Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana 2016/Articolo 83

Da const.
Rif. Costituzione vigente Costituzione riformata Commento
comma 1 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. idem
comma 2 All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. abrogato abrogato
comma 3 La Valle d’Aosta ha un solo delegato. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. idem
comma 4 L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. idem
comma 5 Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Dal quarto scrutinio e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. la maggioranza assoluta è la metà dei parlamentari e in una prima fase si aumenta ai tre quinti dell'assemblea.
comma 6 vuoto Dal settimo scrutinio e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. con questo articolo si porta alla fine del ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica in quanto basta che una sola volta la maggioranza decida di non partecipare che la figura terza del presidente diventa di parte.

La minoranza potrebbe infatti eleggere un presidente cosa prima impossibile. Basti inoltre pensare che l'italicum garantisce il 54% dei rappresentanti della Camera cui si aggiungono i senatori eletti indirettamente con effetti maggioritari.

Basta quindi un minimo di assenze delle opposizioni per dare anche il Presidente della Repubblica alla lista che magari con il 30% dei voti degli italiani (che votano sempre di meno) controllano tutte le cariche delle istituzioni.

Costruzione della verità[modifica | modifica sorgente]

La nuova Costituzione prevede, secondo i proponenti, il rafforzamento del ruolo del Presidente della Repubblica come garante delle istituzioni, ma il nuovo testo, di fatto ne indebolisce il ruolo in quanto si passa dal 50% degli aventi diritto al voto, al 60% dei votanti.

Nella Costituzione originaria, la legge elettorale era proporzionale, quindi il Presidente della Repubblica era per forza di cose il rappresentante della maggioranza degli italiani, mentre con l'Italicum chi supera il 40% dei voti si vede assegnato il 54% dei seggi.

A ciò bisogna aggiungere che il nuovo Senato sconta le leggi maggioritarie e l'elezione indiretta dei suoi componenti.

Infine i 5 senatori a vita, mentre prima rappresentavano 1,5% del senato, domani saranno il 5% dello stesso.

In questo modo, con il 40% dei voti e con alcune normali assenze dal voto i rappresentanti del 40% del corpo elettorale avranno la capacità di eleggere il Presidente della Repubblica di garanzia.

Secondo Renzi, non può esserci nessun collegamento tra la la legge elettorale ed il referendum costituzionale.

Questo articolo di fatto è il preludio alla repubblica presidenziale, una volta che si sarà delegittimato il Presidente della Repubblica eletto da una minoranza e non più di garanzia.


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