Sistema pensionistico pubblico a redistribuzione dei tributi

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Si dice sistema pensionistico pubblico a redistribuzione dei tributi detto anche sistema pensionistico pubblico a ripartizione dei tributi o anche sistema pensionistico pubblico senza patrimonio di previdenza[1] (in inglese "unfunded pension plan")[2], PAYG metod, pay as you go metod, di quei sistemi pensionistici pubblici, regolati da norme di Diritto pubblico ed in particolare dal diritto della previdenza sociale, la cui gestione finanziaria prevede che le pensioni siano pagate con i tributi ed eventualmente con il debito pubblico.

Il finanziamento con i tributi consiste generalmente in imposte che possono essere o solo i contributi previdenziali raccolti con aliquote di finanziamento o altre imposte attraverso trasferimenti dalla fiscalità generale o da altri enti pubblici.

Il sistema pensionistico dal lato del finanziamento con i tributi dipende quindi dal reddito complessivo degli appartenenti da una entità statuale (cittadini e imprese), a sua volta legato alla demografia dei lavoratori attivi, al loro reddito ed al livello di pressione fiscale (v. gettito fiscale totale in rapporto al PIL) (v. sostenibilità fiscale dei sistemi pensionistici pubblici), nonché dalla capacità di indebitarsi da parte dello Stato (v. avanzo/disavanzo primario, debito pubblico, spazio fiscale).

La determinazione della pensione di vecchiaia o di altre prestazioni previdenziali avviene sulla base della storia contributiva e reddituale registrata nel casellario centrale delle posizioni previdenziali attive e può avvenire con uno dei metodi di calcolo che definisce la prestazione previdenziale a prescindere dai contributi e dalla capitalizzazione degli stessi:

  1. metodo di calcolo retributivo;
  2. metodo di calcolo contributivo a capitalizzazione simulata sulla crescita (schema pensionistico NDC Nonfinancial (Notional) Defined Contribution);
  3. metodo di calcolo misto o sistema pro-rata| o pensione calcolata in parte con il metodo retributivo ed in parte con il metodo contributivo.


Ne consegue che essendo il sistema soggetto al rischio economico, politico e demografico, lo Stato non può garantire alcuna restituzione dei contributi obbligatori versati ma solo la più corretta gestione di cassa sia dei tributi che saranno raccolti al momento in cui il contribuente di oggi sarà pensionato, che del debito pubblico eventualmente presente.

E' naturale conseguenza che la sostenibilità fiscale di un sistema pensionistico pubblico a redistribuzione dei tributi può essere valutata solo nell'ambito della contabilità nazionale mentre l'analisi del bilancio del singolo ente previdenziale ha poco significato.

Tale aspetto è stato normato dalla riforma delle pensioni Dini all'art. 1 comma 5 con l'inserimento delle previsioni di spesa pensionistica nel DPEF ora DEF.

Dal lato della spesa pensionistica, l'adeguatezza delle prestazioni è invece influenzata dal rapporto dei pensionati rispetto ai lavoratori (v. indice di vecchiaia).

In questo sistema non vi è quindi un patrimonio di previdenza accumulato dall'ente previdenziale che sia di garanzia delle obbligazioni assunte come avviene per i sistemi pensionistici a capitalizzazione fully funded.[3]

La garanzia è data dall'esistenza dello Stato che in passato ha raccolto direttamente o indirettamente i tributi (contributi più altre imposte e tasse) ed ha pagato le pensioni passate, stessa cosa fa oggi e stessa cosa farà in futuro raccogliendo i tributi futuri e liquidando le pensioni che matureranno. Questo perché le pensioni erogate dal sistema pensionistico pubblico rientrano nella spesa corrente primaria.

Quindi il livello delle prestazioni previdenziali è dato dalle risorse che lo Stato riesce a reperire e destinare alla spesa pensionistica ossia dal gettito fiscale totale e dall'equilibrio finanziario del bilancio dello Stato.

Nei paesi OCSE tali gestioni possono essere solo pubbliche. La World Bank classifica i sistemi pensionistici che usano tale modalità di gestione come primo pilastro della previdenza.

Si distingue dai fondi pensione ove le pensioni sono pagate con la corrispondente quota di patrimonio accumulato in fase di lavoro e che applicano il principio della capitalizzazione integrale detti previdenza di secondo pilastro o previdenza di terzo pilastro.

I sistemi pensionistici pubblici sono gli strumenti degli Stati, fondati su principi di coesione sociale, con cui viene garantita la sociale sicurezza sociale ai propri cittadini.

