Ulisse 20190311

Da const.

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(...) Spett.li Autorità, Lo scrivente, iscritto al n. 900 dell’Albo ordinario dell’Ordine degli Avvocati di XXXXXX, facendo seguito ad ogni precedente nota e ad integrazione dei due esposti denuncia depositati il 5 febbraio 2019 presso la Procura della Repubblica di Pesaro [1] [2], allega i seguenti ulteriori fatti: Nel 2017 Cassa Forense bandiva l’appalto europeo per il proprio servizio di tesoreria. L’appalto non veniva assegnato. Nel 2018 bandiva altra gara europea per l’affidamento del medesimo servizio. Questa volta con deliberazione del CdA n. 543 del 05.07.2018 Cassa Forense aggiudicava la gara europea per l’affidamento del servizio di tesoreria alla Banca Popolare di Sondrio, tesoriere uscente. Il Banco BPM SpA ha impugnato gli atti e con sentenza n. 2405/19 il TAR per il Lazio, Sezione Terza Quater, annullava l’esito della gara e la conseguente assegnazione del servizio di tesoreria condannando Cassa Forense alle spese. Ebbene, tra le violazioni di cui alla sentenza del TAR Lazio Per il TAR sussiste quella dell’art. 77 [3] del codice dei contratti pubblici per avere la stazione appaltante, e cioè Cassa previdenziale forense, nominato quali membri della commissione aggiudicatrice due dipendenti che facevano parte rispettivamente del settore di tesoreria e dell’unità organizzativa sistemi informatici e tecnologie che avevano operato a stretto contatto con l’attuale fornitore dei servizi di tesoreria risultato poi aggiudicatario della gara; elementi idonei a compromettere il ruolo di garante dell’imparzialità delle valutazioni affidato alle commissioni di gara e a delegittimare gli atti impugnati (v. documenti e sentenza allegati). Ora, se si raffrontano i due bandi redatti a distanza di pochi mesi, quello non assegnato e quello poi aggiudicato, si nota che il prezzo è aumentato del 50% (cfr. gli allegati). Si passa così dal valore 5 000 000.00 EUR del bando servizi 440596-2017 spedito il 02/11/2017 ai 7 500 000.00 EUR di quello 119717-2018 spedito il 16/03/2018. Un divario del prezzo in alcun modo giustificabile in appena quattro mesi. E che ancor più fa riflettere alla luce delle motivazioni della predetta sentenza del TAR Lazio. Non solo. La difesa in giudizio dell’Ente previdenziale forense, come si legge, è stata affidata all’ex Presidente di Cassa Forense, l’avvocato Alberto Bagnoli. Sul sito della Cassa non vi è né nella sezione trasparenza né altrove alcuna delibera con le motivazioni e o ragioni che abbiano portato all’affidamento del contenzioso al predetto Bagnoli. Tanto meno è dato apprendere, dunque, che non vi sia alcun legame con la banca aggiudicatrice. Perché proprio lui e non un altro? Si tenga inoltre presente che già in data 17.10.2018 il TAR Lazio, con ordinanza, aveva concesso la “sospensiva” per IMPEDIRE LA STIPULA DEL CONTRATTO CON BPS E CHE AVREBBE PRECLUSO ALLA BPM RICORRENTE LA POSSIBILITA' DI AGGIUDICARSI IL SERVIZIO ANCHE EVENTUALMENTE A SEGUITO DELLA RINNOVAZIONE DELLA GARA. Anche di ciò, come per l’annullamento del bando e della sentenza che la condanna alle spese, Cassa Forense non ha dato alcuna notizia agli iscritti. Si chiede pertanto (...)

  1. dilloadandreamascherin
  1. lavvocaturaèavvelenata
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