Ordinanza CSR 9-2016/Art. 8 agg. 1

Da const.

Ordinanza_CSR_9-2016

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Art. 8

Art. 8 Determinazione del rimborso.

Modificato dall'Ordinanza n. 20 del 15/04/2017 art. 3 comma 6

In vigore dal 15/04/2017

1. Per gli interventi di delocalizzazione di cui all'art. 2, comma 1, il rimborso mensile massimo ammissibile, per la durata della locazione fino al ripristino o ricostruzione dell'edificio preesistente, e' pari al canone medio di locazione nel Comune ove e' ubicato l'immobile danneggiato, indicato nella perizia asseverata di cui all'art. 5, commi 3 e 4 tenendo conto delle valutazioni di mercato, cui va aggiunto il rimborso del costo degli interventi eventualmente necessari per dotare l'immobile affittato degli impianti necessari al ripristino dell'attivita' economica o produttiva, determinato sulla base del computo metrico estimativo delle opere eseguite redatto utilizzando il prezzario unico interregionale approvato dal commissario straordinario, nel limite massimo di 100 €/mq per la superficie equivalente di cui all'art. 2, comma 1. Sono rimborsate anche le spese tecniche nella misura stabilita al successivo comma 5.

1-bis. In alternativa al rimborso mensile di cui al comma 1 il beneficiario puo' optare per un contributo una tantum, che viene versato in unica soluzione, pari all'importo derivante dal costo dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto, come indicato nella perizia asseverata. Le spese tecniche nella misura stabilita al successivo comma 5 sono rimborsate anche nell'ipotesi in cui si benefici del contributo una tantum.

2. Per gli interventi di delocalizzazione di cui all'art. 2, commi 2 e 4, il rimborso massimo ammissibile per la realizzazione della struttura temporanea sul lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti ovvero nelle aree attrezzate poste a disposizione dalla regione e' pari al minor importo tra il costo dell'intervento quale ricavabile dal computo metrico estimativo di cui all'art. 5, comma 54, lettera b) a cui vanno aggiunte le spese tecniche come stabilito al successivo comma 5, ed il costo convenzionale determinato in misura di euro 350 mq per una superficie equivalente a quella dell'edificio danneggiato o distrutto, come indicata nella perizia asseverata.

3. In tutti i casi di delocalizzazione di cui all'art. 2, inoltre:

a) per gli interventi su macchinari, attrezzature ed impianti, volti a ripristinare la piena funzionalita' dell'impresa, il rimborso e' pari all'80% del costo indicato nella perizia asseverata;

b) per il ripristino delle scorte il rimborso e' pari al 60% del valore di quelle distrutte o danneggiate, come attestato nella perizia asseverata.

4. In tutte le ipotesi di delocalizzazione, le spese sostenute per il trasloco di macchinari e attrezzature sono rimborsate nel limite dell'80% dei costi documentati.

5. Le spese tecniche documentate sono in ogni caso rimborsate nel limite del 5% del costo delle intervento.

6. Il rimborso e' in ogni caso determinato al netto dell'eventuale indennizzo assicurativo gia' percepito dal richiedente o in corso di determinazione.

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