Il sistema pensionistico pubblico in Italia è basato sul modello previdenziale corporativo fascista che è molto vulnerabile nella creazione della bolla previdenziale mentre nelle nazioni del nord Europa è basato sul modello previdenziale universale più legato al solo rischio economico e al rischio demografico.

Il sistema pensionistico a redistribuzione dei tributi è senza patrimonio di previdenza a copertura del debito pensionistico latente ossia delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni previdenziali promesse, correntemente ed impropriamente detto "gestione a ripartizione" o anche "schema pensionistico a ripartizione".

Il termine ripartizione sottintende infatti dei concetti di equità finanziaria, inter e intragenerazionale che sono disattesi nella realtà italiana. Infatti le ipotetiche regole della "ripartizione" in realtà cambiano con ogni riforma previdenziale e ciò altera alle radici il concetto di ripartizione.

Si parla infatti di redistribuzione intragenerazionale e redistribuzione intergenerazionale quale effetto delle numerose riforme previdenziali conseguenza del modello previdenziale corporativo fascista che finiscono per alimentare i desiderata delle diverse lobby previdenziali fino a sfociare nella spoliazione legale.

Ciò dipende dalle modalità di gestione finanziaria degli enti previdenziali attuatori dei sistemi pensionistici pubblici, che prevedono l'utilizzo delle entrate derivanti dall'imposizione fiscale che l'ente gestore ha a qualsiasi titolo, per i pensionati che hanno diritto alle pensioni ed alle altre prestazioni previdenziali secondo il rapporto giuridico previdenziale di diritto pubblico, con la applicazione di uno schema pensionistico con formula delle rendite predefinita.

Se le entrate contributive non sono sufficienti, la spesa pensionistica è coperta con altri trasferimenti dalla fiscalità generale.

In questi sistemi l'ente previdenziale gestore non ha quindi la copertura patrimoniale delle obbligazioni[4] assunte per legge con gli aventi diritto ossia pensionati e attivi e, l'eventuale patrimonio netto, serve solo per gestire le necessità di liquidità correnti (mismatched temporanei).

In sintesi si ha una gestione di cassa ove alle entrate ci sono le imposte raccolte dall'ente pubblico o trasferite ad esso dallo Stato, secondo le necessità derivanti dall'obbligo di pagamento dello stock di pensioni correnti nonché delle nuove pensioni, diminuito delle pensioni cessate.[5]

Per mantenere l'equilibrio finanziario della gestione, di anno in anno si attuano continue riforme previdenziali che possono prevedere la variazione delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento ovvero modifiche allo schema pensionistico con formula delle rendite predefinita per ridurre il numero e l'importo delle pensioni future.

Quindi si tratta di una previdenza sociale di tipo "politico" in quanto è la legge a stabilire l'importo e le modalità di finanziamento delle pensioni e delle altre prestazioni previdenziali nei casi di rapporto giuridico previdenziale di diritto pubblico.

Non esiste un rapporto sinallagmatico tra contributi previdenziali e prestazioni previdenziali.

La definizione 'gestione a ripartizione' o pay as you go (PAYG) mette in evidenza la caratteristica che il sistema è legato alle risorse finanziarie che la politica mette a disposizione, senza comunque focalizzare l'attenzione che il finanziamento è pubblico attraverso i tributi e non mette in evidenza gli effetti della redistribuzione intergenerazionale e della redistribuzione intragenerazionale.

È la definizione di schema pensionistico con formula delle rendite predefinita che fa emergere l'aspetto temporale nella determinazione delle aspettative pensionistiche in quanto le stesse devono essere regolarmente variate per mantenere la sostenibilità fiscale dei sistemi pensionistici pubblici.

Infatti il sistema è influenzato in modo determinante dalla variabile demografica (rischio demografico) ed economica (rischio economico) per cui sono necessari continui aggiustamenti con opportune riforme previdenziali.

Alcuni sistemi pensionistici senza copertura patrimoniale del debito pensionistico latente o con un patrimonio che copre in minima parte le obbligazioni dell'ente, in Italia sono ad es. INPS e le casse di previdenza trasformate ai sensi del D.Lgs. 509/1994.

La definizione classica ma impropria, in quanto slegata dalla realtà, è quella di sistema di "gestione a ripartizione", spiegato nei corsi universitari di economia, che prevede che ci sia una relazione tra il numero dei pensionati, l'importo della pensione e il numero dei lavoratori attivi e i contributi versati, ma tale schema nella realtà non è mai rispettato.

