Il conflitto pensionistico/Tributo

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Il tributo è un prelievo coattivo di ricchezza operato dallo Stato, da un ente pubblico o da un'altra pubblica amministrazione (ad es. INPGI, che è un ente impositore definito pubblica amministrazione dalla legge, anche se fondazione con personalità giuridica privata). Esso è espressione dell'esercizio della potestà impositiva di un ente sovrano.

Funzioni[modifica | modifica sorgente]

Tre sono le funzioni del tributo: acquisitiva, distributiva, promozionale.

  • La funzione acquisitiva consiste nel procurare all'Ente pubblico le risorse necessarie al proprio funzionamento e per la realizzazione dei suoi obiettivi (tipicamente, per finanziare la spesa necessaria alla produzione di beni e servizi pubblici);
  • la funzione distributiva consiste nel modificare la distribuzione della ricchezza tra i contribuenti. È strumentale al perseguimento di obiettivi di giustizia sociale. Essa viene realizzata, ad esempio, con l'introduzione di tributi progressivi, tributi nei quali il prelievo fiscale aumenta più che proporzionalmente all'aumentare della base imponibile;
  • la funzione promozionale consiste nell'incentivare o disincentivare talune condotte dei contribuenti. Viene realizzata tipicamente introducendo, rispettivamente, agevolazioni o penalizzazioni fiscali. Essa è espressione della cosiddetta "funzione promozionale del diritto".

Legislazione nel mondo[modifica | modifica sorgente]

Italia[modifica | modifica sorgente]

L'art. 23 della Costituzione della Repubblica italiana afferma il principio che:

« Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge. »

Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale sono definibili tributi quelle entrate erariali caratterizzate dalla:

« doverosità della prestazione e nel collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante.[1][2][3] »

Classificazione[modifica | modifica sorgente]

La dottrina italiana suddivide i tributi (come detto sopra, prelievi coattivi di ricchezza), tenendo conto della loro funzione acquisitiva, in: imposte; tasse; contributi.

L'imposta è operata per il finanziamento di spesa pubblica destinata al soddisfacimento di bisogni pubblici indivisibili come, secondo la dottrina classica, la difesa dello Stato, la giustizia e l'ordine pubblico. È in relazione a un fatto economico che esprime capacità contributiva, come il reddito nell'imposta sul reddito, il consumo nell'imposta sul valore aggiunto, ecc., secondo il cosiddetto 'principio del sacrificio'.

La tassa è operata per il finanziamento di spesa pubblica destinata al soddisfacimento di bisogni pubblici divisibili prestati su domanda, come ad es. l'istruzione (tassa universitaria) o la sanità (ticket sanitario). Essa è ispirata al principio economico del beneficio e ha natura sinallagmatica (do ut des). Solitamente la tassa non copre per intero il costo del servizio pubblico, che quindi viene in parte finanziato da imposte.

Il contributo è operato per il finanziamento di spesa pubblica destinata al soddisfacimento di bisogni pubblici divisibili non prestati su domanda (es. contributi di urbanizzazione). È una categoria sulla cui esistenza non vi è accordo in dottrina: secondo parte di essa è possibile ricondurlo alla tassa (es. contributo di utenza stradale), in quanto dovuto per uno specifico servizio, o all'imposta (contributo al servizio sanitario nazionale). Il suo importo tende a coprire o ha relazione con il costo del servizio (contributi di bonifica). A differenza della tassa, che si applica quando si richiede un servizio, il contributo può essere attivato dall'Ente Pubblico per coloro che ricadono nell'ambito della prestazione di un determinato servizio. Ad es. nei consorzi di bonifica si applica ai proprietari di immobili nel territorio bonificato.

Nel linguaggio corrente per indicare i tributi viene spesso usato, ma impropriamente, il termine "tasse".

Autorevole dottrina rifiuta la distinzione tra Imposte Tasse e Contributi, ritenendola priva di reale significato giuridico e sostanziale. Luigi Rastello in "Diritto Tributario. Principi Generali" (CEDAM) dedica tutta la prima parte alla dimostrazione che la tradizionale ripartizione tra i tributi è sostanzialmente illusoria e quindi errata.

Tributi e Costituzione[modifica | modifica sorgente]

Nella Costituzione diverse norme disciplinano i tributi:

  • art. 23: Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge (riserva di legge relativa);
  • art. 53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (secondo parte della dottrina, questa disposizione si applica soltanto alle imposte e non anche alle tasse e ai contributi).
  • art. 81: [...] Ogni legge che implichi maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. [...] Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta.
  • art. 120: La Regione non può istituire dazi di importazione o di esportazione o transito tra le Regioni [...].

Note[modifica | modifica sorgente]


Collegamenti esterni[modifica | modifica sorgente]

A1 - Glossario