Il conflitto pensionistico/Perequazione automatica delle pensioni

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La perequazione automatica delle pensioni è un meccanismo di rivalutazione delle pensioni erogate degli enti di previdenza italiani, introdotto dalla riforma Amato.

Tale meccanismo non va confuso con il tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione del montante contributivo individuale nozionale.

Applicazione[modifica | modifica sorgente]

Il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 - Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, all'art. 11 recita:


Perequazione automatica delle pensioni

1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno, Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente. Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. ((7))

2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell'articolo 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale (con effetto dal 1º gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui).


La Legge n.449 del 27-12-1997 (Riforma Prodi) e la Riforma Fornero hanno bloccato la perequazione automatica delle pensioni per alcune categorie e per alcuni periodi.

Il tema della costituzionalità del blocco della perequazione[modifica | modifica sorgente]

Uno dei temi ricorrenti nel dibattito politico inerente il sistema pensionistico obbligatorio, riguarda la possibilità o meno da parte dello Stato di bloccare la perequazione delle pensioni nel caso di squilibrio del bilancio dello Stato italiano.

La necessità sorge dall'osservazione che le pensioni si pagano con le imposte e che non vi è alcuna capitalizzazione dei contributi obbligatori versati.

La riforma delle pensioni Fornero, per risolvere i gravi problemi finanziari dello Stato italiano durante il 2011 ha operato su molteplici fronti per il contenimento della spesa pensionistica, tra l'altro in rapporto al PIL tra la più alta dei paesi OCSE.

Uno dei provvedimenti ad effetto immediato è stato il blocco selettivo della perequazione.

Nel luglio 2014 la Corte dei Conti della Liguria, in sede giurisdizionale, ha deciso di sollevare la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale, per il blocco delle perequazioni operato dalla riforma Fornero.[1]

Le pensioni come servizio pubblico[modifica | modifica sorgente]

Se le pensioni sono considerate un servizio pubblico, come previsto dalla Costituzione, è ovvio che i servizi pubblici vengono erogati dallo Stato in base alle possibilità economiche e secondo le scelte politiche del momento.

È abbastanza curioso che mentre tutti i servizi pubblici vengono tagliati o aumentati di costo, anche con l'aumento della pressione fiscale legale e apparente, i pensionati siano gli unici a cui la Costituzione riconosce la tutela assoluta del potere d'acquisto.

Il sistema pensionistico senza copertura patrimoniale, per ovvie ragioni economiche è legato alla sua sostenibilità fiscale e l'aumento della spesa pensionistica in rapporto al PIL non può essere senza conseguenze per lo Stato italiano.

Se lo Stato decide politicamente di spalmare dei sacrifici anche sui pensionati, è paradossale che la Corte Costituzionale possa invocare la salvaguardia del potere d'acquisto solo per alcune categorie di cittadini quando ad esempio, i contributi obbligatori per le assicurazioni obbligatorie, possono anche essere svalutati con l'applicazione del metodo di calcolo contributivo a capitalizzazione simulata, nel caso di PIL negativo.

Note[modifica | modifica sorgente]

  1. International Business Times 29/07/2014, Secondo i magistrati contabili la normativa "mina il sistema di adeguamento di tali trattamenti pensionistici sganciandoli, per un tempo considerevole, dalle variazioni derivanti dal costo della vita, con conseguente violazione dei principi di sufficienza e adeguatezza", causando "effetti sul patrimonio dei destinatari, dal momento che i mancati aumenti sono perduti per sempre".)

Bibliografia[modifica | modifica sorgente]

Leggi[modifica | modifica sorgente]

Sentenze[modifica | modifica sorgente]

Sentenza Corte Costituzionale n. 70-2015

News[modifica | modifica sorgente]

Circolari INPS[modifica | modifica sorgente]

A1 - Glossario