Nella realtà nei sistemi pensionistici senza copertura patrimoniale (gestione a ripartizione), gli enti si finanziano con l'imposizione fiscale consistente nei contributi previdenziali riscossi sia dai propri iscritti che da altre figure indicate dalla legge (datore di lavoro, committente, società o lavoratori non iscritti), nonché con i trasferimenti dello Stato e nel pagamento con gli stessi delle prestazioni previdenziali correnti, previste per legge, ai propri iscritti (pensioni di vecchiaia, anzianità, reversibilità, superstiti, invalidità, inabilità).

In Italia, la caratteristica saliente del sistema è che le prestazioni previdenziali fornite dai sistemi pensionistici pubblici, sono un servizio pubblico erogato ai sensi dell'art. 38 della Costituzione,[6] quindi senza un corrispettivo pagamento di un premio come avviene nella previdenza complementare.

Caratteristiche del sistema in Italia[modifica | modifica sorgente]

Il sistema pensionistico pubblico senza copertura patrimoniale, in Italia si è consolidato con la nascita dell'INFPF (Istituto nazionale fascista della previdenza sociale) nel 1936.

Il sistema è regolato da leggi speciali dello Stato e si svolge secondo la teoria costituzionale nel diritto della previdenza sociale.

Lo Stato, attraverso suoi istituti, in base alla potestà legislativa impone ai cittadini (da cui imposte) il pagamento dei contributi obbligatori per le assicurazioni obbligatorie che finiscono nel bilancio degli enti previdenziali preposti dallo Stato come entrate.

Lo Stato, attraverso gli enti previdenziali eroga le pensioni| come un servizio pubblico, il cui costo è una spesa pubblica che risulta tra le uscite del bilancio dello Stato (Conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche) e quindi finanziato dalle entrate fiscali.

L'importo della pensione è stabilito nella legge speciale che contempla uno schema pensionistico con formula delle rendite predefinita per il calcolo della pensione di vecchiaia.

Il cittadino che riceve la pensione ha una remunerazione apparente ai contributi previdenziali versati pari al tasso di rendimento apparente.

Il rendimento dei contributi è apparente in quanto il sistema è senza patrimonio di previdenza (unfunded) ed i contributi raccolti come imposte vengono spesi per cassa per la spesa pensionistica| corrente che è, come detto, una spesa pubblica.

Anche se il sistema è unfunded ossia senza la copertura di un patrimonio di previdenza, la crescita economica, opportunamente utilizzata con schemi pensionistici con formula a rendite definite che scontano dei principi di equità fiscale, riesce a rendere il sistema pensionistico obbligatorio fiscalmente sostenibile| ossia si riesce a mantenere l'equilibrio, nel bilancio dello Stato o per meglio dire nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, tra entrate fiscali ed uscite per la spesa pensionistica|.

I vantaggi del sistema sono molteplici:

  • si possono fornire immediatamente delle prestazioni pensionistiche;
  • i costi sono solo quelli di gestione delle posizioni previdenziali e non ci sono quelli per la gestione del patrimonio di previdenza come nel caso di pensione fondi pensione secondo il principio della capitalizzazione integrale;
  • immettendo ricchezza nel portafoglio degli anziani si tutelano le fasce deboli e si stimola la crescita senza la necessità di patrimonializzare grandi redditi.

Le cause di crisi del sistema pensionistico senza patrimonio di previdenza sono diverse da quelle dei sistemi pensionistici con patrimonio di previdenza:

Tipo di sistema pensionistico Senza patrimonio di previdenza pensione Con patrimonio di previdenza
rischio demografico SI NO
rischio economico SI crollo del monte dei redditi SI rischio sugli investimenti del patrimonio
rischio politico SI sulle prestazioni SI sul patrimonio dei fondi pensione

Patto intergenerazionale[modifica | modifica sorgente]

Il sistema di gestione a ripartizione, non prevede né l'accumulo delle imposte versate, né la loro capitalizzazione, in quanto le imposte sono immediatamente usate per erogare le pensioni. Il sistema si basa sulla garanzia data dall'esistenza dello Stato che eroga le prestazioni previdenziali di oggi, come un servizio pubblico finanziato dalle imposte. Il contribuente di oggi, iscritto obbligatoriamente alla pubblica amministrazione che gestisce forme di previdenza obbligatorie, usufruirà del servizio pubblico una volta raggiunti i requisiti previsti dalla legge vigente al momento del pensionamento. Il sistema di gestione si basa sulla sostenibilità fiscale| data dalla differenza tra entrate correnti ed uscite correnti. Nel caso in cui si verifichi uno squilibrio di bilancio devono essere apportate immediatamente delle variazioni alle leggi speciali che regolano i sistemi pensionistici ovvero le assicurazioni sociali obbligatorie che gestiscono attraverso una riforma previdenziale come ad es. la riforma delle pensioni Fornero.[7] La verifica della sostenibilità| finanziaria nel lungo periodo serve esclusivamente quali strumento di programmazione economico-sociale.

