Per un debito ridicolo

Da const.



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Buonasera. Vorrei sottoporre alla vostra attenzione una questione relativa ad un giudizio di opposizione all'esecuzione che mi sta letteralmente togliendo il sonno. Premessa: un mio assistito apprende nel mese di aprile 2019 che le sue proprietà immobiliari (una casa ed un terreno) sono oggetto di una esecuzione nei suoi confronti. La casa (coniugale) ed il terreno in oggetto sono in comproprietà con la moglie ed assegnate a quest'ultima e alla figlia dal Giudice di famiglia in sede di separazione giudiziale (si trattò di una separazione giudiziale molto complicata) dichiarata nel 2010 ma di fatto esistente dal 2004. Successivamente la moglie, poiché il marito - nonostante il provvedimento di assegnazione della casa coniugale - non aveva provveduto a trasferire altrove la residenza e non avendo notizie dello stesso da 2 anni, nel 2012 si attiva con il comune per la cancellazione per irreperibilità. Da gennaio 2013 pertanto il mio assistito è cancellato dall'anagrafe del comune ove è ubicata la casa coniugale per irreperibilità. Il fatto: Nel mese di aprile 2019 il mio assistito, avendo nel frattempo riallacciato i rapporti con la figlia, viene informato da quest'ultima che sulla porta della casa (coniugale) era stato affisso un foglio a lui indirizzato (si chiedeva al mio assistito di consentire l'accesso al CTU per la perizia delle proprietà). Avendo pertanto appreso in quella occasione ( peraltro in maniera generica) della esistenza di una procedura esecutiva nei suoi confronti si recava presso il mio studio. fatta la richiesta di visualizzazione apprendevo quanto segue: nel 2007 il creditore procedente (una Banca) chiede ed ottiene un decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace di ____ emesso nei confronti del mio assistito per un debito di 1.600,00 €uro. Il decreto viene notificato a mani della moglie nel mese di maggio 2007. Non viene opposto e diventa esecutivo. Fino al mese di novembre 2016 il creditore del mio assistito scompare e non pone in essere alcun atto interruttivo della prescrizione; nel 2016 il creditore procedente notifica il precetto e poi il pignoramento al mio assistito ai sensi dell'art. 140 cpc presso la residenza della ex moglie, ossia nel luogo da cui era stato cancellato per irreperibilità tre anni prima; tutti gli atti successivi endoprocedimentali della procedura esecutiva, fino alla data della avvenuta conoscenza di fatto della procedura di esproprio ( avvenuta come detto nel 2019) sono stati notificati ai sensi dell'art. 140 presso la residenza della moglie e da cui era stato cancellato per irreperibilità. Essendo a mio avviso maturata la prescrizione propongo opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cpc con istanza di sospensiva, eccependo per l'appunto l'intervenuta prescrizione del credito a causa della inesistenza di un valido atto interruttivo della prescrizione, poiché le notifiche del precetto e di tutti gli atti successivi dovevano essere effettuate ai sensi dell'art. 143 e non dell'art.140. Il giudice dell'esecuzione rigetta la mia istanza di sospensiva (condanna a 1500 €uro di spese) con la motivazione che avrei dovuto proporre una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 e che non avendola tempestivamente proposta nei venti giorni sarei decaduto. Reclamo l'ordinanza per ottenere una pronuncia di merito sulla prescrizione e, incredibilmente direi, ottengo questa pronuncia appresso allegata (ho volutamente cancellato i riferimenti alle parti, agli avvocati e ai Giudici): "TRIBUNALE DI …........ Sezione civile R.G. ….... In composizione collegiale, nelle persone dei magistrati Dott. …........ Dott. ….... Dott. ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul reclamo proposto, ai sensi degli artt. 624 e 669 terdecies c.p.c., da A. M avverso l'ordinanza resa in data 20.1.2020 dal G.E. del Tribunale di ______ nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n. ____a carico dell’odierno reclamante; a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 18.6.2020, celebrata per iscritto ai sensi dell’art. 83 comma 7 lett. h) del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (“Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”), convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2010 n. 27 e ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020 n. 28; rilevato quanto segue. 1. A.M ha proposto reclamo, ai sensi dell’ art. 669 terdecies c.p.c., avverso l’ordinanza con cui il G.E. ha rigettato l’istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. ____, proposta ai sensi dell’art. 624 c.p.c.. L’odierno reclamante ha sostanzialmente ribadito i motivi sottesi all’atto di opposizione ex art. 615, comma II, c.p.c. proposta al fine di far valere l’eccepita nullità delle notificazioni del decreto ingiuntivo, dell’atto di precetto e del pignoramento, nonché la prescrizione del credito azionato in via esecutiva. In particolare, l’odierno reclamante ha preventivamente prestato acquiescenza circa il primo motivo di opposizione, relativo alla dedotta nullità della notifica del decreto ingiuntivo, ma ha insistito sugli ulteriori motivi, sostenendo che il G.E. ha erroneamente valutato l’eccezione di nullità della notifica dell’atto di precetto e del pignoramento ai sensi dell’art. 617 comma II c.p.c., la quale era stata sollevata al solo fine di accertare l’inesistenza della notifica di un qualsivoglia atto interruttivo e la conseguente prescrizione del credito, che costituisce un motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c. rilevabile senza termini decadenziali. Ha quindi insistito per l’intervenuta prescrizione del credito azionato dalla Banca Popolare_____, sul presupposto dell’inesistenza della notifica del precetto e del pignoramento, in quanto eseguita in entrambi i casi ai sensi dell’art. 140 c.p.c., anziché ai sensi dell’art. 143 c.p.c., presso l’indirizzo di ____, via _____, dal quale l’odierno reclamante risultava già cancellato per irreperibilità anagrafica. Ha resistito con comparsa la Banca Popolare di ____ chiedendo il rigetto del reclamo in quanto infondato, insistendo per la conferma dell’ordinanza reclamata. 