Sisma 2016/Bilancio dello Stato 2017 scheda commi 362 363

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Trasparenza e legalità[modifica | modifica sorgente]

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Articolo 1, commi 362 e 363

(Ricostruzione privata e pubblica post-sisma)

I commi 362 e 363 definiscono lo stanziamento delle risorse per gli interventi di ricostruzione privata e pubblica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Possibilità che le Regioni colpite destinino, nell’ambito dei pertinenti programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro.

Il comma 362 stanzia le risorse per gli interventi di riparazione, ricostruzione e assistenza alla popolazioni colpite dal sisma, facendosi riferimento al sisma del 24 agosto 2016, e per la ripresa economica nei territori interessati.

La norma riprende l'originaria formulazione dell'articolo 51 del testo originario (A.C. 4127), non modificato nel corso dell'esame presso la Camera.

Al riguardo, deve farsi presente che, relativamente ai territori interessati dagli eventi sismici, l’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dal Senato (A.S. 2567, in cui è confluito il contenuto del decreto-legge n. 205, A.S. 2594; si veda, ora, l'A.C. 4158), ha individuato, ora, un ambito di applicazione più ampio per il provvedimento sulla ricostruzione post-sisma rispetto a quello originariamente previsto - e connesso ai soli eventi sismici del 24 agosto 2016 -, essendosi ora ricompresi nel decreto-legge in corso di conversione anche i successivi eventi sismici dell'ottobre 2016.

Relativamente ai territori interessati da tali eventi sismici, si ricorda che l’articolo 1 del decreto-legge in parola, modificato, ha individuato l’ambito di applicazione del provvedimento che include non solo i comuni elencati negli allegati 1 e 2 (quest'ultimo, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, e volto a far confluire nel provvedimento i Comuni colpiti dai successivi sismi) ma anche altri comuni in cui si siano verificati danni causati dal sisma, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata. Si fa rinvio, nel dettaglio, al dossier relativo all'A.C. 4158, con riferimento alla scheda relativa all'articolo 1.

Si segnala che la norma in esame, pur facendo espressamente riferimento agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, e l’assistenza alla popolazione nei territori interessati dagli eventi "del 24 agosto 2016", richiama – alle lettere a) e b) – due disposizioni del decreto legge n. 189 del 2016, il cui ambito di applicazione, a seguito dell’esame parlamentare, è stato esteso ad altri territori colpiti dagli eventi sismici successivi verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Il comma 362 in esame a tal fine autorizza la spesa di:

100 milioni di euro per l’anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall’anno 2018 all’anno 2047, per la concessione del credito d’imposta maturato in relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la ricostruzione privata (lettera a);

Si ricorda che l’articolo 5 del predetto decreto-legge n. 189 elenca i criteri che, una volta definiti dal Commissario, dovranno essere applicati al processo di ricostruzione, nonché per il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse. Vengono ivi individuate le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, che possono beneficiare di contributi fino alla copertura integrale delle spese occorrenti. Si disciplina la concessione e la fruizione dei finanziamenti agevolati, che rappresentano la modalità con cui sono erogati i contributi destinati ad interventi di carattere “non direttamente assistenziale” (cioè destinati alla riparazione/ricostruzione di edifici, al rimborso di danni a beni/prodotti delle attività economiche e alla delocalizzazione di imprese). La norma in questione rinvia, al comma 9, alla legge di bilancio la determinazione dell'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare in relazione alla quantificazione dei danni e delle risorse necessarie.

200 milioni di euro per l’anno 2017, 300 milioni di euro per l’anno 2018, 350 milioni di euro per l’anno 2019 e 150 milioni di euro per l’anno 2020 per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica (lettera b).

L’articolo 14 del citato decreto-legge - modificato nel corso dell'esame presso il Senato (si fa rinvio al dossier relativo all'A.C. 4158, con riferimento alla relativa scheda di lettura) - disciplina la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio culturale (ora, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, compresi gli immobili sottoposti a tutela), demandando a provvedimenti del Commissario straordinario - che provvede anche a mezzo di ordinanze - la disciplina dei finanziamenti. Si prevede che i contributi, nonché le spese per l’assistenza alla popolazione, siano erogati in via diretta; ai fini dell’erogazione in via diretta dei contributi il Commissario straordinario può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria. In tal caso, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. Criteri e modalità di erogazione sono definiti da provvedimenti adottati dal Commissario straordinario, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, e si prevede il monitoraggio sui finanziamenti concessi.

