Ordinanza CSR 4-2016/All. 1

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Allegato 1

In vigore dal 28/11/2016 al 14/04/2017

INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI DANNO LIEVE PER EDIFICI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE ABITATIVA O ASSIMILABILE.

Danno lieve per edifici in muratura.

Si intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli edifici dichiarati inagibili temporaneamente o parzialmente secondo la procedura AeDES, oppure non utilizzabili a seguito della procedura speditiva approvata dalla protezione civile, che non supera le condizioni di seguito definite:

lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per un'estensione maggiore del 30% della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello;

lesioni concentrate passanti, nelle murature (pareti) o nelle volte, di ampiezza superiore a millimetri 5;

evidenza di schiacciamento nelle murature (pareti o colonne) o nelle volte;

presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, nei solai o nelle scale, anche parziali;

distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari;

pareti fuori piombo correlate ai danni subiti per una ampiezza superiore a 3 cm sull'altezza di un piano o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;

crollo di elementi di chiusura (tamponamenti), interposti fra colonne in muratura portanti, per un'estensione in superficie prospettica non inferiore al 20% rispetto al livello interessato;

perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purche' connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entita' fisica del danno.

Danno lieve per edifici in cemento armato.

Si intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli edifici dichiarati inagibili temporaneamente o parzialmente secondo la procedura AeDES, oppure non utilizzabili a seguito della procedura speditiva approvata dalla protezione civile, che non supera le condizioni di seguito definite:

lesioni passanti nelle tamponature, di ampiezza superiore a millimetri 2, per un'estensione & ge; 30% delle tamponature, ad un qualsiasi livello;

presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di tamponatura, per un'estensione & ge; 20% ad un qualsiasi livello;

perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il cinquanta per cento delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purche' connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entita' fisica del danno;

lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione & le; 10% degli elementi di un piano;

lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione & le; 10% degli elementi di un piano;

evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri;

lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture.

Danno lieve per edifici a struttura mista.

Si intende per danno lieve quello sopra descritto per la tipologia costruttiva prevalente in relazione alla capacita' di resistere alle azioni sismiche.

Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il professionista incaricato dimostra il danno adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate.

Individuazione della soglia di danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente produttiva.

Per edifici a prevalente destinazione ad uffici, commercio, industria, artigianato, turismo, alberghi, aziende agrituristiche, residenze pertinenziali delle attivita' produttive inserite nello stesso edificio, realizzati con struttura portante in muratura, in cemento armato tradizionale o mista, il danno lieve e' individuato sulla base delle stesse condizioni stabilite per gli edifici a prevalente destinazione residenziale.

Le stesse condizioni devono intendersi estese agli edifici rurali con identica tipologia strutturale, destinati a ricovero animali od attrezzature.

Per edifici a prevalente destinazione commerciale, industriale, artigianale, residenze pertinenziali delle attivita' produttive inserite nello stesso edificio, realizzati in struttura prefabbricata in cemento armato o in acciaio per danno lieve si intende il danno diffuso su almeno il 25% delle superfici verticali e./o orizzontali, senza crolli, o concentrato sulle strutture verticali per un'estensione minore o uguale al 5% degli elementi di un piano, senza deformazioni e spostamenti alla base o in sommita', che richiedono, per il recupero della funzionalita' dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale.


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