2. Il reclamo è infondato. Invero, premesso che, come correttamente rilevato dal G.E. nell’ordinanza reclamata e non contestato in sede di reclamo, il dedotto vizio della notifica del precetto e del pignoramento non può essere valutato ai sensi dell’art. 617 comma II c.p.c. per intervenuta decadenza dell’odierno reclamante rispetto al termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, va altresì osservato che il medesimo vizio, anche laddove ritenuto sussistente, non escluderebbe l’effetto interruttivo della prescrizione attribuibile alla predetta notifica ai sensi dell’art. 2943 c.c.. A ben vedere, l’eccezione di prescrizione sollevata dall’odierno reclamante presuppone la soluzione della questione – ampiamente dibattuta e controversa nella giurisprudenza di legittimità – circa l’efficacia interruttiva o meno dell’atto introduttivo del giudizio (anche esecutivo) invalidamente notificato. Sul punto, sono infatti riscontrabili due orientamenti opposti, il primo dei quali ritiene che l’atto introduttivo del giudizio abbia efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943, comma 1 e 2945, comma 2, c.c. solo quando sia stato validamente notificato (cfr. tra le altre Cass. civ. 16 maggio 2013 n. 11985), mentre secondo altro indirizzo, formatosi più di recente, la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non impedisce l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione previsto dal combinato disposto degli artt. 2943, comma 1 e 2945, comma 2, c.c. (Cass. civ. n. 13070 del 25/05/2018). Questo Collegio ritiene maggiormente condivisibile il secondo degli orientamenti citati, atteso che, nel silenzio delle norme citate, la "notificazione" cui allude l’art. 2943 c.c. deve essere intesa come atto meramente esistente, prescindendo dalla sua validità formale, secondo il criterio distintivo tra nullità ed inesistenza della notifica indicato dalle Sezioni Unite (sent. n. 14916 del 20/07/2016), che in tal modo è maggiormente valorizzato sotto il profilo sistematico; peraltro, l’insegnamento delle Sezioni Unite, incentrato sul principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, risulta dirimente in relazione a tutti gli argomenti, sia di carattere letterale che sistematico, fondanti i precedenti diversi orientamenti che, con interpretazioni sostanzialmente integrative (se non correttive) delle norme coinvolte, avevano inserito nel meccanismo di cui agli artt. 2043 e 2945 c.c. una eccezione di inoperatività nell'ipotesi di notifica nulla. Ne deriva che in tanto può essere predicata l’inesistenza di atti interruttivi della prescrizione in quanto il dedotto vizio della notifica dell’atto astrattamente interruttivo (quale appunto il pignoramento o il precetto) ne comporti la radicale inesistenza secondo il criterio discretivo dettato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia del 2016. Orbene, la notificazione in un luogo diverso dal domicilio eletto o dalla residenza, come argomentato dall’odierno reclamante, non è vizio determinante l’inesistenza della notifica, come ritenuto da un consolidato indirizzo giurisprudenziale. Invero, nella citata pronuncia a Sezioni Unite del 2016, la Suprema Corte ha statuito che il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo (cfr. in senso conforme Cass. n. 5663 del 09/03/2018 e n. 7703 del 28/03/2018). Inoltre, è stato affermato che la notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa (Cass. civ. n. 4529 del 15/02/2019). Facendo corretta applicazione di tali principi al caso di specie, deve ritenersi che la notificazione dell’atto di precetto e del pignoramento eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presso la precedente residenza anagrafica del destinatario non determini l’inesistenza della notifica stessa, potendo al più dar luogo ad un vizio di nullità sanabile. Di conseguenza la notifica del precetto e, successivamente, quella del pignoramento hanno prodotto gli effetti interruttivi della prescrizione di cui all’art. 2943 c.c. sebbene in ipotesi nulle perché eseguite presso la precedente residenza anagrafica dell’odierno reclamante. Ne deriva che non può essere dichiarata la prescrizione del credito azionato dalla Banca Popolare _____. La rilevata infondatezza dell’istanza di sospensione della procedura esecutiva sotto il profilo del fumus boni iuris rende superflua ogni indagine sull’ulteriore requisito del periculum in mora. Il reclamo merita quindi di essere rigettato, con integrale conferma dell’ordinanza reclamata. 3. Le spese di lite relative alla fase di reclamo seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della durata del procedimento e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (indeterminabile – complessità media). Si da atto che, in considerazione dell’esito del giudizio di reclamo, l’odierno reclamante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente ordinanza ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115/2002. P.Q.M. Il Tribunale, sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., proposto da A___ M___ nei confronti di Banca Popolare di _____, così provvede: 1) rigetta il reclamo; 2) condanna il reclamante al pagamento in favore della reclamata delle spese di fase, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge; 3) da atto che il reclamante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente ordinanza ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115/2002. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito. Così deciso in _________ nella camera di consiglio del 18.6.2020. Il giudice relatore/estensore Il Presidente _________." Vi giuro che sono rimasto esterrefatto.







