Ordinanza CSR 8-2016/Art. 2

Da const.

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< Ordinanza CSR 8-2016 >

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Art. 2 Determinazione del contributo.

In vigore dal 19/12/2016

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, il contributo e' determinato sulla base del rapporto tra costo dell'intervento e costo convenzionale, secondo i parametri indicati nell'Allegato 1 alla presente ordinanza, in relazione alle diverse tipologie degli edifici interessati dagli interventi.

2. Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell'intervento comprende i costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessari, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per le opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale delle strutture danneggiate dell'intero edificio e per le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, nonche' le spese tecniche. Il costo dell'intervento puo' includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il contributo e' pari al 100% del costo ammissibile per ciascuna unita' immobiliare e per le relative pertinenze interne ed al 50% del medesimo costo ammissibile nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 7, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016. L'entita' del contributo per l'intero edificio oggetto di intervento unitario e' pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unita' immobiliari ed alle relative pertinenze.

4. Per gli edifici di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato 1, i contributi sono destinati per almeno il 50% alla riparazione dei danni e al rafforzamento locale e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse ed a quelle eventualmente destinate all'efficientamento energetico.


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