Il comma 363 prevede, per le Regioni colpite dal sisma, la facoltà di destinare, nell’ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020 e per il conseguimento delle finalità dagli stessi previste, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall’Unione europea all’Italia ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento UE 1303/2013 sui fondi strutturali europei. Si prevede che ciò avvenga in coerenza con la programmazione del Commissario per la ricostruzione.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 (comunicato pubblicato sulla G.U.). Si segnala che con Delibera del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 è stata operata l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. L’articolo 2 del citato decreto legge n. 189 elenca le funzioni attribuite al Commissario straordinario volte, tra l’altro, ad operare una ricognizione e determinare, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stimare il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate.

L'articolo 92, comma 3 del Regolamento 1303/2013 prevede che gli stanziamenti a titolo dell'obiettivo "investimenti a favore della crescita" siano riesaminati dalla Commissione europea entro il 2016 in sede di adeguamento tecnico per il 2017 condotto sulla base del Regolamento 1311/2013 relativo al Quadro finanziario pluriennale per il 2014-2020. La metodologia di assegnazione degli stanziamenti avverrà secondo le modalità previste dall'Allegato VII del Regolamento 1303/2013 in particolare quelle concernenti le regioni ammissibili all'obiettivo "Investimenti per la crescita", gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione e a copertura della cooperazione territoriale europea, il finanziamento supplementare per le regioni ultraperiferiche. Tali metodologie saranno applicate sulla base dei dati statistici recenti e, per gli stati soggetti a massimale, del raffronto tra i PIL nazionali cumulati per gli anni 2014-2015 e i PIL nazionali cumulati per lo stesso periodo stimato nel 2012. L'effetto netto totale degli adeguamenti, sia positivo, sia negativo, non può superare 4 000 000 000 EUR. A seguito dell'adeguamento tecnico la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, volta a definire una ripartizione annua rivista delle risorse globali per ogni singolo Stato membro.

I fondi strutturali rappresentano il principale strumento finanziario della politica di coesione dell'Unione europea, finalizzata a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale concorrendo così alla realizzazione della Strategia 2020 dell’Unione europea. Alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 è destinato un terzo delle risorse previste nel bilancio complessivo dell’Unione europea, pari ad un investimento di 351,8 miliardi di EUR cui si aggiungono i contributi nazionali e gli altri investimenti privati, per un impatto quantificabile in circa 450 miliardi di euro.

Con la riforma intervenuta per il ciclo di programmazione 2014-2020, la politica di coesione si articola:

-in un Quadro strategico comune per tutti i fondi strutturali e di investimento, detti Fondi ESI (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) che tradurrà gli obiettivi di Europa 2020 in priorità di investimento;

-in Accordi di partenariato che, basandosi sul Quadro strategico comune, stabiliscono per ogni Stato Membro le priorità di investimento, l’allocazione delle risorse nazionali e dell’Unione europea tra i settori e i programmi prioritari, e il coordinamento tra i fondi a livello nazionale;

-in Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR), che traducono i documenti strategici in concrete priorità d’investimento corredate da obiettivi chiari e misurabili.

Per quanto concerne l'Italia e il ciclo di programmazione 2014-2020, l'Accordo di Partenariato, in cui si definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi europei, prevede l'investimento di 32,2 miliardi di euro cui si aggiungono 10,4 miliardi di euro per lo sviluppo rurale e 537 milioni di euro per il settore marittimo e della pesca. Accanto ai fondi comunitari lo Stato dispone per la politica di coesione di un Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) che contribuisce al finanziamento degli interventi con 39 miliardi di euro.

Con Comunicato del 30 novembre, la Commissione europea ha annunciato, in materia di ricostruzione post-sisma, l'erogazione di una prima tranche di aiuti dell'ammontare di 30 milioni di euro a titolo del Fondo di solidarietà dell'UE, proponendo altresì di finanziare totalmente le operazioni di ricostruzione nell'ambito di programmi dei fondi strutturali.

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