Sistemi di gestione finanziaria a redistribuzione dei tributi[modifica | modifica sorgente]

Esistono diverse modalità di gestione finanziaria a ripartizione:[8]

Modalità di finanziamento (lato entrate)[modifica | modifica sorgente]

Il sistema di finanziamento con l'imposizione fiscale può essere:

  1. a carico della fiscalità generale con imposte indirette es. contributo integrativo;
  2. a carico degli iscritti con imposte dirette es. aliquota contributiva pensionistica di finanziamento o contributo soggettivo.

Modalità di erogazione delle prestazioni previdenziali (lato uscite)[modifica | modifica sorgente]

Uscite (lato utente)[modifica | modifica sorgente]

Nel sistema di gestione finanziario a ripartizione, generalmente non vi è corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni previdenziali corrisposte ovvero le relazioni non sono del tipo della capitalizzazione ai tassi di mercato ma a tassi fittizi che possono essere anche negativi con quindi la svalutazione dei contributi (metodo di calcolo contributivo a capitalizzazione simulata sulla crescita).

La determinazione della pensione di vecchiaia o di altre prestazioni previdenziali avviene sulla base della storia contributiva e reddituale registrata nel casellario centrale delle posizioni previdenziali attive e può avvenire con uno dei metodi di calcolo che definisce la prestazione previdenziale a prescindere dai contributi e dalla capitalizzazione degli stessi:

  1. metodo di calcolo retributivo;
  2. metodo di calcolo contributivo a capitalizzazione simulata sulla crescita (schema pensionistico NDC Nonfinancial (Notional) Defined Contribution);
  3. metodo di calcolo misto o sistema pro-rata| o pensione calcolata in parte con il metodo retributivo ed in parte con il metodo contributivo.

Stabilità finanziaria degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria[modifica | modifica sorgente]

Normativa di riferimento[modifica | modifica sorgente]

La legge prevede per le Casse di previdenza trasformate ai sensi della L. 509/1994, il rispetto di diversi parametri:

  1. art. 1 c. 4 L. 509/1994[9] "c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere";
  2. art. 2 c. 2 L. 509/1994[10] "2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico| da redigersi con periodicita' almeno triennale";
  3. art. 3 c. 12 L. 335/1995 Riforma Dini in vigore fino al 26/12/2006. Impone la stabilità per un arco temporale non inferiore a 15 anni valutato mediante bilancio tecnico attuariale in termini di saldo totale positivo;
  4. art. 1 c. 763 L. 296/2006 Legge finanziaria 2006 in vigore dal 1/1/2007 (modifica all'art. 3 c. 12 L. 335/1995). Impone la stabilità per non arco temporale non inferiore a 30 anni valutato in termini di saldo totale positivo valutato mediante il bilancio tecnico;
  5. art. 24 c. 24 D.L. 201/2011 detto "Salva Italia" (in vigore dal 15 agosto 2012)[11] "24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici| riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1º gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento." Tale normativa significa che la stabilità finanziaria richiede il saldo previdenziale positivo a 50 anni (vedi glossario della voce bilancio tecnico attuariale).

Pubbliche amministrazioni con sistema pensionistico senza patrimonio di previdenza[modifica | modifica sorgente]

  • Inps

Le casse trasformate con il D.Lgs. 509/1994 sono indicate nell'Elenco A[12] dello stesso decreto legislativo:

  • Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali
  • Cassa di previdenza tra dottori commercialisti
  • Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri
  • Inarcassa[13] Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti
  • Cassa nazionale del notariato
  • Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali
  • Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO)
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL)
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM)
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF)
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA)
  • Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime
  • Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI)
  • Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)
  • Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

Critiche all'informazione sui sistemi pensionistici senza patrimonio di previdenza[modifica | modifica sorgente]

Le pensioni sono pagate "in parte" dalle imposte di tutti i cittadini[modifica | modifica sorgente]

"In altre parole, le pensioni sono pagate in parte dalle imposte di tutti i cittadini."[14]

Con tale affermazione si tende a distinguere tra le imposte riscosse dallo Stato e quelle riscosse dai suoi enti previdenziali.

