Ordinanza CSR 9-2016/Art. 2 agg. 1

Da const.

Ordinanza_CSR_9-2016

<prec> <succ>

Art. 2


Art. 2 Modalita' degli interventi di delocalizzazione.

Modificato dall'ordinaza CSR 20/2017 art. 3 c. 2

In vigore dal 15/04/2017

1. La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 e' attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a quello preesistente, ubicato nello stesso Comune in area ritenuta idonea ad ospitare l'attivita' produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato. In mancanza di edifici aventi le predette caratteristiche, ovvero qualora il richiedente documenti che la delocalizzazione della propria attivita' nell'ambito del medesimo comune e' eccessivamente onerosa in modo da rendere l'intervento oggettivamente antieconomico rispetto alle esigenze di continuita' e salvaguardia dell'attivita', la delocalizzazione temporanea puo' avvenire anche in edificio idoneo ubicato in altro Comune, acquisito il parere favorevole del comune sede dell'attivita' economica ed eventualmente di quello ove la stessa si delocalizza. Agli effetti della presente ordinanza, sono considerati equivalenti gli edifici aventi eguale dimensione per pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 35%.

2. La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 e' attuata tramite la realizzazione, ovvero il noleggio di strutture temporanee direttamente ad opera del titolare dell'attivita' economica interessata, di una struttura provvisoria realizzata all'interno del lotto di pertinenza o nelle aree adiacenti all'insediamento danneggiato, della quale sia dimostrata la disponibilita' con apposita perizia asseverata, anche in deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali. In caso di documentata impossibilita' di delocalizzazione sul lotto di pertinenza, in area adiacente o in altra area nella disponibilita' del richiedente nello stesso Comune, la delocalizzazione puo' essere autorizzata in area ubicata in altro comune, acquisito il parere favorevole del Comune sede dell'attivita' economica e di quello ove la stessa si delocalizza.

3. La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 1 e' attuata come stabilito dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408/2016.

4. La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 1 e' attuata tramite la predisposizione a cura della Regione di un'area pubblica attrezzata, all'interno della quale i singoli operatori aventi diritto possono realizzare una struttura temporanea.

5. Soppresso

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