Ordinanza CSR 9-2016/Art. 1 agg. 2

Da const.

Ordinanza_CSR_9-2016

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Art. 1 agg. 1

Art. 1 Ambito di applicazione.

In vigore dal 15/04/2017

Modificato da: Ordinanza del 09/01/2017 n. 12 Articolo 7

Modificato da: Ordinanza del 15/04/2017 n. 20 Articolo 3 c. 1


Nota: Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l'art. 9, commi 1 e 2 ordinanza 9 gennio 2017 n. 12.

1.

Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e dell'art. 3, commi 6 e 7, del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, sono finalizzate a completare il quadro generale delle misure volte a consentire, attraverso la loro temporanea delocalizzazione, l'immediata ripresa dell'attivita' produttiva di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche con sede operativa nei comuni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, cosi' come modificato dalla legge di conversione n. 229 del 15 dicembre 2016 nonche' nei comuni di cui all'elenco aggiuntivo approvato con l'ordinanza del commissario straordinario n. 3 del 15 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2016, emessa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 205 del 2016, nonche' la temporanea delocalizzazione di attivita' economiche comunali ubicate in edifici dichiarati inagibili a seguito di apposita ordinanza.

1-bis. Ai fini della presente ordinanza, si considera «attivita' produttiva di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche» anche lo svolgimento di attivita' di tipo libero - professionale in qualsiasi forma organizzata.

2. La delocalizzazione delle attivita' economiche in essere alla data degli eventi sismici suindicati, ubicate in edifici che risultano oggetto di ordinanza di inagibilita' tramite schede AeDES o GL-AeDES, deve avvenire:

a) in altro edificio agibile sito nello stesso comune;

b) all'interno del lotto di pertinenza dell'insediamento danneggiato o nelle aree immediatamente adiacenti;

c) all'interno di una struttura unitaria all'uopo predisposta in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;

d) all'interno di un'area pubblica attrezzata dal presidente della Regione interessata, in qualita' di Vice commissario.

3.

Gli impianti e le strutture temporanee delocalizzati a norma della presente ordinanza sono finalizzati esclusivamente ad assicurare l'immediata ripresa delle attivita' economiche e la continuita' produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio inagibile.

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