Principio di disuguaglianza
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Per principio di disuguaglianza, nell'ordinamento italiano ed in particolare nel diritto della previdenza sociale consiste nella possibilità di trattare in modo diverso da parte dello Stato i propri cittadini.
Ciò avviene nel sistema pensionistico pubblico in Italia con la segmentazione del diritto a prestazione sociale grazie alla applicazione di norme che tutelano in modo differenziato i cittadini italiani o erogano prestazioni previdenziali differenziate in base alla data di nascita o alla età anagrafica o a differenziazioni corporative occupazionali.
Il principio di disuguaglianza è alla base delle leggi che regolano la spoliazione legale.
Il principio di disuguaglianza nella Costituzione Italiana[modifica | modifica sorgente]
L'art. 3 della Costituzione Italiana, stabilisce il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ma non l'uguaglianza della legge nei confronti del cittadino.
Nel modello della segmentazione sociale legale alla base della legislazione vigente, le leggi sono applicate in modo segmentato per cui, quando tale segmentazione è usata in forma di spoliazione legale, si attua il principio di disuguaglianza.
L'ordinamento italiano è quindi pieno di leggi che applicano il principio di diseguaglianza.
Tali leggi, fin quando non vengono sottoposte al controllo di legittimità costituzionale restano quindi in vigore dispiegando per anni gli effetti nella società di tale norme.
La Costituzione Italiana, a differenza da quella inglese, è una Costituzione rigida.
Il controllo di legittimità costituzionale è alla base di uno Stato di diritto nel caso di Costituzione rigida.
Nel caso degli Stati Uniti d'America la prima sentenza di giudizio costituzionale ha affermato, non soltanto che il potere giudiziario statunitense avesse il dovere di non applicare le leggi del Parlamento se da loro ritenute contrarie alla Costituzione, ma anche che tutti i poteri dello Stato, tra cui anche legislativo ed esecutivo, erano egualmente subordinati alla Costituzione
Il controllo può essere preventivo o successivo.
Esistono quindi delle limitazioni fondamentali nell'accesso al controllo di legittimità costituzionale ossia solo nel caso di giudizio quando un giudice deve decidere se applicare o meno una legge.
Ci sono casi in cui il ricorso al giudizio dinanzi alla corte costituzionale, pur entro certi limiti, è aperto a tutti i cittadini: è il caso della Germania e dell'Austria, nonché del recurso de amparo ('di rifugio'), presente in Spagna e in alcuni ordinamenti latinoamericani.
Si vede quindi una differenza fondamentale ossia una legge incostituzionale può essere di vantaggio a colui che la vede applicata, es. una pensione che restituisce il doppio a parità di altre condizioni, ma chi viene penalizzato, non essendo coinvolto in un giudizio, non può sollevare la questione.
L'accesso incidentale alla corte costituzionale presuppone invece che sia in corso un processo innanzi a un giudice (il cosiddetto giudice a quo, "da cui" viene messa in moto la questione) e questi, per risolvere il caso concreto, debba applicare una legge (o atto avente forza di legge) che ritiene incostituzionale: il giudice, su richiesta delle parti o d'ufficio, solleva la questione di legittimità costituzionale della legge, sospende il processo e rimette la decisione alla corte costituzionale. Va rilevato che, in questo caso, l'incostituzionalità è condizione necessaria ma non sufficiente affinché la Corte costituzionale possa pronunciarsi; quanto alla rilevanza della questione, essa consiste nell'incidenza della costituzionalità della norma di legge sulla decisione che deve assumere il giudice che l'ha sollevata.
Il giudizio di costituzionalità successivo promosso in modo incidentale ha carattere concreto appunto perché presuppone la necessità di applicare la norma ritenuta incostituzionale a una fattispecie concreta[8]; viceversa il controllo avviato con ricorso diretto, così come quello preventivo, ha carattere astratto.
Quindi un'altra distinzione fondamentale del controllo di legittimità costituzionale è la possibilità di ricorso in un caso pratico o in un caso astratto come nel controllo preventivo o aperto.
Art. 134 c. 1 - La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
Art. 137 - Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Le origini storiche[modifica | modifica sorgente]
La giurisdizione sul principio di disuguaglianza[modifica | modifica sorgente]
Note[modifica | modifica sorgente]
Bibliografia[modifica | modifica sorgente]
- Mattia Persiani, Diritto della previdenza sociale, 19ª ed., Padova, CEDAM, 2012, ISBN 978-88-13-33206-8.
Web[modifica | modifica sorgente]
- Stefania Scarpone, Discriminazione per età ricambio generazionale discriminazione di genere nei recenti orientamenti della Corte di Giustizia Ue, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale. URL consultato il 14 novembre 2014.
- Senza pensioni, issuu.com, Senza pensioni. URL consultato il 30 dicembre 2013.
- Riassunto Diritto della previdenza sociale, Persiani, studentpass.it, AppuntiPersiani. URL consultato il 7 ottobre 2013.
- Anche il contributo previdenziale è un “tributo”, cartelle-esattoriali.diritto.it, diritto.it. URL consultato il 5 dicembre 2013.
- GUIDA PRATICA al PAGAMENTO delle IMPOSTE, agenziaentrate.gov.it, Agenzia delle Entrate. URL consultato il 28 dicembre 2013.
News[modifica | modifica sorgente]
- Marco Leonardi, Articolo 18, perché non si può cambiare solo per i nuovi assunti, in Europa. URL consultato il 23 settembre 2014.
- Ocse, precari a rischio poverta'"Avranno pensioni da fame", in Agi.it. URL consultato il 26 novembre 2013.
Web[modifica | modifica sorgente]
- Quel taglio rozzo alle pensioni d’oro (TITO BOERI)., triskel182.wordpress.com, Boeri20131205. URL consultato il 5 dicembre 2013.
Documenti[modifica | modifica sorgente]
Distribuzione dei redditi[modifica | modifica sorgente]
https://web.archive.org/web/20110506080415/http://www.noisefromamerika.org/index.php/articoli/2203 Resta il fatto che con il sistema pensionistico pubblico a ripartizione, non c'è nessun accumulo di ricchezza per la vecchiaia, quindi il 10% che ha il 40% è tutto uno squilibrio. A mio avviso il capitale, in larga parte è una materia prima del regime capitalistico e non va considerato come disuguaglianza.