Il sistema pensionistico senza patrimonio di previdenza non si regge sul patto intergenerazionale, ma sullo Stato ossia le pensioni sono un servizio pubblico erogato dallo Stato per garantire la sicurezza sociale e i cittadini in condizioni di bisogno.

Ciò discende dalla teoria costituzionale nel diritto della previdenza sociale.

Una imposta non è distinguibile nel suo percorso di spesa tra quando quando è riscossa da un ente pubblico o dallo Stato, soprattutto se poi la spesa è fatta da enti pubblici non economici.

"Relativamente alle sole pensioni i contributi versati da lavoratori e imprese (circa 209 miliardi) bastano a coprire circa il 71% di ciò che viene attualmente erogato, pari a circa 295 miliardi. Lo scorso anno, insomma, lo Stato ci ha messo circa 84 miliardi di euro."[15]

Tale modo di rappresentare il sistema pensionistico senza patrimonio di previdenza porta a credere che i contributi previdenziali non siano imposte quando invece nei sistemi pensionistici senza patrimonio di previdenza, le pensioni sono pagate totalmente con le imposte.

Non esiste un rapporto sinallagmatico con i contributi previdenziali| neanche nel caso di applicazione del schema pensionistico con formula della rendita predefinita sulla contribuzione e la crescita e senza patrimonio di previdenza.

Note[modifica | modifica sorgente]

  1. OECD Glossary, UNFUNDED PENSION PLANS:Plans that are financed directly from contributions from the plan sponsor or provider and/or the plan participant. Unfunded pension plans are said to be paid on a current disbursement method.
  2. CBC News 22/08/2014, Perhaps the most underfunded pension plan in the country belongs to the federal government.
  3. OECD Overcoming vulnerabilities of pension sistems, Figure 7. The size of pension reserve funds
  4. NATIONAL CENTER FOR POLICY ANALYSIS 2009, Measuring the Unfunded Obligations of European Countries
  5. CBC News 22/08/2014, Essentially, the contributions are on the government's books, but they go into general revenue and no outside assets are purchased to cover them — ultimately the payment to the pensioner will come out of future general tax revenue.
  6. Costituzione, Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
  7. Panorama20130607, La colpa non è soltanto della riforma Fornero ma anche di altri analoghi provvedimenti adottati in precedenza, negli anni '90 e dal 2000 in poi. Si tratta di misure che, in certi periodi, hanno interrotto o attenuato la rivalutazione automatica degli assegni Inps, che avviene ogni anno in base al tasso di inflazione (la cosiddetta perequazione).
  8. SistemiGestionePrevidenziali, p. 5
  9. D.Lgs.509/1994, art.1 c.4 lett.c
  10. D.Lgs.509/1994, art.2 c.2
  11. D.L.201/2011, art.24
  12. D.Lgs.509/1994
  13. BilancioPrevisione2013, p. 59
  14. Francesco Cancellato, Dieci cose da sapere sulle pensioni, se avete 30 anni, in Linkiesta, 16/09/2014. URL consultato il 09/11/2014.
    «Relativamente alle sole pensioni i contributi versati da lavoratori e imprese (circa 209 miliardi) bastano a coprire circa il 71% di ciò che viene attualmente erogato, pari a circa 295 miliardi. Lo scorso anno, insomma, lo Stato ci ha messo circa 84 miliardi di euro.».
  15. Francesco Cancellato, Dieci cose da sapere sulle pensioni, se avete 30 anni, in Linkiesta, 16/09/2014. URL consultato il 09/11/2014.
    «Relativamente alle sole pensioni i contributi versati da lavoratori e imprese (circa 209 miliardi) bastano a coprire circa il 71% di ciò che viene attualmente erogato, pari a circa 295 miliardi. Lo scorso anno, insomma, lo Stato ci ha messo circa 84 miliardi di euro.».

Bibliografia[modifica | modifica sorgente]

Leggi[modifica | modifica sorgente]

  • Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in materia di "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza."
  • Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in materia di "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione."

Web[modifica | modifica sorgente]

News[modifica | modifica sorgente]

Pubblicazioni[modifica | modifica sorgente]

  • Rivista 1/2009, docs.google.com, Rivista1/2009. URL consultato il 20 marzo 2013.

Camera dei Deputati[modifica | modifica sorgente]

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/09349&ramo=CAMERA&leg=18

Collegamenti[modifica | modifica sorgente]


2 - Sistemi pensionistici pubblici

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