Principio del pro rata

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Il principio del pro rata, nell'ordinamento italiano, nel campo del diritto della previdenza sociale, è stato introdotto con la riforma Dini come caso particolare del principio della discriminazione generazionale.

Dalla sua introduzione è stato più volte modificato nella sua applicazione.

In particolare nel caso delle casse di previdenza di cui al D.Lgs. 509/1994 si sostanzia nel diritto al furto generazionale limitato alle generazioni di pensionati fino al 2007 per i quali le aspettative pensionistiche maturate in precedenza sono intangibili.

Tale principio è stato attenuato per gli iscritti alle casse di cui al D.Lgs. 509/1994 nel 2007, con l'eliminazione retroattiva della tutela delle aspettative pensionistiche in virtù della salvaguardia dell'equilibrio finanziario degli enti previdenziali. Tale principio attenuato è stato confermato con una sentenza della Corte di Cassazione del 13/11/2014.[1]

Il concetto si sostanzia nel fatto che il maturato previdenziale per i pensionati fino al 2007 è intangibile mentre per i pensionati successivamente non lo è più.

Applicazione in Italia nel campo della previdenza (pubbliche amministrazioni di forma giuridica privata)[modifica | modifica sorgente]

Stralcio dell'art. 3 c. 12 L. 335/1995
12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità gia' maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Anche queste gestioni potevano introdurre il metodo di calcolo misto o pro-rata fin dal 1995, ma ragioni di opportunità politica hanno rimandato la sua applicazione fino al 2012, a seguito della riforma delle pensioni Fornero. Il mantenimento del metodo di calcolo retributivo particolarmente generoso nei confronti degli iscritti, ha reso tali sistemi non riformabili in autonomia se non in rari casi (CNPADC).


Note[modifica | modifica sorgente]

  1. Antonio Ciccia, Salve le pensioni con il pro rata attenuato, in Italia Oggi, 17/11/2014. URL consultato il 17 novembre 2014.
    «La Corte di cassazione, con la sentenza n. 24221/2014, interpreta il groviglio della normativa previdenziale dei professionisti, con un bilanciamento tra l'esigenza di tutela dei diritti maturati (definiti «maturato previdenziale») e l'altra esigenza di consentire alla casse di previdenza di mantenersi in equilibrio finanziario.».

Bibliografia[modifica | modifica sorgente]

  • Mattia Persiani, Diritto della previdenza sociale, 19ª ed., Padova, CEDAM, 2012, ISBN 978-88-13-33206-8.

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Sentenze[modifica | modifica sorgente]

A1 - Glossario