Sarai anche rimasto esterrefatto, ma il provvedimento è ben motivato (naturalmente, la motivazione può essere non condivisa, ci mancherebbe). Prova a giocartela nel giudizio di merito: hai ancora tre gradi di giudizio per ottenere la prescrizione.


le sentenze della SC richiamate, stabiliscono principi applicabili a fattispecie diverse. La notifica all'irreperibile assoluto si effettua solo ai sensi del 143. non ci sono forme diverse come il luogo di lavoro, il fratello, la figlia, ecc. Il principio della SC richiamato dal collegio si riferisce a tutti quei soggetti che non sono irreperibili assoluti. La dichiarazione di irreperibilità è un provvedimento amministrativo che si fonda sulla preventiva verifica di un pubblico ufficiale. La dichiarazione ti dice che in quel luogo non è reperibile e che di fatto non esiste alcun collegamento con l'irreperibile



Indubbiamente la motivazione può essere criticata. Ripeto: hai il giudizio di merito per ribaltare la situazione.



Credo che si sarebbero potuti fermare alla inammissibilità dell'opposizione



Certo però che un tantino inquietante dover accettare l'idea che sia legittimo interrompere la prescrizione un atto notificato ad-cazzum... perdonate la battutaccia, ma mi sento molto solidale col collega Moro e fatico anch'io a comprendere l'interpretazione data in sede di reclamo.




Devi fare 615 CPC sei ancora nei termini. L'interruzione è un atta recettizio, hanno scritto cazzate.


ma infatti io ho fatto 615. il collegio di reclamo ha ritebuto che le notifiche fatte ai sensi del 140 e non del 143 sono validi atti interruttivi della prescrizione.




Massimo Moro perché hai reclamato? Introduci il merito è basta. Che te ne frega della sospensione?



Massimo Moro hai ragione anche tu.



A parte il merito della fattispecie in esame, sapete cosa mi fa letteralmente uscire di testa? Il fatto di venire "puniti" (condanna alle spese, versamenti al fondo e aumento del contributo unificato), solo perchè i magistrati hanno interpreto la faccenda in modo differente. Quando la questione di diritto è dibattuta (orientamenti non univoci) per quale caspita di motivo dovrebbero attribuirci una colpa solo per aver agito seguendo un orientamento giurisprudenziale che il giudice di turno non condivide? Secondo me il sistema non ci tutela e non godiamo del benché minimo rispetto agli occhi dei togati. Magari qualcuno è più fortunato di me... lo invidio



Gabriele Pignagnoli, è anche vero però che in questa fase si discuteva solo di sospensione della procedura esecutiva. Sarebbe stato opportuno, dopo il rigetto davanti al G.E., fare subito il merito e lasciare perdere il reclamo.



Gilberto Griguoli corretto, però mi pare di aver letto che il cliente avesse esigenze di estrema urgenza ed è chiaro che il nostro dovere è prima di tutto tentare lo strumento apparentemente più consono a quelle


A me quello che fa uscire di testa è che il debito era ridicolo, 1600 euro più spese varie - e visto il periodo una banca avrebbe chiuso al 60% - e invece sto povero cristo si ê beccato 4000 euro di spese legali piú oneri. Senza contare che il processo non è finito e che avrebbe potuto tranquillamente fare istanza di conversione e pagare con rate infinitesimali. A volte bisogna intraprendere la strada più sicura, anche se sembra essere meno conveniente.












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