  6. D.L.201/2011, art. 24 c. 24
  7. D.29/11/2007, art. 4

Bibliografia[modifica | modifica sorgente]

Leggi[modifica | modifica sorgente]

Circolari[modifica | modifica sorgente]

News[modifica | modifica sorgente]

Web[modifica | modifica sorgente]

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