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Ordinanza CSR 9-2016/Art. 5: differenze tra le versioni

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15. La delocalizzazione a norma del presente articolo puo' essere chiesta anche dai titolari di attivita' economiche site all'interno di edifici ubicati in aree classificate come «zone rosse» dall'autorita' di protezione civile e interdette all'accesso, per i quali pertanto non si e' proceduto a classificazione AeDES. In tali ipotesi, qualora a seguito della riapertura dell'area e della successiva verifica dei danni subiti dall'immobile non risultino sussistenti le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo, l'autorizzazione alla delocalizzazione e' immediatamente revocata, fermo restando il diritto dell'interessato al rimborso delle spese sostenute fino alla data della revoca. Nell'ipotesi di cui al presente comma, qualora la verifica eseguita dopo la riapertura dell'area determini una classificazione AeDES con esito B, la delocalizzazione e' autorizzata per un periodo massimo di dodici mesi, al fine di consentire la continuita' dell'attivita' economica nelle more degli interventi di immediata riparazione dell'immobile danneggiato.
 
== Hashtag ==
'''Normativa sulla crisi sismica dal 24 agosto 2016, Terremoto, Decreto terremoto, Terremoto Centro Italia, Ricostruzione Terremoto 2016, Ordinanze, Terremoto, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo'''
 
'''Sisma 2016-2017, Terremoto Centro Italia 2016-2017, Ordinanze Terremoto 2016'''
 
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