Il conflitto pensionistico/Servizio pubblico essenziale

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Il servizio pubblico essenziale, nell'ordinamento italiano è regolato dall'art. 43 della Costituzione.

Applicazione[modifica | modifica sorgente]

Art. 43 A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

In base a quanto stabilito dalla Costituzione della Repubblica Italiana un servizio pubblico essenziale, ai fini dell'utilità generale e per mezzo di una legge può essere riservato allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti che lo erogano attraverso imprese o categorie di imprese di preminente interesse generale.


Note[modifica | modifica sorgente]



A1 - Glossario